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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. e P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tamara Tirindelli ed elettivamente domiciliata a
Conegliano (TV), via Cavour n. 1/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Feltrin e Lorena Pol ed elettivamente domiciliata a Oderzo (TV), via Parise n. 12, presso lo studio dei difensori;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Treviso
Conclusioni
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: rigettare le eccezioni preliminari avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
pagina 1 di 9 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
174/2023 del Tribunale di Treviso, depositata in Cancelleria in data 03.02.2023 e mai notificata, Giudice Dott.ssa Elena Merlo, R.G. 5508/2020, per i motivi sovraesposti, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“IN VIA PRELIMINARE:
Si insiste nella richiesta di espunzione dal fascicolo di causa del doc. 35 avversario, ossia la comunicazione datata 12.02.2019 dell'Avv. Feltrin, trattandosi di proposta transattiva (pertanto documento non producibile deontologicamente)
e non di offerta formale.
Si ribadisce l'eccezione di decadenza di cui già in nota attorea relativa all'udienza del 12.04.2021, per la tardività della documentazione prodotta da controparte con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. datata 24.02.2021, per le ragioni illustrate nella predetta nota d'udienza, insistendo affinché detti allegati vengano eliminati dal fascicolo telematico.
NEL MERITO:
Accertato e dichiarato il valore degli incrementi apportati da al ramo Parte_1
d'azienda affittato in virtù del contratto datato 04.11.2015, condannarsi
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare ad la somma di € 19.800,00 o quella diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi, anche moratori, da calcolarsi sull'intera somma dovuta dal dì del fatto al saldo effettivo;
Rigettarsi ogni domanda ed eccezione avversaria, anche in via pregiudiziale, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Spese e compensi professionali, compresi quelle del procedimento R.G. n.
6004/2018 del Tribunale di Treviso, oltre spese generali al tasso forfettizzato del
15% di causa, interamente rifusi.
Rigettarsi l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 9 Insiste per il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie sia nel merito sia in via istruttoria per le ragioni già illustrate nei propri atti difensivi, a cui si riporta integralmente” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi in cui venga ammesso il capitolo di prova n. 2) avversario, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati, sul seguente capitolo di prova:
50) vero che la merce indicata nella fattura n. 2/2015 di Controparte_2
(doc. 29 di parte convenuta) e la medesima fattura venivano rifiutate
[...] da (fu , in quanto riguardava merce scaduta e merce Parte_1 CP_3 che l'affittuaria era disinteressata a trattare, mentre le bottiglie di vino erano state tenute da ? CP_4
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di parte convenuta, indicando come testimoni i Sig.ri di San Vendemiano, di Testimone_1 Testimone_2
Sernaglia della Battaglia, di Mareno di Piave, Testimone_3 Tes_4
di San Vendemiano, di San Polo di Piave,
[...] Tes_5 Testimone_6 di Conegliano, di Santa Lucia di Piave, di Conegliano, Tes_7 Testimone_8
di Conegliano, di Mareno di Piave, Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
di Mareno di Piave, di Mareno di Piave, Dott.ssa
[...] Tes_12 [...] di Conegliano. Tes_13
In ordine alla necessità di una eventuale integrazione della CTU già svolta nel procedimento R.G. 6004/2018 del Tribunale di Treviso, ci si rimette alla decisione della Corte, posto che oramai lo stato dei luoghi è già stato ampiamente alterato dalla gestione della nuova attività da parte dell' (doc. 63)”. CP_5
Per Controparte_1
Respinta ogni ulteriore eccezione,
pagina 3 di 9 In via preliminare si eccepisce la tardività della impugnazione della sentenza ex artt.326 e 329 cpc.
NEL MERITO: senza rinuncia alla eccezione di tardività della impugnazione, rigettarsi l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
APPELLO INCIDENTALE: In riforma della parte di sentenza indicata in merito che non ha riconosciuto la compensazione delle somma vanta e da parte convenuta, dichiararsi dovuta da la somma di cui alla fattura n. 2 del 2015 di euro Parte_1
4.147,96 fattura ceduta all' dalla precedente gestione (all. 29-30) mai CP_1 contestata, oltre interessi moratori.
Spese e onorari rifusi.
Riservata ogni ulteriore memoria.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado chiedeva la condanna di Parte_1 [...] al pagamento dell'importo di euro 19.800,00 in ragione del Controparte_1 valore degli incrementi dalla stessa apportati al ramo di azienda affittatole dalla convenuta, come risultanti dalla CTU esperita nel procedimento di ATP, ovvero al risarcimento del danno patito per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre ai vari e ulteriori costi sostenuti.
si costituiva resistendo alle domande avversarie e, CP_1 Controparte_1 nel caso in cui fossero stati accertati crediti in capo all'attrice, eccepiva in compensazione un proprio controcredito pari a euro 11.927,96, oltre al costo per il ripristino dell'area verde di euro 2.650,00 oltre iva, ed evidenziava che, prima dell'introduzione del giudizio, in data 12.2.2019, aveva eseguito offerta formale della somma di euro 5.200,00 al fine di evitare il giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, a seguito dell'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP instaurato tra le parti, con sentenza n. 174/2023, il Tribunale di Treviso riconosceva in favore di Parte_1 solo le spese sostenute per la pompeiana esterna, per l'importo pari a euro
10.839,39, mentre nulla riconosceva in ordine ai restanti beni aziendali acquistati dalla predetta. Rigettava, inoltre, l'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta e la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.
pagina 4 di 9 Le spese del giudizio, sulla base del criterio del decisum, venivano poste a carico della convenuta, mentre per il procedimento ex art. 696 c.p.c., in ragione del riconoscimento in favore dell'attrice di un importo pressoché pari alla metà di quello stimato dal CTU a titolo di differenza inventariale in aumento, gli importi liquidati a favore del CTU venivano posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e le spese di lite, relative a detto giudizio, venivano integralmente compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1) l'erronea applicazione e/o violazione delle norme di diritto in materia di liquidazione degli incrementi aziendali;
2) l'erronea applicazione delle norme di diritto in ordine alla condanna alle spese di accertamento tecnico preventivo, o comunque motivazione incompleta, inadeguata e contraddittoria e violazione del diritto all'integrale rimborso delle spese di lite della causa di merito;
3) il difetto di omessa pronuncia e motivazione in ordine all'istanza attorea di espunzione del doc. 35 avversario e in ordine all'eccezione di decadenza per tardività della documentazione prodotta dalla convenuta con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c. datata 24.2.2021.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto, contrariamente a quanto affermato nell'atto di impugnazione, il procuratore di aveva notificato, Parte_1 in data 13.4.2023, via PEC la sentenza n. 174/2023, in forma integrale ad entrambi i difensori e alla parte personalmente. Pertanto, da tale data, era decorso il termine di 30 giorni per appellare detta sentenza e l'appello, notificato il 31.8.2023, era tardivo. In caso di mancato accoglimento di detta eccezione, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Con ordinanza del 14 dicembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., l'udienza del 15 gennaio
2025. A tale udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
pagina 5 di 9 Ritiene il Collegio che, in via preliminare, debba essere esaminata l'eccezione formulata da parte appellata circa l'inammissibilità del gravame stante la sua tardiva proposizione.
L'eccezione è fondata: la sentenza n. 174/2023, pubblicata il 3.2.2023, è stata notificata da via PEC e in forma integrale, ad entrambi i procuratori Parte_1 costituiti della convenuta, nonché alla parte personalmente, in data 13.4.2023
(documenti 3 e 4 fascicolo appellata).
Pertanto, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine per proporre appello scadeva lunedì 15 maggio 2023, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato da a e per essa ai suoi procuratori, in Parte_1 Controparte_1 data 31.8.2023, quindi, tardivamente.
Nella fattispecie risultano rispettati i requisiti formali, elencati rispettivamente agli artt. 170 e 285 c.p.c., ai quali il Legislatore ha subordinato l'operatività del termine breve: la notifica della sentenza è stata effettuata dall'avv. Tirindelli, procuratore di ai procuratori di via PEC Parte_1 Controparte_1
e al loro indirizzo di posta elettronica.
Non coglie nel segno la difesa dell'appellante secondo cui la PEC del 13.4.2023 non era una notificazione, bensì una semplice comunicazione, essendo sfornita dei requisiti minimi ex artt. 137 e segg. c.p.c.
Tale potrebbe essere qualificata la precedente notifica dell'11 aprile 2023 e non certo quella del 13.4.2023 con la quale e per essa il suo procuratore, Parte_1 ha voluto sottoporre all'esame della società appellata, e per essa ai suoi procuratori, il contenuto integrale della sentenza. Di ciò si ha conferma anche esaminando la successiva PEC del 5.5.2023, inviata sempre dall'avv. Tirindelli ai procuratori dell'appellata, con la quale si invitava la società a impugnare la sentenza nel caso in cui non vi si volesse dare esecuzione.
L'ordinanza della Suprema Corte n. 23396/2023, citata dall'appellante, non si attaglia al caso di specie, trattandosi di una notifica effettuata dal difensore della parte vincitrice, dichiaratosi antistatario, al solo fine di ottenere direttamente dalla controparte il compenso dovutogli, al pari della sentenza delle Sezioni Unite
(n. 20866/2020), citata nella predetta ordinanza, la cui ratio complessiva è volta pagina 6 di 9 a tutelare la parte destinataria della notifica, facendo sì che per essa il termine breve per l'impugnazione possa decorrere soltanto in presenza di una notifica della sentenza che garantisca l'effettiva sussistenza di una finalità acceleratoria da parte di chi la compie.
È tuttavia evidente che simile giurisprudenza non può applicarsi alla presente fattispecie dove la sentenza di primo grado è stata impugnata dalla stessa parte che ne ha disposto la notifica (cioè , in quanto parzialmente vincitrice Parte_1
e, quindi, parzialmente soccombente.
Già in passato, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 285 c.p.c., aveva "efficacia bilaterale", nel senso che il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorreva non solo nei confronti del destinatario della notificazione, ma anche nei confronti del notificante, soccombente su uno più capi della sentenza, il quale, pertanto, subiva gli effetti dell'attività sollecitatoria che aveva imposto all'altra parte.
In particolare, si è affermato che, per il principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione, il decorso del termine breve opera per tutti i soggetti partecipi del procedimento notificatorio della sentenza, dovendo l'art. 326, I comma, c.p.c. essere interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per la parte notificante, per la quale il compimento della predetta attività, cui la legge attribuisce valenza acceleratoria ai fini della formazione del giudicato, segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che alcun rilievo possa rivestire l'intenzione del notificante stesso (Cass., Sez. Un., n.
23829/2007; Cass. n. 5177/2018).
La riforma IA (d.lgs. 149/2022) ha codificato la regola della c.d. “efficacia bilaterale” della notificazione della sentenza, accogliendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, stabilendo espressamente, all'art. 326, I comma, c.p.c., che i termini stabiliti nell'art. 325 c.p.c. “sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della pagina 7 di 9 notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario”.
Pertanto, nella fattispecie la notifica della sentenza di primo grado compiuta da parte di parzialmente vincitrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1
è idonea a far decorrere per essa il termine breve per l'appello (oltre
[...] che per il destinatario della notifica), essendo atto che dimostra, da parte della notificante, la conoscenza legale dell'avvenuta pubblicazione della sentenza.
È, infatti, acquisito il principio secondo il quale “costituisce circostanza idonea a provocare la decorrenza del termine breve d'impugnazione solo una conoscenza legale di esso, id est una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o ch'ella stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare ex se detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale" (Cass. n. 8296/2024; Cass. n. Ordinanza n. 15359/2008).
Facendo applicazione del termine breve e considerando quale dies a quo la data di notifica della sentenza (13.4.2023), l'appello spiegato da con Parte_1 citazione notificata il 31.8.2023, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Stante la soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo
(valore della domanda euro 19.611,95, parametri medi, senza fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
− dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
- condanna pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_6 appellata liquidate complessivamente in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e oneri accessori come per legge;
pagina 8 di 9 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. e P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tamara Tirindelli ed elettivamente domiciliata a
Conegliano (TV), via Cavour n. 1/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Feltrin e Lorena Pol ed elettivamente domiciliata a Oderzo (TV), via Parise n. 12, presso lo studio dei difensori;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Treviso
Conclusioni
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: rigettare le eccezioni preliminari avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
pagina 1 di 9 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
174/2023 del Tribunale di Treviso, depositata in Cancelleria in data 03.02.2023 e mai notificata, Giudice Dott.ssa Elena Merlo, R.G. 5508/2020, per i motivi sovraesposti, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“IN VIA PRELIMINARE:
Si insiste nella richiesta di espunzione dal fascicolo di causa del doc. 35 avversario, ossia la comunicazione datata 12.02.2019 dell'Avv. Feltrin, trattandosi di proposta transattiva (pertanto documento non producibile deontologicamente)
e non di offerta formale.
Si ribadisce l'eccezione di decadenza di cui già in nota attorea relativa all'udienza del 12.04.2021, per la tardività della documentazione prodotta da controparte con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. datata 24.02.2021, per le ragioni illustrate nella predetta nota d'udienza, insistendo affinché detti allegati vengano eliminati dal fascicolo telematico.
NEL MERITO:
Accertato e dichiarato il valore degli incrementi apportati da al ramo Parte_1
d'azienda affittato in virtù del contratto datato 04.11.2015, condannarsi
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare ad la somma di € 19.800,00 o quella diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi, anche moratori, da calcolarsi sull'intera somma dovuta dal dì del fatto al saldo effettivo;
Rigettarsi ogni domanda ed eccezione avversaria, anche in via pregiudiziale, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Spese e compensi professionali, compresi quelle del procedimento R.G. n.
6004/2018 del Tribunale di Treviso, oltre spese generali al tasso forfettizzato del
15% di causa, interamente rifusi.
Rigettarsi l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 9 Insiste per il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie sia nel merito sia in via istruttoria per le ragioni già illustrate nei propri atti difensivi, a cui si riporta integralmente” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi in cui venga ammesso il capitolo di prova n. 2) avversario, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati, sul seguente capitolo di prova:
50) vero che la merce indicata nella fattura n. 2/2015 di Controparte_2
(doc. 29 di parte convenuta) e la medesima fattura venivano rifiutate
[...] da (fu , in quanto riguardava merce scaduta e merce Parte_1 CP_3 che l'affittuaria era disinteressata a trattare, mentre le bottiglie di vino erano state tenute da ? CP_4
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di parte convenuta, indicando come testimoni i Sig.ri di San Vendemiano, di Testimone_1 Testimone_2
Sernaglia della Battaglia, di Mareno di Piave, Testimone_3 Tes_4
di San Vendemiano, di San Polo di Piave,
[...] Tes_5 Testimone_6 di Conegliano, di Santa Lucia di Piave, di Conegliano, Tes_7 Testimone_8
di Conegliano, di Mareno di Piave, Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
di Mareno di Piave, di Mareno di Piave, Dott.ssa
[...] Tes_12 [...] di Conegliano. Tes_13
In ordine alla necessità di una eventuale integrazione della CTU già svolta nel procedimento R.G. 6004/2018 del Tribunale di Treviso, ci si rimette alla decisione della Corte, posto che oramai lo stato dei luoghi è già stato ampiamente alterato dalla gestione della nuova attività da parte dell' (doc. 63)”. CP_5
Per Controparte_1
Respinta ogni ulteriore eccezione,
pagina 3 di 9 In via preliminare si eccepisce la tardività della impugnazione della sentenza ex artt.326 e 329 cpc.
NEL MERITO: senza rinuncia alla eccezione di tardività della impugnazione, rigettarsi l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
APPELLO INCIDENTALE: In riforma della parte di sentenza indicata in merito che non ha riconosciuto la compensazione delle somma vanta e da parte convenuta, dichiararsi dovuta da la somma di cui alla fattura n. 2 del 2015 di euro Parte_1
4.147,96 fattura ceduta all' dalla precedente gestione (all. 29-30) mai CP_1 contestata, oltre interessi moratori.
Spese e onorari rifusi.
Riservata ogni ulteriore memoria.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado chiedeva la condanna di Parte_1 [...] al pagamento dell'importo di euro 19.800,00 in ragione del Controparte_1 valore degli incrementi dalla stessa apportati al ramo di azienda affittatole dalla convenuta, come risultanti dalla CTU esperita nel procedimento di ATP, ovvero al risarcimento del danno patito per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre ai vari e ulteriori costi sostenuti.
si costituiva resistendo alle domande avversarie e, CP_1 Controparte_1 nel caso in cui fossero stati accertati crediti in capo all'attrice, eccepiva in compensazione un proprio controcredito pari a euro 11.927,96, oltre al costo per il ripristino dell'area verde di euro 2.650,00 oltre iva, ed evidenziava che, prima dell'introduzione del giudizio, in data 12.2.2019, aveva eseguito offerta formale della somma di euro 5.200,00 al fine di evitare il giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, a seguito dell'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP instaurato tra le parti, con sentenza n. 174/2023, il Tribunale di Treviso riconosceva in favore di Parte_1 solo le spese sostenute per la pompeiana esterna, per l'importo pari a euro
10.839,39, mentre nulla riconosceva in ordine ai restanti beni aziendali acquistati dalla predetta. Rigettava, inoltre, l'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta e la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.
pagina 4 di 9 Le spese del giudizio, sulla base del criterio del decisum, venivano poste a carico della convenuta, mentre per il procedimento ex art. 696 c.p.c., in ragione del riconoscimento in favore dell'attrice di un importo pressoché pari alla metà di quello stimato dal CTU a titolo di differenza inventariale in aumento, gli importi liquidati a favore del CTU venivano posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e le spese di lite, relative a detto giudizio, venivano integralmente compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
1) l'erronea applicazione e/o violazione delle norme di diritto in materia di liquidazione degli incrementi aziendali;
2) l'erronea applicazione delle norme di diritto in ordine alla condanna alle spese di accertamento tecnico preventivo, o comunque motivazione incompleta, inadeguata e contraddittoria e violazione del diritto all'integrale rimborso delle spese di lite della causa di merito;
3) il difetto di omessa pronuncia e motivazione in ordine all'istanza attorea di espunzione del doc. 35 avversario e in ordine all'eccezione di decadenza per tardività della documentazione prodotta dalla convenuta con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c. datata 24.2.2021.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto, contrariamente a quanto affermato nell'atto di impugnazione, il procuratore di aveva notificato, Parte_1 in data 13.4.2023, via PEC la sentenza n. 174/2023, in forma integrale ad entrambi i difensori e alla parte personalmente. Pertanto, da tale data, era decorso il termine di 30 giorni per appellare detta sentenza e l'appello, notificato il 31.8.2023, era tardivo. In caso di mancato accoglimento di detta eccezione, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Con ordinanza del 14 dicembre 2023 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., l'udienza del 15 gennaio
2025. A tale udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
pagina 5 di 9 Ritiene il Collegio che, in via preliminare, debba essere esaminata l'eccezione formulata da parte appellata circa l'inammissibilità del gravame stante la sua tardiva proposizione.
L'eccezione è fondata: la sentenza n. 174/2023, pubblicata il 3.2.2023, è stata notificata da via PEC e in forma integrale, ad entrambi i procuratori Parte_1 costituiti della convenuta, nonché alla parte personalmente, in data 13.4.2023
(documenti 3 e 4 fascicolo appellata).
Pertanto, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine per proporre appello scadeva lunedì 15 maggio 2023, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato da a e per essa ai suoi procuratori, in Parte_1 Controparte_1 data 31.8.2023, quindi, tardivamente.
Nella fattispecie risultano rispettati i requisiti formali, elencati rispettivamente agli artt. 170 e 285 c.p.c., ai quali il Legislatore ha subordinato l'operatività del termine breve: la notifica della sentenza è stata effettuata dall'avv. Tirindelli, procuratore di ai procuratori di via PEC Parte_1 Controparte_1
e al loro indirizzo di posta elettronica.
Non coglie nel segno la difesa dell'appellante secondo cui la PEC del 13.4.2023 non era una notificazione, bensì una semplice comunicazione, essendo sfornita dei requisiti minimi ex artt. 137 e segg. c.p.c.
Tale potrebbe essere qualificata la precedente notifica dell'11 aprile 2023 e non certo quella del 13.4.2023 con la quale e per essa il suo procuratore, Parte_1 ha voluto sottoporre all'esame della società appellata, e per essa ai suoi procuratori, il contenuto integrale della sentenza. Di ciò si ha conferma anche esaminando la successiva PEC del 5.5.2023, inviata sempre dall'avv. Tirindelli ai procuratori dell'appellata, con la quale si invitava la società a impugnare la sentenza nel caso in cui non vi si volesse dare esecuzione.
L'ordinanza della Suprema Corte n. 23396/2023, citata dall'appellante, non si attaglia al caso di specie, trattandosi di una notifica effettuata dal difensore della parte vincitrice, dichiaratosi antistatario, al solo fine di ottenere direttamente dalla controparte il compenso dovutogli, al pari della sentenza delle Sezioni Unite
(n. 20866/2020), citata nella predetta ordinanza, la cui ratio complessiva è volta pagina 6 di 9 a tutelare la parte destinataria della notifica, facendo sì che per essa il termine breve per l'impugnazione possa decorrere soltanto in presenza di una notifica della sentenza che garantisca l'effettiva sussistenza di una finalità acceleratoria da parte di chi la compie.
È tuttavia evidente che simile giurisprudenza non può applicarsi alla presente fattispecie dove la sentenza di primo grado è stata impugnata dalla stessa parte che ne ha disposto la notifica (cioè , in quanto parzialmente vincitrice Parte_1
e, quindi, parzialmente soccombente.
Già in passato, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 285 c.p.c., aveva "efficacia bilaterale", nel senso che il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorreva non solo nei confronti del destinatario della notificazione, ma anche nei confronti del notificante, soccombente su uno più capi della sentenza, il quale, pertanto, subiva gli effetti dell'attività sollecitatoria che aveva imposto all'altra parte.
In particolare, si è affermato che, per il principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione, il decorso del termine breve opera per tutti i soggetti partecipi del procedimento notificatorio della sentenza, dovendo l'art. 326, I comma, c.p.c. essere interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per la parte notificante, per la quale il compimento della predetta attività, cui la legge attribuisce valenza acceleratoria ai fini della formazione del giudicato, segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che alcun rilievo possa rivestire l'intenzione del notificante stesso (Cass., Sez. Un., n.
23829/2007; Cass. n. 5177/2018).
La riforma IA (d.lgs. 149/2022) ha codificato la regola della c.d. “efficacia bilaterale” della notificazione della sentenza, accogliendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, stabilendo espressamente, all'art. 326, I comma, c.p.c., che i termini stabiliti nell'art. 325 c.p.c. “sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della pagina 7 di 9 notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario”.
Pertanto, nella fattispecie la notifica della sentenza di primo grado compiuta da parte di parzialmente vincitrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1
è idonea a far decorrere per essa il termine breve per l'appello (oltre
[...] che per il destinatario della notifica), essendo atto che dimostra, da parte della notificante, la conoscenza legale dell'avvenuta pubblicazione della sentenza.
È, infatti, acquisito il principio secondo il quale “costituisce circostanza idonea a provocare la decorrenza del termine breve d'impugnazione solo una conoscenza legale di esso, id est una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o ch'ella stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare ex se detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale" (Cass. n. 8296/2024; Cass. n. Ordinanza n. 15359/2008).
Facendo applicazione del termine breve e considerando quale dies a quo la data di notifica della sentenza (13.4.2023), l'appello spiegato da con Parte_1 citazione notificata il 31.8.2023, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Stante la soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo
(valore della domanda euro 19.611,95, parametri medi, senza fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
− dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
- condanna pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_6 appellata liquidate complessivamente in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e oneri accessori come per legge;
pagina 8 di 9 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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