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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6464 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6464/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. COLONNA FRANCESCO PAOLO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 CASTELLANETA ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 31.05.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver ottenuto da parte dell' il riconoscimento di postumi permanenti, da ultimo, all'esito di visita di revisione del CP_1 24.02.2022, nella misura del 24% a seguito di infortunio sul lavoro del 18.02.2010, nonostante l'aggravamento o, in ogni caso, il mancato miglioramento delle proprie condizioni, ritenendo ingiusta
1 siffatta valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, del D.LGS. 38/00, commisurata al grado di menomazione pari al 29% e, in ogni caso, superiore al 24%, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il CP_1 favore delle spese processuali, da distrarsi.
L' , costituendosi e sostenendo la congruità della propria valutazione, ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che dalla disposta CTU, all'esito dell'esame obiettivo espletato e sulla scorta della documentazione esaminata, è emerso che “il ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 18.02.2010 e riconosciuto dall' riportò le seguenti CP_1 lesioni fisiche: frattura calcagno sinistro, frattura pluriframmentaria calcagno destro, frattura pluriframmentaria malleolo laterale, frattura obliqua metafisi ed epifisi della tibia sinistra con interessamento della faccia articolare dell'articolazione astragalo-tibiale. Ricordiamo che a seguito della visita medica di revisione del 24.02.2022 l' accertava e CP_1 valutava una menomazione dell'integrità psicofisica del sig. con un grado di invalidità Pt_1 del 24%, in riduzione rispetto ad una precedente valutazione da parte del medesimo istituto del 28%, come da comunicazione del 23.03.2011 e successivamente confermata in sede di collegiale CP_1 medica del 12.02.2014. Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti anatomici di frattura di calcagno sinistra e tibia (5%) con mezzi di sintesi in situ (3%), cicatrici chirurgiche arti inferiori (1%), esiti di frattura calcagno destro (5%), limitazione funzionale caviglia destra (5%), subanchilosi caviglia sinistra (10%). Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 27% (ventisette percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi CP_1
2 medico-legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (BE , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del D.Lgs n. 38.2000 e del D.M. n. 12.07.2000) a decorrere dalla visita di revisione del 24 febbraio 2022.”.
Il CTU ha pertanto concluso che “il sig. , a seguito dell'infortunio lavorativo subito Parte_1 in data 18.02.2010, riportò le seguenti lesioni fisiche: frattura calcagno sinistro, frattura pluriframmentaria calcagno destro, frattura pluriframmentaria malleolo laterale, frattura obliqua metafisi ed epifisi della tibia sinistra con interessamento della faccia articolare dell'articolazione astragalo-tibiale. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti anatomici di frattura di calcagno sinistra e tibia con mezzi di sintesi in situ, cicatrici chirurgiche arti inferiori, esiti di frattura calcagno destro, limitazione funzionale caviglia destra, subanchilosi caviglia sinistra, determinano un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 27% (ventisette percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico-legali di riferimento in CP_1 tema di valutazione del danno biologico (BE ) a decorrere dalla visita di revisione del 24 CP_1 febbraio 2022.”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni, dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della rendita ex art. 13 CP_1 del D.lgs. n. 38/00 relativa alla menomazione - come sopra dal CTU valutata e riconducibile all'infortunio sul lavoro del 18.02.2010 - di grado pari al 27%, con decorrenza dal 24.02.2022, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 31.05.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 commisurata al grado di menomazione pari al 27%, con decorrenza dal 24.02.2022;
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un danno biologico CP_1 del 27%, con decorrenza dal 24.02.2022, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 in € 1.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
CL AR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL AR,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6464/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. COLONNA FRANCESCO PAOLO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 CASTELLANETA ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 31.05.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver ottenuto da parte dell' il riconoscimento di postumi permanenti, da ultimo, all'esito di visita di revisione del CP_1 24.02.2022, nella misura del 24% a seguito di infortunio sul lavoro del 18.02.2010, nonostante l'aggravamento o, in ogni caso, il mancato miglioramento delle proprie condizioni, ritenendo ingiusta
1 siffatta valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, del D.LGS. 38/00, commisurata al grado di menomazione pari al 29% e, in ogni caso, superiore al 24%, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il CP_1 favore delle spese processuali, da distrarsi.
L' , costituendosi e sostenendo la congruità della propria valutazione, ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che dalla disposta CTU, all'esito dell'esame obiettivo espletato e sulla scorta della documentazione esaminata, è emerso che “il ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 18.02.2010 e riconosciuto dall' riportò le seguenti CP_1 lesioni fisiche: frattura calcagno sinistro, frattura pluriframmentaria calcagno destro, frattura pluriframmentaria malleolo laterale, frattura obliqua metafisi ed epifisi della tibia sinistra con interessamento della faccia articolare dell'articolazione astragalo-tibiale. Ricordiamo che a seguito della visita medica di revisione del 24.02.2022 l' accertava e CP_1 valutava una menomazione dell'integrità psicofisica del sig. con un grado di invalidità Pt_1 del 24%, in riduzione rispetto ad una precedente valutazione da parte del medesimo istituto del 28%, come da comunicazione del 23.03.2011 e successivamente confermata in sede di collegiale CP_1 medica del 12.02.2014. Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti anatomici di frattura di calcagno sinistra e tibia (5%) con mezzi di sintesi in situ (3%), cicatrici chirurgiche arti inferiori (1%), esiti di frattura calcagno destro (5%), limitazione funzionale caviglia destra (5%), subanchilosi caviglia sinistra (10%). Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 27% (ventisette percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi CP_1
2 medico-legali di riferimento in tema di valutazione del danno biologico (BE , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del D.Lgs n. 38.2000 e del D.M. n. 12.07.2000) a decorrere dalla visita di revisione del 24 febbraio 2022.”.
Il CTU ha pertanto concluso che “il sig. , a seguito dell'infortunio lavorativo subito Parte_1 in data 18.02.2010, riportò le seguenti lesioni fisiche: frattura calcagno sinistro, frattura pluriframmentaria calcagno destro, frattura pluriframmentaria malleolo laterale, frattura obliqua metafisi ed epifisi della tibia sinistra con interessamento della faccia articolare dell'articolazione astragalo-tibiale. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti anatomici di frattura di calcagno sinistra e tibia con mezzi di sintesi in situ, cicatrici chirurgiche arti inferiori, esiti di frattura calcagno destro, limitazione funzionale caviglia destra, subanchilosi caviglia sinistra, determinano un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 27% (ventisette percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico-legali di riferimento in CP_1 tema di valutazione del danno biologico (BE ) a decorrere dalla visita di revisione del 24 CP_1 febbraio 2022.”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni, dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della rendita ex art. 13 CP_1 del D.lgs. n. 38/00 relativa alla menomazione - come sopra dal CTU valutata e riconducibile all'infortunio sul lavoro del 18.02.2010 - di grado pari al 27%, con decorrenza dal 24.02.2022, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 31.05.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 commisurata al grado di menomazione pari al 27%, con decorrenza dal 24.02.2022;
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un danno biologico CP_1 del 27%, con decorrenza dal 24.02.2022, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 in € 1.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
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