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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 558/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.MERI Parte_1
PIZZATA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., la cui rappresentanza e CP_1 difesa è curata dall'avv. RITA ASSUNTA MARIA PISANU, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.02.2019, presso il Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricola negli anni 2011 - per
102 giornate dall'8 giugno al 31 ottobre 2011 - 2012 - per 102 giornate dal 21 giugno al 30 ottobre
2012 - 2013 - dal 30 luglio al 31 dicembre 2013 - e 2016 - dal 29 agosto al 31 dicembre 2016 - presso l'azienda RI PP;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, il cui indirizzo produttivo aziendale era di tipo misto, ovvero olivicolo, agrumicolo, orticolo, foraggero e zootecnico;
- di aver svolto nel corso degli anni la propria attività da lunedì al sabato, per sette ore lavorative giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: un turno al mattino, dalle ore 07.00 circa alle ore 14.00 circa;
ed uno il pomeriggio, dalle 12.30 alle
18.30 circa. Nelle giornate di fine estate, invece, le ore lavorative erano così cadenzate: dalle 06.00 alle 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa.
Per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro versava a cadenze periodiche nell'arco del mese, generalmente ogni 10/12 giorni;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e determinate dalle esigenze aziendali, in particolare si occupava della pulizia e della concimazione del terreno (destinato in parte a foraggio ed in parte a colture orticole), della pulizia degli alberi, della raccolta delle olive, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione
(pomodori, melanzane, lattuga, peperoni, zucchine, peperoncini, broccoli, zucca, rape), della pulizia della stalla, del pascolo e del ricovero delle pecore. Oltre a tali attività “ordinarie”, si rendevano necessarie alcune attività di natura “straordinaria”, determinate spesso da eventi meteorici nell'arco dell'anno (e soprattutto nel periodo tra settembre ed ottobre, che può dirsi interessato da eventi alluvionali);
- che, a seguito della pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2018 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Siderno, era venuta a conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopradetti;
- aver proposto, in data 18.07.2018, avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), essendo il rapporto di lavoro subordinato agricolo effettivamente esistito;
- di essere, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per avere diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni detti per n. 102 gg. lavorative annue.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accertamento dell'effettività della propria prestazione lavorativa e CP_1 conseguentemente l'illegittimità dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici da parte dell' . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio, confutava tutte le CP_1 avverse deduzioni, eccezioni e domande e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della per gli anni 2011, 2012, 2013 e e 2016 in Parte_1 conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo, definito con verbale del 09.03.2018, con cui era stata riscontrata anzitutto l'inesistenza dell'asserita azienda agricola RI PP e la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri, rigettava il ricorso.
In particolare, il Giudice di primo grado, dopo aver ricordato che l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa riteneva che lo stesso, a fronte di quanto emerso in sede ispettiva, non avesse provato, in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque,
l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro per le suddette annualità.
Nello specifico, non era emerso dall'istruttoria che la ricorrente avesse lavorato per l'azienda
RI PP, per 102 giornate negli anni 2011, 2012, 2013 e 2016.
Sul punto, il Giudice evidenziava che non vi erano stati riscontri testimoniali precisi rispetto alle deduzioni della parte ricorrente e che si poteva attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
Avverso la predetta decisione ha interposto appello la denunciando l'erronea Parte_1 valutazione del materiale istruttorio da parte del Giudice di primo grado. CP_ L'appellante, innanzitutto, evidenzia che l' aveva prodotto due verbali di accesso, il primo dei quali recava la data del 28.05.2015 – e dunque si riferiva ad un periodo nel quale ella non prestava la propria attività presso l'azienda RI – ed il secondo, la data del 09.03.2018 – periodo successivo a quello oggetto di causa.
Ciò posto, secondo l'appellante, il Giudice non aveva erroneamente considerato che se era vero che gli Ispettori avevano rappresentato la presenza di anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta sui terreni dell'azienda e avevano disconosciuto tutti i rapporti Pt_2 lavorativi denunciati, era altrettanto vero che nel verbale era stato dato conto dell'esistenza di coltivazioni arboree e che in fase di accertamento ispettivo erano emerse circostanze tali da deporre in senso favorevole rispetto all'effettivo svolgimento da parte della azienda di un' attività agricola.
A tale conclusione, d'altra parte, era giunto anche l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, che nella richiesta di archiviazione – poi disposta con decreto emesso dall'Ufficio GIP presso il Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento penale n. 1681/2017
RGNR Mod. 21- aveva affermato che “le conclusioni a cui giungono i Funzionari dell' si CP_1 fondano su mere presunzioni e su calcoli probabilistici. (….) Nel caso de quo l'indagato aveva a disposizione dei terreni ed un allevamento che per dimensioni, tipologia e caratteristiche erano propri di chi svolge attività agricola ovvero quella struttura e capacità economica propria di una azienda agricola: ha una azienda che è censita fiscalmente, alleva animali come attestato dalla documentazione fornita dal Servizio Veterinario dell'ASL di Locri, non basta la sola immagine rappresentativa della situazione a settembre 2016 per poter sostenere in giudizio che mai vi sia stata attività”.
Alla luce di tali elementi e della circostanza che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, la prova testimoniale esletata era certamente idonea a superare gli accertamenti ispettivi.
Dalle dichiarazioni testimoniali assunte durante la fase istruttoria, erano emersi elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' , che confermavano le circostanze indicate in ricorso (vale a dire l'adibizione alla pulizia CP_1 dei terreni, alla sistemazione della recinzione e raccolta delle olive ed ortaggi, il rispetto di un preciso e prefissato orario di lavoro, l'assoggettamento agli ordini ed alle direttive del datore di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa giornaliera). CP_
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In via generale si osserva che se non v'è dubbio i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese, tuttavia, l'esclusione di una valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, come riconosciuto dallo stesso appellante, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014,)
Ciò posto, dall'accertamento ispettivo è emerso che : 1) il RI negli anni oggetto di accertamento (2010-2017), anzi dall'anno 2008 era ed è tuttora dipendente del ( ) e sino al Controparte_2 CP_3
2013 aveva prestato attività lavorativa in Lombardia e solo dall'anno 2014 in Calabria;
2) dalla documentazioni agli atti dell' era risultato che l'azienda agricola RI CP_4
PP, negli anni oggetto di accertamento, avrebbe avviato al lavoro braccianti agricoli: nel
2010 n. 8 operai a tempo determinato per complessive 740 giornate lavorative;
nel 2011 n. 7 operai a tempo determinato per complessive 714 giornate lavorative;
nel 2012 n. 13 operai a tempo determinato per complessive 1.224 giornate lavorative;
nel 2013 n. 14 operai a tempo determinato per complessive 1.353 giornate lavorative;
nel 2014 n. 20 operai a tempo determinato per complessive 1.911 giornate lavorative;
nel 2015 n. 11 operai a tempo determinato per complessive
879 giornate lavorative;
nel 2016 n. 15 operai a tempo determinato per complessive 1.364 giornate lavorative;
nel 2017 n. 4 operai a tempo determinato per complessive 197 giornate lavorative relativamente ai primi tre trimestri dell'anno;
3) l'azienda mediamente aveva denunciato retribuzioni, come corrisposte ai dipendenti, per circa complessivi € 386.000,00; nel corso dell'ispezione il sig. RI non aveva però fornito alcuna evidenza documentale di aver effettivamente corrisposto tali retribuzioni;
non aveva mai versato CP_ alcuna contribuzione ad per i rapporti di lavoro agricoli denunciati, tal per cui al 31.12.2017 aveva maturato un debito contributivo nei confronti dell'Istituto pari a circa € 91.000,00;
4) gli ispettori, dopo un primo accesso il 28.05.2015, presso la sede legale dell'azienda in
Careri alla via Aspromonte n. 3 nel corso del quale era stato sentito il titolare sig. RI PP, avevano effettuato ulteriori accessi nei diversi terreni, denunciati come nella disponibilità dell'azienda agricola e nei fatti di proprietà di familiari e parenti del sig. RI;
ciò anche per verificare quanto riportato in un piano colturale inviato in allegato ad una Variazione della CP_ Denuncia Aziendale presentata ad in data 05.06.2015 (e quindi successivamente all'inizio dell'ispezione) nonché in una relazione priva di data redatta dall'agronomo dott. Persona_1 consegnata agli Ispettori in data 09.10.2015;
5) gli Ispettori avevano effettuato numerosi sopralluoghi nei terreni in questione sempre alla presenza del signor RI. In data 15 giugno 2015 erano stati visionati i terreni di Careri ed effettuati dei rilievi fotografici (26 foto); in data 01 marzo 2017 erano stati visionati gli altri terreni ed effettate 13 fotografie a documentare lo stato dei luoghi;
6) dai controlli e riscontri effettuati era emerso che l'intera area, interessante i terreni indicati nella Denuncia Aziendale come piante orticole in orto stabile o industriali, era di fatto costituita da circa mille mq coltivati a pomodorini a terra ed il resto a piante arboree ovvero si trattava di zone incolte, sulle quali non era stata individuata traccia di precedenti colture orticole. Tracce di colture orticole erano state individuate sui fondi vicino all'abitazione del sig. RI ed in un altro terreno, la cui consistenza però era pari a circa complessivi 700- 800 mq;
7) era stato pure riscontrato che i lavori previsti nel piano colturale allegato alla Denuncia aziendale non erano stati mai eseguiti;
in particolare non era stata mai costruita la serra né attivato il ciclo di produzioni degli ortaggi e la coltivazione aveva appunto riguardato solo 2000 metri quadri;
neppure erano stati eseguiti i lavori straordinari (stradine, scoli acqua ed altro);
8) l'azienda non possedeva alcun mezzo agricolo e - per come dichiarato dal RI - i lavori di aratura/preparazione dei terreni erano stati sempre eseguiti da lui personalmente, con mezzi di familiari, o da padroncini esterni, così come la potatura degli alberi dell'uliveto e dell'agrumeto;
9) nel corso dell'attività ispettiva non era stata fornita alcuna fattura: né fatture relative alla vendita di prodotti agricoli (in ogni caso visionati i fondi si riscontrava una ben modesta produzione agricola di olive, pomodorini, ortaggi e melanzane) e neppure fatture di acquisto dei prodotti e mezzi indispensabili per le denunciate coltivazioni (concimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, cassette per la raccolta dei prodotti, attrezzatura minuta co-me zappe, vanghe e rastrelli);
10) l'azienda non aveva esibito Registro IVA, registro dei corrispettivi, registro dei beni ammortizzabili, libretto UMA, registro dei trattamenti fitosanitari, patentino fitofarmaci e non aveva presentato alcuna dichiarazione reddituale ed IVA all'Agenzia delle Entrate;
11) il RI, pur avendo formalmente assunto nel corso degli anni numerosi braccianti agricoli come già sopra dettagliato, non era stato in grado di fornire i loro nomi, se non di pochi soggetti, tra cui la cognata;
inoltre, sebbene avesse affermato di contattare i braccianti telefonicamente, non era stato in grado di fornire alcun loro recapito telefonico e/o indirizzo.
12) gli Ispettori avevano convocato tutti i lavoratori denunciati dall'azienda RI ma solo sette si erano presentati, rendendo dichiarazioni contradditorie ed incongrue sui periodi di lavoro, sui luoghi, sulla persona del titolare e sull'attività svolta.
Viste tali emergenze documentali correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che le testimonianze non fossero in grado di fornire elementi sufficienti atti a supportare la domanda della lavoratrivce.
Ed, infatti, così come ritenuto in sentenza, e non oggetto di specifica critica da parte dell'appellante, nessuna delle testimoni escusse, e , ha collocato la ricorrente al Tes_1 Tes_2 lavoro presso l'azienda RI nel 2013 e nel 2016; per quanto riguarda il 2011 e il 2012 l'attività che sarebbe stata svolta dalla ricorrente non risulta del tutto corrispondente nell'una e nell'altra testimonianza, in quanto solo una delle testimoni riferisce del nutrimento del bestiame e di pulitura delle stalle;
le mansioni sono descritte in maniera del tutto generica, e cioè raccolta di ortaggi e verdure;
la teste non ricorda che l'altra teste avesse lavorato nel 2012; entrambe le Tes_1 Tes_2 testimoni hanno dichiarato che la paga era di 40 euro al giorno mentre il datore RI ha dichiarato in sede ispettiva di pagare i braccianti con “olio, pomodori, agrumi” e non con somme di denaro.
A fronte della gravità delle risultanze dell'accertamento ispettivo, le testimonianze appena passate in rassegna, generiche e contraddittorie con quanto accertato dagli Ispettori non erano certamente idonea a costituire sufficiente supporto probatorio alla domanda proposta.
L'appello deve esser pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza - non operando l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione (cfr
Cassazione n. 04/08/2020, n.16676” – e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione valri medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 sentenza n. 496/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 18/05/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 3.473,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 558/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.MERI Parte_1
PIZZATA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., la cui rappresentanza e CP_1 difesa è curata dall'avv. RITA ASSUNTA MARIA PISANU, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.02.2019, presso il Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricola negli anni 2011 - per
102 giornate dall'8 giugno al 31 ottobre 2011 - 2012 - per 102 giornate dal 21 giugno al 30 ottobre
2012 - 2013 - dal 30 luglio al 31 dicembre 2013 - e 2016 - dal 29 agosto al 31 dicembre 2016 - presso l'azienda RI PP;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, il cui indirizzo produttivo aziendale era di tipo misto, ovvero olivicolo, agrumicolo, orticolo, foraggero e zootecnico;
- di aver svolto nel corso degli anni la propria attività da lunedì al sabato, per sette ore lavorative giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: un turno al mattino, dalle ore 07.00 circa alle ore 14.00 circa;
ed uno il pomeriggio, dalle 12.30 alle
18.30 circa. Nelle giornate di fine estate, invece, le ore lavorative erano così cadenzate: dalle 06.00 alle 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa.
Per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro versava a cadenze periodiche nell'arco del mese, generalmente ogni 10/12 giorni;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e determinate dalle esigenze aziendali, in particolare si occupava della pulizia e della concimazione del terreno (destinato in parte a foraggio ed in parte a colture orticole), della pulizia degli alberi, della raccolta delle olive, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione
(pomodori, melanzane, lattuga, peperoni, zucchine, peperoncini, broccoli, zucca, rape), della pulizia della stalla, del pascolo e del ricovero delle pecore. Oltre a tali attività “ordinarie”, si rendevano necessarie alcune attività di natura “straordinaria”, determinate spesso da eventi meteorici nell'arco dell'anno (e soprattutto nel periodo tra settembre ed ottobre, che può dirsi interessato da eventi alluvionali);
- che, a seguito della pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2018 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Siderno, era venuta a conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopradetti;
- aver proposto, in data 18.07.2018, avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), essendo il rapporto di lavoro subordinato agricolo effettivamente esistito;
- di essere, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per avere diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni detti per n. 102 gg. lavorative annue.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accertamento dell'effettività della propria prestazione lavorativa e CP_1 conseguentemente l'illegittimità dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici da parte dell' . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio, confutava tutte le CP_1 avverse deduzioni, eccezioni e domande e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della per gli anni 2011, 2012, 2013 e e 2016 in Parte_1 conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo, definito con verbale del 09.03.2018, con cui era stata riscontrata anzitutto l'inesistenza dell'asserita azienda agricola RI PP e la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri, rigettava il ricorso.
In particolare, il Giudice di primo grado, dopo aver ricordato che l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa riteneva che lo stesso, a fronte di quanto emerso in sede ispettiva, non avesse provato, in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque,
l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro per le suddette annualità.
Nello specifico, non era emerso dall'istruttoria che la ricorrente avesse lavorato per l'azienda
RI PP, per 102 giornate negli anni 2011, 2012, 2013 e 2016.
Sul punto, il Giudice evidenziava che non vi erano stati riscontri testimoniali precisi rispetto alle deduzioni della parte ricorrente e che si poteva attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
Avverso la predetta decisione ha interposto appello la denunciando l'erronea Parte_1 valutazione del materiale istruttorio da parte del Giudice di primo grado. CP_ L'appellante, innanzitutto, evidenzia che l' aveva prodotto due verbali di accesso, il primo dei quali recava la data del 28.05.2015 – e dunque si riferiva ad un periodo nel quale ella non prestava la propria attività presso l'azienda RI – ed il secondo, la data del 09.03.2018 – periodo successivo a quello oggetto di causa.
Ciò posto, secondo l'appellante, il Giudice non aveva erroneamente considerato che se era vero che gli Ispettori avevano rappresentato la presenza di anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta sui terreni dell'azienda e avevano disconosciuto tutti i rapporti Pt_2 lavorativi denunciati, era altrettanto vero che nel verbale era stato dato conto dell'esistenza di coltivazioni arboree e che in fase di accertamento ispettivo erano emerse circostanze tali da deporre in senso favorevole rispetto all'effettivo svolgimento da parte della azienda di un' attività agricola.
A tale conclusione, d'altra parte, era giunto anche l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, che nella richiesta di archiviazione – poi disposta con decreto emesso dall'Ufficio GIP presso il Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento penale n. 1681/2017
RGNR Mod. 21- aveva affermato che “le conclusioni a cui giungono i Funzionari dell' si CP_1 fondano su mere presunzioni e su calcoli probabilistici. (….) Nel caso de quo l'indagato aveva a disposizione dei terreni ed un allevamento che per dimensioni, tipologia e caratteristiche erano propri di chi svolge attività agricola ovvero quella struttura e capacità economica propria di una azienda agricola: ha una azienda che è censita fiscalmente, alleva animali come attestato dalla documentazione fornita dal Servizio Veterinario dell'ASL di Locri, non basta la sola immagine rappresentativa della situazione a settembre 2016 per poter sostenere in giudizio che mai vi sia stata attività”.
Alla luce di tali elementi e della circostanza che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, la prova testimoniale esletata era certamente idonea a superare gli accertamenti ispettivi.
Dalle dichiarazioni testimoniali assunte durante la fase istruttoria, erano emersi elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' , che confermavano le circostanze indicate in ricorso (vale a dire l'adibizione alla pulizia CP_1 dei terreni, alla sistemazione della recinzione e raccolta delle olive ed ortaggi, il rispetto di un preciso e prefissato orario di lavoro, l'assoggettamento agli ordini ed alle direttive del datore di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa giornaliera). CP_
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In via generale si osserva che se non v'è dubbio i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese, tuttavia, l'esclusione di una valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, come riconosciuto dallo stesso appellante, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014,)
Ciò posto, dall'accertamento ispettivo è emerso che : 1) il RI negli anni oggetto di accertamento (2010-2017), anzi dall'anno 2008 era ed è tuttora dipendente del ( ) e sino al Controparte_2 CP_3
2013 aveva prestato attività lavorativa in Lombardia e solo dall'anno 2014 in Calabria;
2) dalla documentazioni agli atti dell' era risultato che l'azienda agricola RI CP_4
PP, negli anni oggetto di accertamento, avrebbe avviato al lavoro braccianti agricoli: nel
2010 n. 8 operai a tempo determinato per complessive 740 giornate lavorative;
nel 2011 n. 7 operai a tempo determinato per complessive 714 giornate lavorative;
nel 2012 n. 13 operai a tempo determinato per complessive 1.224 giornate lavorative;
nel 2013 n. 14 operai a tempo determinato per complessive 1.353 giornate lavorative;
nel 2014 n. 20 operai a tempo determinato per complessive 1.911 giornate lavorative;
nel 2015 n. 11 operai a tempo determinato per complessive
879 giornate lavorative;
nel 2016 n. 15 operai a tempo determinato per complessive 1.364 giornate lavorative;
nel 2017 n. 4 operai a tempo determinato per complessive 197 giornate lavorative relativamente ai primi tre trimestri dell'anno;
3) l'azienda mediamente aveva denunciato retribuzioni, come corrisposte ai dipendenti, per circa complessivi € 386.000,00; nel corso dell'ispezione il sig. RI non aveva però fornito alcuna evidenza documentale di aver effettivamente corrisposto tali retribuzioni;
non aveva mai versato CP_ alcuna contribuzione ad per i rapporti di lavoro agricoli denunciati, tal per cui al 31.12.2017 aveva maturato un debito contributivo nei confronti dell'Istituto pari a circa € 91.000,00;
4) gli ispettori, dopo un primo accesso il 28.05.2015, presso la sede legale dell'azienda in
Careri alla via Aspromonte n. 3 nel corso del quale era stato sentito il titolare sig. RI PP, avevano effettuato ulteriori accessi nei diversi terreni, denunciati come nella disponibilità dell'azienda agricola e nei fatti di proprietà di familiari e parenti del sig. RI;
ciò anche per verificare quanto riportato in un piano colturale inviato in allegato ad una Variazione della CP_ Denuncia Aziendale presentata ad in data 05.06.2015 (e quindi successivamente all'inizio dell'ispezione) nonché in una relazione priva di data redatta dall'agronomo dott. Persona_1 consegnata agli Ispettori in data 09.10.2015;
5) gli Ispettori avevano effettuato numerosi sopralluoghi nei terreni in questione sempre alla presenza del signor RI. In data 15 giugno 2015 erano stati visionati i terreni di Careri ed effettuati dei rilievi fotografici (26 foto); in data 01 marzo 2017 erano stati visionati gli altri terreni ed effettate 13 fotografie a documentare lo stato dei luoghi;
6) dai controlli e riscontri effettuati era emerso che l'intera area, interessante i terreni indicati nella Denuncia Aziendale come piante orticole in orto stabile o industriali, era di fatto costituita da circa mille mq coltivati a pomodorini a terra ed il resto a piante arboree ovvero si trattava di zone incolte, sulle quali non era stata individuata traccia di precedenti colture orticole. Tracce di colture orticole erano state individuate sui fondi vicino all'abitazione del sig. RI ed in un altro terreno, la cui consistenza però era pari a circa complessivi 700- 800 mq;
7) era stato pure riscontrato che i lavori previsti nel piano colturale allegato alla Denuncia aziendale non erano stati mai eseguiti;
in particolare non era stata mai costruita la serra né attivato il ciclo di produzioni degli ortaggi e la coltivazione aveva appunto riguardato solo 2000 metri quadri;
neppure erano stati eseguiti i lavori straordinari (stradine, scoli acqua ed altro);
8) l'azienda non possedeva alcun mezzo agricolo e - per come dichiarato dal RI - i lavori di aratura/preparazione dei terreni erano stati sempre eseguiti da lui personalmente, con mezzi di familiari, o da padroncini esterni, così come la potatura degli alberi dell'uliveto e dell'agrumeto;
9) nel corso dell'attività ispettiva non era stata fornita alcuna fattura: né fatture relative alla vendita di prodotti agricoli (in ogni caso visionati i fondi si riscontrava una ben modesta produzione agricola di olive, pomodorini, ortaggi e melanzane) e neppure fatture di acquisto dei prodotti e mezzi indispensabili per le denunciate coltivazioni (concimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, cassette per la raccolta dei prodotti, attrezzatura minuta co-me zappe, vanghe e rastrelli);
10) l'azienda non aveva esibito Registro IVA, registro dei corrispettivi, registro dei beni ammortizzabili, libretto UMA, registro dei trattamenti fitosanitari, patentino fitofarmaci e non aveva presentato alcuna dichiarazione reddituale ed IVA all'Agenzia delle Entrate;
11) il RI, pur avendo formalmente assunto nel corso degli anni numerosi braccianti agricoli come già sopra dettagliato, non era stato in grado di fornire i loro nomi, se non di pochi soggetti, tra cui la cognata;
inoltre, sebbene avesse affermato di contattare i braccianti telefonicamente, non era stato in grado di fornire alcun loro recapito telefonico e/o indirizzo.
12) gli Ispettori avevano convocato tutti i lavoratori denunciati dall'azienda RI ma solo sette si erano presentati, rendendo dichiarazioni contradditorie ed incongrue sui periodi di lavoro, sui luoghi, sulla persona del titolare e sull'attività svolta.
Viste tali emergenze documentali correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che le testimonianze non fossero in grado di fornire elementi sufficienti atti a supportare la domanda della lavoratrivce.
Ed, infatti, così come ritenuto in sentenza, e non oggetto di specifica critica da parte dell'appellante, nessuna delle testimoni escusse, e , ha collocato la ricorrente al Tes_1 Tes_2 lavoro presso l'azienda RI nel 2013 e nel 2016; per quanto riguarda il 2011 e il 2012 l'attività che sarebbe stata svolta dalla ricorrente non risulta del tutto corrispondente nell'una e nell'altra testimonianza, in quanto solo una delle testimoni riferisce del nutrimento del bestiame e di pulitura delle stalle;
le mansioni sono descritte in maniera del tutto generica, e cioè raccolta di ortaggi e verdure;
la teste non ricorda che l'altra teste avesse lavorato nel 2012; entrambe le Tes_1 Tes_2 testimoni hanno dichiarato che la paga era di 40 euro al giorno mentre il datore RI ha dichiarato in sede ispettiva di pagare i braccianti con “olio, pomodori, agrumi” e non con somme di denaro.
A fronte della gravità delle risultanze dell'accertamento ispettivo, le testimonianze appena passate in rassegna, generiche e contraddittorie con quanto accertato dagli Ispettori non erano certamente idonea a costituire sufficiente supporto probatorio alla domanda proposta.
L'appello deve esser pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza - non operando l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione (cfr
Cassazione n. 04/08/2020, n.16676” – e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione valri medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1 sentenza n. 496/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 18/05/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 3.473,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)