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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8646/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
ROMA Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:39 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8646 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
, con l'avv. Parte_1
SOLLENA GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv.
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001966949;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_3
parte resistente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_3
ingiunzione n. OI-001858465 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001832016, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del presupposto atto di accertamento, decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente, atteso il primo motivo di ricorso, rilevato che a fronte del tentativo di notifica a mezzo posta dei plichi raccomandati in data
1.4.2020, le comunicazioni di avviso di deposito presso l'Ufficio postale, sono state inviate in data 27.9.20219; rilevando quindi l'irritualità dell'invio Parte della dopo oltre cinque mesi dall'inizio della reale giacenza presso l'ufficio postale, e quindi dopo il termine ultimo di ritiro del plico.
Ciò posto, avuto poi riguardo la denunciata violazione dell'art. 14 della L.
n. 689/1981 si osserva quanto appresso.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in
L. n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della
3 persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso,
e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs.
n. 124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi da aprile a ottobre 2018 e che, all'epoca delle violazioni non erano più oggetto di sanzione penale, ma di sanzione amministrativa;
rilevato che la notifica dell'accertamento della violazione e della diffida ad adempiere (in vece di verbale unico di accertamento e notificazione)
4 risulta notificato per compiuta giacenza e corredato di CAD, dovendo considerare che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in tema di notifiche a mezzo posta (Cass. Ord. n. 4049/2018) la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, e quindi in data 7.10.2020; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (11/2018), dovendo considerare il mancato pagamento della contribuzione obbligatoria per diversi periodi dello stesso anno alla stregua di una progressione criminosa, consumandosi il reato – depenalizzato – col compimento dell'ultima violazione;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); rilevato inoltre che l' allega l'inapplicabilità della norma di cui CP_1
all'art. 14 della L. 689/1981 in ragione della complessità degli accertamenti che in alcune ipotesi devono essere effettuati prima della notifica dell'atto di accertamento;
considerato che quanto sopra è effettivamente da ritenersi plausibile in caso di accertamenti ispettivi (come sopra accennato in chiarimento dal
Ministero del Lavoro con circolare 41/2010), ove l'accertamento di una violazione in materia contributiva derivata da violazioni delle norme in materia di lavoro richiede una laboriosa attività documentale, ma non certo ove la constatazione della violazione è automatica, alla data del mancato pagamento delle somme indicate in DM10; ritenuto ancora, sul punto, che alla teorica allegazione della complessità non è seguita alcuna prova delle indagini svolte;
5 rilevato che il termine di cui al prefato art. 14 non subisce slittamenti dalla notifica di paralleli avvisi d'addebito, essendo questi destinati al recupero dei contributi impagati e la sanzione amministrativa al pagamento di una multa per il mancato pagamento oltre il termine assegnato e, quindi, essendo del tutto indipendenti gli uni dalle altre.
Ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il CP_3
relativo onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..)
Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni
- spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare
i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
6 (Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_3
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinte la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8646/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
ROMA Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:39 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8646 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
, con l'avv. Parte_1
SOLLENA GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv.
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001966949;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_3
parte resistente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_3
ingiunzione n. OI-001858465 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001832016, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del presupposto atto di accertamento, decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente, atteso il primo motivo di ricorso, rilevato che a fronte del tentativo di notifica a mezzo posta dei plichi raccomandati in data
1.4.2020, le comunicazioni di avviso di deposito presso l'Ufficio postale, sono state inviate in data 27.9.20219; rilevando quindi l'irritualità dell'invio Parte della dopo oltre cinque mesi dall'inizio della reale giacenza presso l'ufficio postale, e quindi dopo il termine ultimo di ritiro del plico.
Ciò posto, avuto poi riguardo la denunciata violazione dell'art. 14 della L.
n. 689/1981 si osserva quanto appresso.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in
L. n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della
3 persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso,
e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs.
n. 124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi da aprile a ottobre 2018 e che, all'epoca delle violazioni non erano più oggetto di sanzione penale, ma di sanzione amministrativa;
rilevato che la notifica dell'accertamento della violazione e della diffida ad adempiere (in vece di verbale unico di accertamento e notificazione)
4 risulta notificato per compiuta giacenza e corredato di CAD, dovendo considerare che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in tema di notifiche a mezzo posta (Cass. Ord. n. 4049/2018) la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, e quindi in data 7.10.2020; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (11/2018), dovendo considerare il mancato pagamento della contribuzione obbligatoria per diversi periodi dello stesso anno alla stregua di una progressione criminosa, consumandosi il reato – depenalizzato – col compimento dell'ultima violazione;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); rilevato inoltre che l' allega l'inapplicabilità della norma di cui CP_1
all'art. 14 della L. 689/1981 in ragione della complessità degli accertamenti che in alcune ipotesi devono essere effettuati prima della notifica dell'atto di accertamento;
considerato che quanto sopra è effettivamente da ritenersi plausibile in caso di accertamenti ispettivi (come sopra accennato in chiarimento dal
Ministero del Lavoro con circolare 41/2010), ove l'accertamento di una violazione in materia contributiva derivata da violazioni delle norme in materia di lavoro richiede una laboriosa attività documentale, ma non certo ove la constatazione della violazione è automatica, alla data del mancato pagamento delle somme indicate in DM10; ritenuto ancora, sul punto, che alla teorica allegazione della complessità non è seguita alcuna prova delle indagini svolte;
5 rilevato che il termine di cui al prefato art. 14 non subisce slittamenti dalla notifica di paralleli avvisi d'addebito, essendo questi destinati al recupero dei contributi impagati e la sanzione amministrativa al pagamento di una multa per il mancato pagamento oltre il termine assegnato e, quindi, essendo del tutto indipendenti gli uni dalle altre.
Ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il CP_3
relativo onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..)
Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni
- spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare
i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…)
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”
6 (Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_3
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinte la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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