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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2092 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA in persona del legale rapp. te pt, rappresentato e Parte_1
difeso dall' avv. to TEDESCO CLEMENTINA giusta mandato in atti
Opponente
E
rappresentato e difeso dall' avv. to SANTESE Controparte_1
ROSARIO giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 01.04.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2025, emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex dipendente
[...]
della somma di euro 3.715,35 a titolo di mensilità Controparte_2 non corrisposte per l'intero rapporto di lavoro dal 06.02.2023 al 19.05.2023
e tfr, oltre spese di procedura ed accessori. Eccepiva l'infondatezza della domanda per aver corrisposto al lavoratore la retribuzione ed il Tfr al medesimo spettante al netto delle ritenute di legge. Per le suesposte argomentazioni adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
revocare
e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto siccome nulla era dovuto al lavoratore;
condannare l'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver adito con mala fede e/o colpa grave l'intestato Tribunale, mediante il pagamento in favore del datore di lavoro di una giusta somma da liquidarsi in via equitativa dal giudice;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzioni al sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituiva l'opposto, confermando di aver ricevuto la somma netta di euro
2..300,00. Pertanto, chiedeva la riforma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento della differenza pari ad euro 1.415,35, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Esaurito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'8.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (Cfr ex plurimis Cass. 13001/2006).
Occorre altresì evidenziare che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio,
e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003).
Inoltre, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr Cass. Sez. L, Sentenza
n. 13429 del 09/10/2000).
Ciò posto, come evidenziato nella parte espositiva, l'odierno opposto, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 12.02.2025, sull'assunto di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione per l'intero rapporto di lavoro intercorso con la società dal 06.02.2023 al 19.05.2023 Parte_1
e del Tfr, ha chiesto il pagamento della somma di euro 3.715,35 quale risultante dal CUD.
Tuttavia, la parte opponente ha documentato di aver corrisposto al lavoratore, ben prima della richiesta del decreto ingiuntivo di cui si discorre,
l'importo netto di euro 2.300,00, confermato poi dal lavoratore solo nella memoria difensiva. Dalle buste paga in atti – il cui contenuto non è stato mai contestato dall'opposto - risulta un importo netto al medesimo spettante pari ad euro 2.519,37 (euro 300,00 a febbraio, euro 300,00 a marzo, euro 300,00 ad aprile ed euro 1.619,37 a maggio 2023 -somma quest'ultima comprensiva del Tfr).
Agli atti abbiamo il bonifico del 17.03.2023 con il quale veniva pagata ma retribuzione di euro 300,00 di cui alla busta paga di febbraio 2023; il bonifico del 14.04.2023 con cui veniva pagata la retribuzione di euro 300,00 di cui busta paga di marzo 2023; il bonifico del 18.05.2025 di euro 400,00 relativo alla mensilità di aprile 2023 pari ad euro 300,00 oltre acconto busta paga maggio 2023; il bonifico di euro 500,00 del 25.05.2023; il pagamento della somma di euro 800,00 corrisposta tramite il difensore dell'odierno opposto il 13.11.2024 e 20.12.2024.
Alla luce di tali datti fattuali, non si comprende come, nonostante un credito del lavoratore pari soltanto ad euro 219,37 netti, lo stesso abbia chiesto l'ingiunzione della somma lorda di euro 3.715,35.
Occorre infine evidenziare che risulta documentato anche il versamento dei contributi.
In definitiva, nel caso di specie, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
181/2025 e la società opponente va condannata al pagamento in favore della parte opposta della somma netta di euro 219,27 oltre accessori di legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte regolatrice secondo cui “Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, sebbene l'opponente, dopo il deposito del ricorso e prima della notifica del decreto ingiuntivo, avesse corrisposto una parte della somma ingiunta, aveva accolto l'opposizione e condannato l'opposto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'assorbente rilievo della insussistenza nel merito del credito per il maggior importo azionato in via monitoria) (cfr Cass. 1746972007). Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda al pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto deve essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto. Tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore (cfr Cass. 27234/2017; Cass.
29642/2020).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, alla luce dell'intervenuto pagamento da parte della società opponente, sin da prima della richiesta del decreto ingiuntivo, di parte delle spettanze retributive, ma della debenza da parte della stessa di un residuo nonostante la cessazione del rapporto di lavoro a maggio 2023, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 181/2025, condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma netta di euro 219,27 oltre accessori di legge;
- compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Salerno lì 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino