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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2881/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 20 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2881 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. , nato Parte_1 C.F._1
in INDIA il 27/08/1971; con l'Avv. SABINE RUEDL;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito: in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 07.09.2023 e CP_1 notificato in data 13.09.2023 con il quale è stata dichiarata irricevibile la domanda finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 29 e 30 D.Lgs. 286/1998 e rilasciare al ricorrente Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 29 e 30
[...]
D.Lgs. 286/1998; - in via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 07.09.2023 e CP_1 notificato in data 13.09.2023 con il quale è stata dichiarata irricevibile la domanda finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 29 e 30 D.Lgs. 286/1998 e rilasciare al ricorrente Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altro permesso di
[...] soggiorno che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuno. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Respingere il ricorso. Spese vinte o, in subordine, compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del INDIA, con ricorso depositato il 13/11/2023, agisce in giudizio avverso il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di il 7-9-2023, notificato il 13-9-2023, CP_1
esponendo:
-di aver presentato istanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari (doc.
3.c) a fronte del conseguimento da parte della moglie, Parte_2
di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
[...]
-che l'Amministrazione resistente dichiarava l'irricevibilità della domanda per assenza di ingresso con visto per motivi familiari, in ragione di inidonea documentazione atta a comprovare il rapporto di coniugio, infine per inadeguatezza abitativa dell'alloggio;
-di aver avviato percorso lavorativo sul territorio, a far data dal 31-5-2022, presso panificio a Caldaro (doc.
5.a), in seguito confluito nella stipula di contratto a tempo indeterminato (doc.
5.b) e tale da garantire reddito adeguato, significativamente superiore all'ammontare dell'assegno sociale (doc.
5.c), vieppiù tenuto conto del reddito della moglie, titolare di rapporto di lavoro con la medesima impresa (docc.
8.c e 8.d);
-che il nucleo familiare vive a Caldaro, all'attualità in appartamento in via Garnellen
6/A, idoneo ad ospitare quattro persone (docc.
6.b e 6.c); quanto sopra premesso in fatto, censurando l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione dell'art. 30, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 286/1998, in considerazione anche dell'avvenuta regolarizzazione della sua presenza sul territorio a fronte di iniziale presentazione di domanda di protezione internazionale (docc.
4.a e 4.b); tenuto conto dell'acquisita legalizzazione del certificato di matrimonio (doc. 7), nonché del conseguimento di alloggio idoneo ad ospitare quattro persone (docc.
6.b e 6.c); conclusivamente richiedendo, in via principale, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998; e, in subordine, “un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altro permesso di soggiorno che l'Ill.mo Giudice riterrà
pag. 2/6 opportuno”.
Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione resistente si riporta integralmente alla propria memoria costitutiva in seno al procedimento ex art. 700 c.p.c., da cui emergono le contestazioni relative: alla produzione in seno al procedimento amministrativo di certificato di matrimonio privo di legalizzazione e di traduzione in italiana, oltre che di certificato rilasciato dal Comune di Caldaro attestante una superficie abitabile di 54,34 mq dell'appartamento occupato, inidoneo pertanto ad ospitare quattro persone;
conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14-1-2025 è comparsa la difesa del ricorrente insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Nessuno è comparso per l'Amministrazione.
*
La domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Dalla natura non impugnatoria del giudizio de quo, tenuto conto della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta cui si correla l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario, consegue che i vizi che eventualmente affliggono il procedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale (arg. anche da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21442 del
06/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019).
La natura non impugnatoria del giudizio comporta altresì che non appare non predicabile de plano l'estensione dei principi fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa, in coerenza con il carattere impugnatorio e di legittimità in quella sede dei giudizi avverso il diniego del rilascio o del rinnovo di permesso di soggiorno, quanto alla preclusione per il giudice in ordine all'apprezzamento di fatti nuovi sopravvenuti alla data di adozione del provvedimento.
Al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge (qual è quella di cui all'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 in materia di protezione internazionale, secondo cui “il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della
pag. 3/6 decisione”), va, peraltro, ritenuto che, anche tenuto conto del disposto dell'art. 30, comma
6, d.lgs. n. 286/1998 che declina il giudizio “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché' contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, il ricorrente può bensì espandere la cognizione su questioni di fatto e di diritto non già compiutamente esaminate dalla pubblica amministrazione, purché tali questioni afferiscano alla situazione concreta già sottoposta al vaglio della pubblica autorità, restando invece escluse le questioni riguardanti situazioni delle quali la pubblica amministrazione non poteva conoscere, tra le quali, anzitutto, le situazioni sopravvenute e disancorate da quelle portate al vaglio dell'Amministrazione.
Ciò precisato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, T.U.I., “
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
(…) c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
Non vi è in primis contestazione in ordine alla situazione di regolare soggiorno al momento della presentazione della domanda, la difesa avendo allegato e documentato l'iniziale iter amministrativo e giudiziale inerente a provvedimento di trasferimento ex
Reg. UE 604/2013 (docc.
4.b e 4.c), con prosieguo, all'esito dell'accoglimento del relativo ricorso, per la fase relativa alla decisione della domanda di protezione internazionale (doc.
4.a), la regolarità del soggiorno alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso per motivi familiari (22-2-2023: doc.
3.c), sembrando doversi evincere, peraltro, anche dalla sussistenza di regolare rapporto di lavoro (docc. sub 5).
pag. 4/6 Ciò precisato, il provvedimento opposto si fonda sull'asserito difetto di prova circa il rapporto di coniugio e sull'inidoneità dell'alloggio.
Sotto il primo profilo, risulta agli atti la produzione di certificato di matrimonio dd.
17-1-2023, munito di apostille dd. 14-2-2023, con correlativa traduzione in lingua italiana del 7-10-2023 (doc. 7).
Consta, dunque, tenuto conto in specie della data di traduzione, la sopravvenienza della documentazione nella sua completezza rispetto alla data di emissione (7-9-2023) del provvedimento opposto, nondimeno la relativa sopravvenienza, afferente a fatto già dedotto e vagliato dall'Amministrazione nella fase amministrativa, non ostando al relativo apprezzamento in fase di giudizio (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006).
Il ricorrente risulta, pertanto, avere infine offerto idonea prova del rapporto di coniugio con rispetto alla quale non contestata è la titolarità di Parte_2
regolare permesso di soggiorno sul territorio (cfr. anche doc. 8).
In termini non dissimili va apprezzato il requisito ex art. 29, comma 3, lett. a), d.lgs.
n. 286/1998.
Al riguardo la difesa produce contratto di locazione del giugno 2023, con avvio di cambio di residenza per quattro persone del settembre 2023 (docc.
6.b e 6.c), invero non corredato da certificato di idoneità del Comune competente e, tuttavia, da un lato, dal menzionato contratto risulta la disponibilità di un appartamento di ampiezza maggiore rispetto al precedente e dotato di quattro camere, ciò, in uno al confronto con il precedente contratto (recante un'unica stanza da letto: doc.
6.d) e tenuto conto del rilievo di insufficiente metratura indicata in 54,35 (doc. 2) con iato esiguo rispetto al dato minimo richiesto pari a 56 mq (Decreto del Ministero della Sanità del 5-7-1975, art. 2), delineando l'idoneità dell'alloggio attuale;
dall'altro lato, in via dirimente, la ricorrenza di detto requisito all'attualità non è oggetto di contestazione ad opera dell'Amministrazione resistente, la quale, semmai e diversamente, ha dedotto la sua insussistenza all'atto della presentazione della domanda in sede amministrativa (cfr. pag. 7memoria costitutiva nel proc. ex art. 700 c.p.c., all.to a comparsa di costituzione).
Ne consegue la necessaria assunzione della ricorrenza all'attualità del requisito di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 29 cit.
pag. 5/6 Per tutto quanto sopra, sussistono idonei e sufficienti elementi onde ritenere soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998, con consequenziale necessario riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Considerato che il riconoscimento della protezione si basa su fatti sopravvenuti, nella specie con acquisizione della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento soltanto in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta il diritto di (C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di C.F._1
soggiorno per motivi familiari;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 03/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2881/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 20 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2881 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. , nato Parte_1 C.F._1
in INDIA il 27/08/1971; con l'Avv. SABINE RUEDL;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito: in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 07.09.2023 e CP_1 notificato in data 13.09.2023 con il quale è stata dichiarata irricevibile la domanda finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 29 e 30 D.Lgs. 286/1998 e rilasciare al ricorrente Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 29 e 30
[...]
D.Lgs. 286/1998; - in via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 07.09.2023 e CP_1 notificato in data 13.09.2023 con il quale è stata dichiarata irricevibile la domanda finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli art. 29 e 30 D.Lgs. 286/1998 e rilasciare al ricorrente Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altro permesso di
[...] soggiorno che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuno. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Respingere il ricorso. Spese vinte o, in subordine, compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del INDIA, con ricorso depositato il 13/11/2023, agisce in giudizio avverso il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di il 7-9-2023, notificato il 13-9-2023, CP_1
esponendo:
-di aver presentato istanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari (doc.
3.c) a fronte del conseguimento da parte della moglie, Parte_2
di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
[...]
-che l'Amministrazione resistente dichiarava l'irricevibilità della domanda per assenza di ingresso con visto per motivi familiari, in ragione di inidonea documentazione atta a comprovare il rapporto di coniugio, infine per inadeguatezza abitativa dell'alloggio;
-di aver avviato percorso lavorativo sul territorio, a far data dal 31-5-2022, presso panificio a Caldaro (doc.
5.a), in seguito confluito nella stipula di contratto a tempo indeterminato (doc.
5.b) e tale da garantire reddito adeguato, significativamente superiore all'ammontare dell'assegno sociale (doc.
5.c), vieppiù tenuto conto del reddito della moglie, titolare di rapporto di lavoro con la medesima impresa (docc.
8.c e 8.d);
-che il nucleo familiare vive a Caldaro, all'attualità in appartamento in via Garnellen
6/A, idoneo ad ospitare quattro persone (docc.
6.b e 6.c); quanto sopra premesso in fatto, censurando l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione dell'art. 30, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 286/1998, in considerazione anche dell'avvenuta regolarizzazione della sua presenza sul territorio a fronte di iniziale presentazione di domanda di protezione internazionale (docc.
4.a e 4.b); tenuto conto dell'acquisita legalizzazione del certificato di matrimonio (doc. 7), nonché del conseguimento di alloggio idoneo ad ospitare quattro persone (docc.
6.b e 6.c); conclusivamente richiedendo, in via principale, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998; e, in subordine, “un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altro permesso di soggiorno che l'Ill.mo Giudice riterrà
pag. 2/6 opportuno”.
Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione resistente si riporta integralmente alla propria memoria costitutiva in seno al procedimento ex art. 700 c.p.c., da cui emergono le contestazioni relative: alla produzione in seno al procedimento amministrativo di certificato di matrimonio privo di legalizzazione e di traduzione in italiana, oltre che di certificato rilasciato dal Comune di Caldaro attestante una superficie abitabile di 54,34 mq dell'appartamento occupato, inidoneo pertanto ad ospitare quattro persone;
conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14-1-2025 è comparsa la difesa del ricorrente insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Nessuno è comparso per l'Amministrazione.
*
La domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Dalla natura non impugnatoria del giudizio de quo, tenuto conto della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta cui si correla l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario, consegue che i vizi che eventualmente affliggono il procedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale (arg. anche da Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21442 del
06/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019).
La natura non impugnatoria del giudizio comporta altresì che non appare non predicabile de plano l'estensione dei principi fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa, in coerenza con il carattere impugnatorio e di legittimità in quella sede dei giudizi avverso il diniego del rilascio o del rinnovo di permesso di soggiorno, quanto alla preclusione per il giudice in ordine all'apprezzamento di fatti nuovi sopravvenuti alla data di adozione del provvedimento.
Al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge (qual è quella di cui all'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 in materia di protezione internazionale, secondo cui “il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della
pag. 3/6 decisione”), va, peraltro, ritenuto che, anche tenuto conto del disposto dell'art. 30, comma
6, d.lgs. n. 286/1998 che declina il giudizio “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché' contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, il ricorrente può bensì espandere la cognizione su questioni di fatto e di diritto non già compiutamente esaminate dalla pubblica amministrazione, purché tali questioni afferiscano alla situazione concreta già sottoposta al vaglio della pubblica autorità, restando invece escluse le questioni riguardanti situazioni delle quali la pubblica amministrazione non poteva conoscere, tra le quali, anzitutto, le situazioni sopravvenute e disancorate da quelle portate al vaglio dell'Amministrazione.
Ciò precisato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, T.U.I., “
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
(…) c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
Non vi è in primis contestazione in ordine alla situazione di regolare soggiorno al momento della presentazione della domanda, la difesa avendo allegato e documentato l'iniziale iter amministrativo e giudiziale inerente a provvedimento di trasferimento ex
Reg. UE 604/2013 (docc.
4.b e 4.c), con prosieguo, all'esito dell'accoglimento del relativo ricorso, per la fase relativa alla decisione della domanda di protezione internazionale (doc.
4.a), la regolarità del soggiorno alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso per motivi familiari (22-2-2023: doc.
3.c), sembrando doversi evincere, peraltro, anche dalla sussistenza di regolare rapporto di lavoro (docc. sub 5).
pag. 4/6 Ciò precisato, il provvedimento opposto si fonda sull'asserito difetto di prova circa il rapporto di coniugio e sull'inidoneità dell'alloggio.
Sotto il primo profilo, risulta agli atti la produzione di certificato di matrimonio dd.
17-1-2023, munito di apostille dd. 14-2-2023, con correlativa traduzione in lingua italiana del 7-10-2023 (doc. 7).
Consta, dunque, tenuto conto in specie della data di traduzione, la sopravvenienza della documentazione nella sua completezza rispetto alla data di emissione (7-9-2023) del provvedimento opposto, nondimeno la relativa sopravvenienza, afferente a fatto già dedotto e vagliato dall'Amministrazione nella fase amministrativa, non ostando al relativo apprezzamento in fase di giudizio (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006).
Il ricorrente risulta, pertanto, avere infine offerto idonea prova del rapporto di coniugio con rispetto alla quale non contestata è la titolarità di Parte_2
regolare permesso di soggiorno sul territorio (cfr. anche doc. 8).
In termini non dissimili va apprezzato il requisito ex art. 29, comma 3, lett. a), d.lgs.
n. 286/1998.
Al riguardo la difesa produce contratto di locazione del giugno 2023, con avvio di cambio di residenza per quattro persone del settembre 2023 (docc.
6.b e 6.c), invero non corredato da certificato di idoneità del Comune competente e, tuttavia, da un lato, dal menzionato contratto risulta la disponibilità di un appartamento di ampiezza maggiore rispetto al precedente e dotato di quattro camere, ciò, in uno al confronto con il precedente contratto (recante un'unica stanza da letto: doc.
6.d) e tenuto conto del rilievo di insufficiente metratura indicata in 54,35 (doc. 2) con iato esiguo rispetto al dato minimo richiesto pari a 56 mq (Decreto del Ministero della Sanità del 5-7-1975, art. 2), delineando l'idoneità dell'alloggio attuale;
dall'altro lato, in via dirimente, la ricorrenza di detto requisito all'attualità non è oggetto di contestazione ad opera dell'Amministrazione resistente, la quale, semmai e diversamente, ha dedotto la sua insussistenza all'atto della presentazione della domanda in sede amministrativa (cfr. pag. 7memoria costitutiva nel proc. ex art. 700 c.p.c., all.to a comparsa di costituzione).
Ne consegue la necessaria assunzione della ricorrenza all'attualità del requisito di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 29 cit.
pag. 5/6 Per tutto quanto sopra, sussistono idonei e sufficienti elementi onde ritenere soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998, con consequenziale necessario riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Considerato che il riconoscimento della protezione si basa su fatti sopravvenuti, nella specie con acquisizione della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento soltanto in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta il diritto di (C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di C.F._1
soggiorno per motivi familiari;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 03/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6