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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4195 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Veneto (TV) il 29/10/1985,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VI) il 27/04/1990,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna RIGON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione in
ordine alla quale i ricorrenti intendono avvalersi della facoltà ex art. 473 bis.51
co.2 c.p.c di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte, e
verificata l'esistenza dei presupposti di legge, Voglia pronunciare ai sensi
dell'art. 5 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto dai
ricorrenti in Rosà (VI) in data 9 novembre 2018, con ordine ai competenti
Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di Legge,
in accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa familiare sita in Rosà (VI), via Carlo Cattaneo n. 14/D, di cui il sig.
è esclusivo proprietario, rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Parte_2
2) Nulla viene previsto a carico di un coniuge e a favore dell'altro a titolo di
assegno divorzile;
3) I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si danno reciproco assenso alla
richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale o ogni altro
documento valido per l'espatrio”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Rosà (VI) in data 9/11/2018.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Rosà (VI) il 9/11/2018 alle condizioni in
[...] Parte_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosà (VI) al n. 9, parte I,
anno 2018;
4 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4195 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Veneto (TV) il 29/10/1985,
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VI) il 27/04/1990,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna RIGON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione in
ordine alla quale i ricorrenti intendono avvalersi della facoltà ex art. 473 bis.51
co.2 c.p.c di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte, e
verificata l'esistenza dei presupposti di legge, Voglia pronunciare ai sensi
dell'art. 5 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto dai
ricorrenti in Rosà (VI) in data 9 novembre 2018, con ordine ai competenti
Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di Legge,
in accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa familiare sita in Rosà (VI), via Carlo Cattaneo n. 14/D, di cui il sig.
è esclusivo proprietario, rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Parte_2
2) Nulla viene previsto a carico di un coniuge e a favore dell'altro a titolo di
assegno divorzile;
3) I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si danno reciproco assenso alla
richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale o ogni altro
documento valido per l'espatrio”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Rosà (VI) in data 9/11/2018.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Rosà (VI) il 9/11/2018 alle condizioni in
[...] Parte_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosà (VI) al n. 9, parte I,
anno 2018;
4 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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