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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 137/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 137/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. PELUSO VINCENZO e PELUSO Francesco e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Casaluce (CE) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. LA GROTTERIA GIOVANNI BATTISTA e MORBIOLI TA e domiciliato presso l
[...]
Vicenza Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 18/12/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- il ricorrente, docente abilitato all'insegnamento della religione cattolica, destinatario di incarichi di durata annuale con scadenza al 31 agosto in forza di diversi contratti a termine succedutisi dall'a.s. 2015/16 alla data del ricorso (a.s. 2024/25), chiede la condanna del resistente al CP_1 risarcimento del danno ai sensi e secondo i criteri di cui all'art. 36 comma pagina 1 di 6 5 D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 12 c. 1 D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, nella misura determinata tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604;
- il , tempestivamente costituito, rappresenta che il ricorrente è CP_1 passato in ruolo con decorrenza giuridica dall'01/09/2025 per vincita del Concorso straordinario irc primo e secondo grado (ddg 1328/2024), eccepisce la decadenza di cui all'art.32 commi 1-4 L.183/2010 e chiede il rigetto del ricorso. Rilevato che:
- su vicende sovrapponibili si è già espresso questo Tribunale con diverse pronunce, tra le quali la sentenza n. 234/23 del 04/05/2023, resa nel procedimento R.G. n. 1329/22, giudice dott.ssa Beltrame, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., con decisione alla quale si intende dare continuità a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 24760/2022, e che di seguito per comodità si riporta:
“- va innanzitutto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dal Come chiarito da CP_1
Cass. n. 4960/2023, infatti, “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (la fattispecie affrontata, peraltro, riguardava proprio la materia del pubblico impiego privatizzato);
- nel caso in esame l'ultimo contratto a termine risulta ancora in corso di esecuzione, senza che la sequenza contrattuale sia stata peraltro mai interrotta;
- quanto al merito, sebbene questo Tribunale, condividendo la posizione espressa dalla Corte d'Appello del distretto, abbia nel recente passato rigettato domanda di analogo tenore, la decisione non può oggi prescindere dalle considerazioni medio tempore svolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24760 del 2022, che occupandosi di una fattispecie analoga a quella del caso di specie ha analizzato compiutamente la disciplina nazionale del rapporto dei pagina 2 di 6 docenti di religione, sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea e i principi sanciti dalla Corte di Giustizia nel caso YT e altri deciso il 13 gennaio 2022, giungendo ad affermare i seguenti principi di diritto: «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con í principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli» «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso»;
- ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama, per il resto, ogni passaggio della predetta pagina 3 di 6 sentenza non riportato;
- ebbene, nel caso di specie il non allega alcun elemento specifico che giustifichi la CP_1 reiterazione, documentalmente sistematica, dei contratti a termine annuali del ricorrente, con la conseguenza che in applicazione dei principi sopracitati va riconosciuto in favore del docente un ristoro dell'ingiustificato pregiudizio subìto secondo il dettato dell'art 32 co. 5 l. n. 183/2010 (rectius art. 28 d. lgs. n. 81/2015);
- in considerazione dei parametri di cui all'art. 8 l. n. 604/1966, la quantificazione del danno consegue da un lato all'entità dell'abuso, considerato che il tetto triennale è stato ampiamente superato in ragione della reiterazione protratta per 10 anni, e all'impossibilità di riconoscimento della tutela della conversione del contratto, come noto impedita dagli artt. 97 Cost. e 36 t.u.p.i., che impone la considerazione della finalità anche dissuasiva che la sanzione deve avere, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, e dall'altro al fatto che proprio la suddetta continuità e il rinnovo automatico, riferito peraltro a contratti aventi tutti termine iniziale all'1/9 e scadenza al 31/8, attenuano di molto il pregiudizio derivante dalla precarietà del rapporto (e quindi al comportamento e alle condizioni delle parti). Per tale ragione si reputa equa la determinazione dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
”;
- nel caso in esame, è pacifica la reiterazione sistematica e consecutiva di contratti a termine di durata annuale dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2024/25.
- l'immissione in ruolo del ricorrente quale vincitore del concorso indetto con ddg 1328/2024, nel frattempo intervenuta (la circostanza è pacifica e documentale), non può essere considerato fattore estintivo dell'illecito in quanto, da un lato, la procedura in oggetto aveva natura selettiva e pertanto, secondo i principi espressi da Cass. 30779/25, richiamata da parte ricorrente in sede di discussione e a cui si rimanda, non risponde ai criteri satisfattivi prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza eurounitaria (come si legge nella citata pronuncia, “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure pagina 4 di 6 specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive”, e “la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.”), e dall'altro la norma introdotta dall'art. 12 c. 1 D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha modificato l'art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/01, di seguito riportata, sembra non lasciare margine a forme di ristoro alternative a quella pecuniaria.
- in relazione al numero di annualità di servizio a tempo determinato accertate (9), in applicazione del disposto dell'art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 12 c. 1 D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, secondo cui “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”, appare equo stabilire nella misura di 4 mensilità l'indennità dovuta dal , dovendosi ritenere che il CP_1 meccanismo del rinnovo automatico degli incarichi e la durata di ciascuno di essi, estesa ad un intero anno, riducano sensibilmente il pregiudizio effettivamente subito dal lavoratore precario.
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna altresì il a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in € 2.118,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre a spese pagina 5 di 6 generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Vicenza, 18/12/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 137/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. PELUSO VINCENZO e PELUSO Francesco e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Casaluce (CE) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. LA GROTTERIA GIOVANNI BATTISTA e MORBIOLI TA e domiciliato presso l
[...]
Vicenza Controparte_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 18/12/2025. Oggetto : Altre ipotesi. motivazione Premesso che:
- il ricorrente, docente abilitato all'insegnamento della religione cattolica, destinatario di incarichi di durata annuale con scadenza al 31 agosto in forza di diversi contratti a termine succedutisi dall'a.s. 2015/16 alla data del ricorso (a.s. 2024/25), chiede la condanna del resistente al CP_1 risarcimento del danno ai sensi e secondo i criteri di cui all'art. 36 comma pagina 1 di 6 5 D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 12 c. 1 D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, nella misura determinata tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604;
- il , tempestivamente costituito, rappresenta che il ricorrente è CP_1 passato in ruolo con decorrenza giuridica dall'01/09/2025 per vincita del Concorso straordinario irc primo e secondo grado (ddg 1328/2024), eccepisce la decadenza di cui all'art.32 commi 1-4 L.183/2010 e chiede il rigetto del ricorso. Rilevato che:
- su vicende sovrapponibili si è già espresso questo Tribunale con diverse pronunce, tra le quali la sentenza n. 234/23 del 04/05/2023, resa nel procedimento R.G. n. 1329/22, giudice dott.ssa Beltrame, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., con decisione alla quale si intende dare continuità a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 24760/2022, e che di seguito per comodità si riporta:
“- va innanzitutto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dal Come chiarito da CP_1
Cass. n. 4960/2023, infatti, “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (la fattispecie affrontata, peraltro, riguardava proprio la materia del pubblico impiego privatizzato);
- nel caso in esame l'ultimo contratto a termine risulta ancora in corso di esecuzione, senza che la sequenza contrattuale sia stata peraltro mai interrotta;
- quanto al merito, sebbene questo Tribunale, condividendo la posizione espressa dalla Corte d'Appello del distretto, abbia nel recente passato rigettato domanda di analogo tenore, la decisione non può oggi prescindere dalle considerazioni medio tempore svolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24760 del 2022, che occupandosi di una fattispecie analoga a quella del caso di specie ha analizzato compiutamente la disciplina nazionale del rapporto dei pagina 2 di 6 docenti di religione, sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea e i principi sanciti dalla Corte di Giustizia nel caso YT e altri deciso il 13 gennaio 2022, giungendo ad affermare i seguenti principi di diritto: «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con í principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli» «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso»;
- ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama, per il resto, ogni passaggio della predetta pagina 3 di 6 sentenza non riportato;
- ebbene, nel caso di specie il non allega alcun elemento specifico che giustifichi la CP_1 reiterazione, documentalmente sistematica, dei contratti a termine annuali del ricorrente, con la conseguenza che in applicazione dei principi sopracitati va riconosciuto in favore del docente un ristoro dell'ingiustificato pregiudizio subìto secondo il dettato dell'art 32 co. 5 l. n. 183/2010 (rectius art. 28 d. lgs. n. 81/2015);
- in considerazione dei parametri di cui all'art. 8 l. n. 604/1966, la quantificazione del danno consegue da un lato all'entità dell'abuso, considerato che il tetto triennale è stato ampiamente superato in ragione della reiterazione protratta per 10 anni, e all'impossibilità di riconoscimento della tutela della conversione del contratto, come noto impedita dagli artt. 97 Cost. e 36 t.u.p.i., che impone la considerazione della finalità anche dissuasiva che la sanzione deve avere, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, e dall'altro al fatto che proprio la suddetta continuità e il rinnovo automatico, riferito peraltro a contratti aventi tutti termine iniziale all'1/9 e scadenza al 31/8, attenuano di molto il pregiudizio derivante dalla precarietà del rapporto (e quindi al comportamento e alle condizioni delle parti). Per tale ragione si reputa equa la determinazione dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
”;
- nel caso in esame, è pacifica la reiterazione sistematica e consecutiva di contratti a termine di durata annuale dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2024/25.
- l'immissione in ruolo del ricorrente quale vincitore del concorso indetto con ddg 1328/2024, nel frattempo intervenuta (la circostanza è pacifica e documentale), non può essere considerato fattore estintivo dell'illecito in quanto, da un lato, la procedura in oggetto aveva natura selettiva e pertanto, secondo i principi espressi da Cass. 30779/25, richiamata da parte ricorrente in sede di discussione e a cui si rimanda, non risponde ai criteri satisfattivi prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza eurounitaria (come si legge nella citata pronuncia, “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure pagina 4 di 6 specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive”, e “la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.”), e dall'altro la norma introdotta dall'art. 12 c. 1 D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha modificato l'art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/01, di seguito riportata, sembra non lasciare margine a forme di ristoro alternative a quella pecuniaria.
- in relazione al numero di annualità di servizio a tempo determinato accertate (9), in applicazione del disposto dell'art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 12 c. 1 D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, secondo cui “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”, appare equo stabilire nella misura di 4 mensilità l'indennità dovuta dal , dovendosi ritenere che il CP_1 meccanismo del rinnovo automatico degli incarichi e la durata di ciascuno di essi, estesa ad un intero anno, riducano sensibilmente il pregiudizio effettivamente subito dal lavoratore precario.
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna altresì il a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in € 2.118,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre a spese pagina 5 di 6 generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Vicenza, 18/12/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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