Art. 462.
(Consegna delle case ritrovate all'autorita' marittima)
L'autorita' marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.
(Consegna delle case ritrovate all'autorita' marittima)
L'autorita' marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.