Articolo 2 della Legge 10 novembre 1988, n. 485
Articolo 1Articolo 3
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17 novembre 1988
Art. 2. Personale della delegazione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, e' istituita per un periodo massimo di ventiquattro mesi la delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana di "Eureka", alla quale spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto.
2. Su richiesta nominativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della assegnazione alla delegazione e per tutta la durata della stessa, le amministrazioni statali e gli enti pubblici dispongono collocamenti fuori ruolo o distacchi di personale, sino ad un massimo di dieci unita', di cui almeno una di livello dirigenziale, appartenente alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, per la funzione di direttore del segretariato della presidenza.
3. Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento economico metropolitano del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Ai componenti della delegazione si applicano le provvidenze di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208 .
5. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali il capo della delegazione e' autorizzato a conferire non piu' di quindici incarichi speciali, a persone di particolare qualificazione nelle specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle attivita' connesse alla presidenza italiana, con contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 giugno 1990. La misura della remunerazione e' stabilita con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale.
Nota all'art. 2:
Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 2 della legge n. 208/1984 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE) e' il seguente: "Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.
Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all' art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto".
Entrata in vigore il 17 novembre 1988