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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5444/2022
TRA
difesa dagli avv.ti MARZIA PIRONE e CAROLINA AMATI;
Parte_1
RICORRENTE
E difesa dall'avv. MARTA Controparte_1
MENCATTINI;
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2 CP_3
Stato
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/22 la ricorrente in epigrafe espone di aver lavorato, senza regolare contratto di lavoro, alle dipendenze della dall'1/11/2020 a maggio Controparte_4 Controparte_1
2021, con mansioni di “cuoca”.
Sostiene di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 07:00 alle ore 15:00, per tre giorni alla settimana (martedì, sabato e domenica)
e che la sede di lavoro era la casa di accoglienza immigrati sita in CP_2 alla via Tribunali n. 194, gestita dalla società convenuta su incarico della committente in virtù di un contratto di Controparte_5 appalto di opere e servizi;
che la retribuzione mensile pattuita era di €
800,00 mensili.
Asserisce di essere stata licenziata in via orale nel maggio 2021, dopo aver chiesto il pagamento della retribuzione dovuta.
Lamenta che la società convenuta non ha mai provveduto a corrispondere le retribuzioni dovute dal mese di novembre 2020 al maggio 2021, il mancato pagamento del TFR e dell'indennità di mancato preavviso.
1 L'unico pagamento a favore della ricorrente veniva effettuato tramite bonifico in data 29/12/2020 da parte della convenuta, con un importo di euro 200,00.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo: «
1- Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato la propria Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della presso la Controparte_6 sede sita in via Tribunali, dal 01.11.2020 fino al 31.05.2021, per tre giorni a settimana (martedì, sabato e domenica) dalle ore 7 alle 15; 2 -
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui è parte motiva, che la sig.ra
è creditrice della e della Parte_1 Controparte_6
in solido tra loro, per la somma di € 6.888,02 a Controparte_5 titolo di differenze retributive per le maggiori ore lavorate, € 414,72 a titolo di ferie maturate, euro 69,24 a titolo di rol, euro 491,84 a titolo di TFR, euro 449,28 a titolo di indennità di mancato preavviso di licenziamento, euro 4.876,06 a titolo di reintegra per licenziamento individuale illegittimo;
per un totale di euro 13.189,16, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a Giustizia, oltre interessi, nella misura legale dalla maturazione e fino al giorno di deposito del presente ricorso e successivamente, ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., come novellato dal D.L. 132/2014, secondo il tasso di mora pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e rivalutazione monetaria;
3 -
Accertare e dichiarare per le ragioni di cui è parte motiva che il licenziamento intimato nei confronti della sig.ra è Parte_1 inefficace e pertanto la stessa ha diritto ad euro 449,28 a titolo di indennità di mancato preavviso di licenziamento, euro 4.876,06 a titolo di indennità di reintegra per licenziamento individuale illegittimo;
4 -
Accertare e dichiarare che la sig.ra alla data del Parte_1
31.05.2021, ha maturato un TFR pari ad € 491,84, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta conforme a giustizia;
5 - Condannare, per le ragioni di cui è parte motiva, la società e la Controparte_6 in solido tra loro, a pagare alla sig.ra Controparte_5 [...] la somma pari ad € 9.288,31 a titolo di differenze retributive Parte_1 per le maggiori ore lavorate, di cui € 6.888,02 a titolo di differenze retributive per le maggiori ore lavorate, € 414,72 a titolo di ferie maturate, euro 69,24 a titolo di rol, euro 491,84 a titolo di TFR, euro
449,28 a titolo di indennità di mancato preavviso di licenziamento, euro
4.876,06 a titolo di indennità di reintegra per licenziamento individuale illegittimo ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a Giustizia, o, nella misura legale dalla maturazione e fino al giorno di deposito del presente ricorso e successivamente, ai sensi
2 dell'art. 1284, comma IV, c.c., come novellato dal D.L. 132/2014, secondo il tasso di mora pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e rivalutazione monetaria;
6 - Condannare la società e Controparte_6 la in solido tra loro, al pagamento del Tfr Controparte_5 maturato dalla lavoratrice pari ad e 491,84; 7 - Condannare le resistenti,
e al pagamento delle spese e Controparte_6 Controparte_5 dei compensi di lite con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Costituitesi in giudizio, la società convenuta contestava che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
Si costituiva la che contestava la fondatezza Controparte_5 della domanda e pertanto ne chiedeva il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione
3 incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009).
Tanto premesso, si riporta il contenuto delle deposizioni testimoniali.
Il teste dichiarava: A.D.R.: «Ho lavorato per la Testimone_1 da novembre 2020 a maggio del 2021 con contratto a Controparte_1 termine, presso il centro di raccolta per immigrati sito in , via CP_2
Tribunali come responsabile della cucina». : «Non sono né sono mai CP_7 stato in causa con la convenuta». A.D.R.: «Conosco la ricorrente che è stata una mia collega presso il predetto centro. Noi lavoravamo lì già da un paio d'anni prima allorché la cucina era gestita da altra società per conto della , società che aveva in gestione il centro. Con la venuta CP_8 della la cooperativa assunse la gestione del centro cucina CP_6 compresa». : « aveva mansioni di cuoco, lei preparava pasti CP_7 Pt_1 per gli extracomunitari ospiti del centro. Fui proprio io a suggerire di assumere una cuoca che, come la ricorrente, avesse dimestichezza con la cucina africana e fui presente al colloquio per l'assunzione svoltosi tra Per_ il titolare l'ing. e la ricorrente». A.D.R.: «La ricorrente lavorava tre giorni alla settimana, il martedì lavorava con me e il sabato e domenica era da sola perché io lavoravo il lunedì ed il venerdì. Osservava
l'orario dalle 7 alle 15 circa». A.D.R.: « smise di lavorare lo Pt_1 stesso giorno del sottoscritto. Era fine maggio inizi giugno all'incirca. Per_ L'ingegnere comunicò a me l'intenzione di risolvere il contratto anche con la ricorrente e successivamente confermò la sua decisione direttamente alla stessa». : «La ricorrente veniva pagata in contanti non so quanto CP_7 percepisse».
La teste dichiarava: A.D.R.: «Ho lavorato presso la Testimone_2 struttura sita in , via dei Tribunali, destinata all'accoglienza CP_2 migranti, prima gestita dalla IR IA e in seguito dalla cooperativa convenuta. Il mio rapporto di lavoro è iniziato pressappoco nel 2015 ed è terminato a giugno 2021. Non ricordo con precisione quando la cooperativa
abbia iniziato a gestire la struttura, credo all'incirca un anno CP_6 prima dalla cessazione del rapporto». «Non sono mai stata in causa CP_7 con la cooperativa convenuta. Abbiamo avuto una vertenza stragiudiziale che si è conclusa. Peraltro ho anche in passato chiesto l'intervento dell' nei loro confronti». A.D.R.: «Io Controparte_9 ero assistente sociale inquadrata come operatore addetta al supporto socio- sanitario e assistenziale. Non avevo giorni fissi, avevo un contratto di 14 ore settimanali, ma gestivo l'orario come preferivo, diciamo che mi ci recavo quasi tutti i giorni tranne forse il venerdì». A.D.R.: «Ho
4 conosciuto la ricorrente presso la struttura, lei era cuoca e si occupava altresì di lavare i piatti. Lei aveva iniziato a lavorare lì da almeno due anni quando sono andata via, forse anche da prima, e rimase lì fin quando io sono andata via così come il responsabile della cucina
[...]
. La cucina serviva tre strutture due delle quali col tempo Tes_1 chiusero, sicché da 80 migranti passò gradualmente a servire circa 20-25 unità sicché in cucina posso dire che in principio il personale era più numeroso ma si andò riducendo nel tempo. La ricorrente ed il Tes_1 hanno invece lavorato con continuità almeno per l'intero periodo cui ho fatto riferimento, ovviamente dapprima per la dopo per la . CP_8 CP_6
A.D.R.: «La ricorrente lavorava, credo, tutti i giorni. Io come ho detto lavoravo a giorni non fissi ma posso riferire che ho sempre visto la ricorrente al lavoro da che ricordi tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica». A.D.R.: «Non conosco l'orario preciso ma ricordo che lei andava via verso le 15 le 16 sicuramente di pomeriggio. Non ricordo a che ora venisse al lavoro».
All'esito dell'istruttoria testimoniale, in primo luogo, può ritenersi provata la natura subordinata del rapporto. In proposito, la Cassazione ha chiarito che con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da una estrema semplicità delle mansioni, come nel caso di un lavoratore che, come in quello di specie, svolga una prestazione piuttosto elementare e ripetitiva, è stato chiarito che per la particolarità delle mansioni, un concreto potere direttivo potrebbe non essere mai esercitato, salvo che nella fase iniziale del rapporto (in questi sensi Cass. sez. lav. 5.5.2004
n. 8569). In quest'ottica la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 18692 del
06/09/2007) ha ad esempio ritenuto che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Nella specie, è emerso con chiarezza che, dal novembre 2020 al maggio 2021, la ricorrente, a seguito di un colloquio con il legale rappresentante della cooperativa, ha svolto con carattere di continuità e una Parte_2 cadenza di tre giorni alla settimana per otto ore giornaliere, le mansioni di cuoca per la mensa sita presso il centro di accoglienza migranti all'interno dei locali gestiti dalla convenuta.
Per quanto riguarda la retribuzione e segnatamente l'indennità sostitutiva di ferie non godute, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
5 l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n.
22751 del 03/12/2004: Cass. Sez. L, Sentenza n. 12311 del 21/08/2003).
Nella specie, la parte nulla ha allegato circa le ferie fruite nel periodo oggetto della domanda. Ed analogamente nulla viene riferito circa il godimento di permessi. Le due voci vanno pertanto esclude dal computo dei crediti che possono ritenersi accertati in questa sede.
Per quanto riguarda la retribuzione percepita, trattandosi di parziale adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, una volta provato il rapporto, era il convenuto a dover provare di aver corrisposto eventualmente una retribuzione maggiore di quella su cui vi è l'espressa ammissione della parte ricorrente.
Peraltro, secondo quanto ha affermato la Cassazione a sezioni unite (Cass.
Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), il principio, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, laddove è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, vale altresì qualora sia dedotto, a fondamento della domanda, un inesatto adempimento. In proposito, la Corte fa leva sull'esigenza di dare omogeneità al regime probatorio, per estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (v. pure Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9439 del 10/04/2008).
6 Può altresì ritenersi provato il licenziamento orale comminato dal legale rappresentante della società convenuta.
Il d.lgs. n. 23 del 04/03/15, all'art. 1 stabilisce:
«
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo
18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto».
Ai sensi dell'art. 2 «
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
7 rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,
e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68».
Nella specie, il ricorrente si limita a chiedere la condanna del datore di lavoro al risarcimento nella misura minima di 5 mensilità
Ai sensi dell'art. 112 c.p.c. la domanda va pertanto accolta entro tali limiti.
I conteggi elaborati dalla parte ricorrente, con l'esclusione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute e delle rol, possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.
La parte chiede poi la condanna in solido del committente
[...]
e per esso la sua articolazione territoriale. CP_10
In proposito, va osservato che ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata (norma che si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante: Cass. Sez.
L, Sentenza n. 12048 del 09/08/2003). Tanto premesso, Le azioni che i dipendenti dell'appaltatore possono esperire nei confronti dell'impresa committente per la soddisfazione delle loro spettanze in base all'art. 1676 cod. civ. e all'art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 si differenziano per finalità e struttura, oltre che per "petitum" e "causa petendi", poiché in quella codificata il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore , mentre in quella prevista dalla norma speciale rileva
8 l'aspetto della garanzia apprestata in favore dei lavoratori dell'appaltatore e diretta ad impedire che l'appalto costituisca uno strumento di disconoscimento di quei diritti dei quali essi diventerebbero titolari, se dipendessero direttamente dal committente (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11753 del 20/11/1998).
Dalla natura eccezionale dell'art. 1676 c.c. (confermata dalla sentenza da ultimo citata) e dalla formulazione letterale (nei limiti del debito che sussiste al momento della domanda), si evince con chiarezza che è onere del lavoratore provare la consistenza del debito dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore (in questi sensi Trib. Monza 12/06/02, Trib. Torino,
15/09/99, Trib. Torino, 11/03/05, Trib Torino 15/05/04).
Nel caso di specie, la parte ha documentato che la 59 in data CP_6
29.09.2021 ha ottenuto dalla la somma pari ad € Controparte_5
97803,62, mediante bonifico avente causale CIG 733436B8FED - CP_6
59 II E III BIMESTRE 2021. Sussistendo pertanto, al momento del sorgere del debito della società nei confronti della lavoratrice, un debito per importo ben superiore gravante sulla committente, sussiste l'obbligazione solidale verso la lavoratrice, limitatamente tuttavia alle differenze retributive dovute.
Dal carattere eccezionale della norma deriva, infatti, altresì il principio per cui l'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente di cui all'art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto essa riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, in coerenza con la "ratio" della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 33407 del 17/12/2019).
Le convenute vanno pertanto condannate in solido al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 7829,14, di cui € 6888,02 a titolo di differenze retributive, € 491,84 a titolo di TFR, € 449,28 a titolo di indennità di preavviso.
Accertata la nullità del recesso, la sola va inoltre condannata CP_1 al risarcimento del danno nella misura pari ad € 4876,06.
Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la dal 01/11/20 al 31/05/21 condanna i Controparte_11 convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente, della somma di
€ 7829,14, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
b) dichiara la nullità del recesso comminato alla ricorrente in data
31/05/21, e per l'effetto condanna la al Controparte_11 risarcimento del danno nella misura pari ad € 4876,06, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla cessazione del rapporto al saldo;
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2695,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 08/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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