Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2006, n. 4797
CASS
Sentenza 6 marzo 2006

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In tema di prelazione agraria, ove il fondo rustico in vendita sia in parte destinato ad utilizzazione edilizia e in parte a fini agricoli, è ammissibile il riscatto da parte del colono coltivatore insediato per la porzione che ha conservato la destinazione agricola. (Nella specie, la S.C., riconfermando l'enunciato principio, ha tuttavia disatteso il relativo motivo di ricorso avendo il ricorrente, in effetti, dedotto di voler esercitare il diritto di riscatto nei confronti di terreni privi della destinazione agricola, siccome destinati, in parte, a "verde pubblico" e, per il resto, a zona adibita a "rispetto cimiteriale").

Non è esercitabile il diritto di prelazione previsto dalla legislazione agraria (ai sensi degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971) con riferimento ad un'area che - in virtù dell'art. 7, n. 3, della legge n. 1150 del 1942 - sia destinata alla formazione di spazi di uso pubblico (cosiddetto "verde pubblico"), giacché tali aree hanno la funzione di destinare un migliore assetto del territorio urbano e migliori condizioni di vivibilità per la popolazione residente nel centro urbano, attraverso la creazione di parchi, giardini, viali alberati e simili strutture.

Ai fini della operatività del disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - che esclude la prelazione a favore dell'affittuario coltivatore diretto allorché il fondo oggetto dell'alienazione sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di piani regolatori o di altri strumenti di pianificazione urbanistica - non è necessaria la certezza di uno sfruttamento del terreno diverso da quello agricolo, essendo invece sufficiente la possibilità di tale sfruttamento (come nel caso della destinabilità a verde pubblico), senza alcuna distinzione tra destinazioni primarie e sussidiarie e senza che occorra ulteriormente accertare se la nuova destinazione abbia un grado di determinatezza, stabilità e sicurezza tale da renderla definitiva e irreversibile.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione in materia agraria non è rilevante la contrapposizione tra "area edificabile" (per la quale non è ammesso tale diritto) e "area non edificabile" (con riguardo alla quale esso è viceversa consentito), bensì quella tra aree destinate ad usi "agricoli" e aree destinate, invece, ad "utilizzazione" diversa (ovvero "edilizia, industriale o turistica"). Alla stregua di tale criterio deve escludersi (come nella specie) l'esercitabilità del diritto di prelazione in ordine alle aree destinate a rispetto cimiteriale, atteso che i suoli rientranti in tali zone ed assoggettate al relativo vincolo, ai sensi dell'art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934, ancorché non edificabili, sono suscettibili di utilizzazioni economiche dei terreni stessi non coincidenti con lo sfruttamento agricolo dei medesimi (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi e così via).

Commentario1

  • 1Prelazione agraria e terreni edificabili
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 13 aprile 2023

    Il presente articolo vuole approfondire il tema dell'applicabilità della prelazione agraria ai dei terreni edificabili e non. I TERRENI AGRICOLI Iniziando l'analisi dall'art.8 della L. 590/1965, questo prevede la prelazione agraria per l'acquisto di un “fondo rustico”, senza fornire ulteriori specificazioni. Per “fondo agricolo”, o “fondo rustico”, si intende il terreno destinato all'attività agricola, con anche le sue eventuali pertinenze, cioè i manufatti o fabbricati posti al servizio dell'attività agricola. La destinazione agricola del fondo deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, nel quale i terreni agricoli sono normalmente indicati come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2006, n. 4797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4797
Data del deposito : 6 marzo 2006

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