Articolo 462 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 461Articolo 463
Versione
6 maggio 1952
Art. 462.
(Consegna delle case ritrovate all'autorita' marittima)


L'autorita' marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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