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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6808 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2612/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
2539/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 09/12/2020, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Gaio (c.f. Parte_1 C.F._1
) e dall'avv. Ernesto Petrillo (c.f. C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. , in proprio e quale legale rapp.te della Controparte_1 C.F._4 omonima ditta individuale (p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Caliendo (c.f. P.IVA_1
) C.F._5
APPELLATA
NONCHÈ
(c.f. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 dott. e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Controparte_3 Controparte_4
GA (c.f. ) C.F._6
APPELLATA CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., depositate dall'appellante il4.09.2025 e dall'appellata il 12.09.2025 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, per ottenere il risarcimento dei danni occorsigli in seguito ad un Controparte_1 sinistro, invocandone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 e, in subordine, ex art. 2043 del codice civile.
La domanda risarcitoria scaturiva da un sinistro avvenuto in data 5.9.2015, alle ore 12,00 circa, in
AN NO d'Aversa (CE), alla via Separetto, all'interno del supermercato “Decò” gestito dalla convenuta. L'attore deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, nel transitare su una pedana atta al più facile accesso delle merci e delle persone con difficoltà deambulatorie, scivolava per la presenza di una “sostanza liquida, scivolosa e non segnalata”, non rilevabile anche prestando la più puntuale attenzione, anche per le condizioni di visibilità.
A seguito della caduta, l'attore lamentava forti dolori alla gamba destra ed escoriazioni in altre parti del corpo;
veniva prima ricoverato presso il P.O. di Aversa (con diagnosi di “frattura biossea gamba a destra”) e poi sottoposto ad intervenuto chirurgico “con riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna”.
Si costituiva in giudizio , quale titolare e gerente del supermercato “Decò”, Controparte_1 contestando, in via preliminare, la nullità della citazione, trattandosi di una vocatio in ius generica e manchevole dei requisiti idonei al corretto esercizio del diritto di difesa. Nel merito contestava la presenza del liquido scivoloso sulla pedana e sosteneva che il sinistro andava causalmente ricondotto alla condotta dell'attore, trattandosi di una lesione provocata autonomamente senza alcuna responsabilità da parte dei gestori del supermercato. L'appellata chiedeva di chiamare in causa la al fine di essere manlevata in caso di condanna. Controparte_5
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2539/2020, pubblicata il 09.12.2020, così provvedeva:
“1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara assorbita, nel rigetto che precede, la domanda di garanzia impropria avanzata dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa;
3. condanna l'attore, , al pagamento, in favore di Parte_1 parte convenuta, , delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano Controparte_1 in complessivi euro 4.072,00 (quattromilasettantadue/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese ed euro 3.972,00 (tremilanovecentosettantadue/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. nulla sulle spese in relazione alla chiamata in causa, . Controparte_2
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato ai seguenti motivi. Parte_1
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo d'appello, strettamente collegati, l'appellante ha censurato la pronuncia ritenuta erronea e non adeguatamente motivata. In particolare, ha dapprima censurato la ritenuta non applicabile responsabilità ex art. 2051 c.c. per la sussistenza di un affermato “fattore causale esterno, imprevedibile e contingente, atto ad integrare il vero e proprio caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale (rappresentato dal fatto del terzo, nel caso di specie un bambino, che avrebbe fatto cadere una bottiglia di olio sulla pedana, causandone la scivolosità). Secondo la prospettazione dell'appellante, sulla scorta delle deposizioni testimoniali (in particolare, dalle dichiarazioni del teste , se era vero che un bambino aveva fatto cadere la bottiglia d'olio sulla Tes_1 pedana, era altrettanto vero che subito dopo era sopraggiunto un dipendente del Decò che aveva asportato solo i cocci della bottiglia, senza eliminare anche i residui oleosi e la conseguente scivolosità della pedana, né aveva provveduto a segnalare in qualche modo l'accaduto, al fine di allertare i clienti circa il permanere della pericolosità. Inoltre, nell'arco di quei “cinque minuti” (così il teste, sulla durata complessiva della vicenda), il custode aveva tutto il tempo per provvedere in maniera adeguata, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure (che in sentenza aveva fatto cenno alla esiguità del tempo intercorso tra il prodursi del detto fattore esterno e l'evento lesivo, esiguità che avrebbe impedito un intervento risolutivo e tempestivo da parte del custode). Ancora,
l'appellante ha poi sottolineato che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il luogo della caduta rientrava pienamente nell'ambito “spaziale” della sfera di gestione e custodia del supermercato. ha inoltre censurato la presunta mancanza di “innalzamento del livello di attenzione Parte_1
e diligenza” a lui imputato, come ritenuta dal Tribunale di Napoli Nord. Ed invero la caduta dell'appellante non poteva dipendere dalla sua scarsa attenzione, ma era piuttosto diretta conseguenza della permanenza del liquido oleoso, ancora celato e di difficile percezione. La pedana nascondeva evidentemente un'insidia ed un pericolosissimo trabocchetto. ha infine censurato la ritenuta non applicabile responsabilità ex art. 2043 c.c., per le Parte_1 medesime ragioni già esposte. L'appellante ha così concluso: “accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva della convenuta , quale titolare e gerente del supermercato “Deco” con sede in Controparte_1
AN NO d'Averso (CE), alla via Separetto n. 13, in ordine all'evento lesivo verificatosi in danno dell'attore e meglio descritto nella premessa del presente atto e, per l'effetto; condannare la detta convenuta al risarcimento di tutti i danni da lesione personale patiti dell'odierno appellante in conseguenza dell'incidente e della successiva caduta in terra descritti in epigrafe nella misura da determinarsi in corso di causa e/o a quella somma maggiore e/o minore che il giudice adito, anche per effetto di ctu medica che, pur richiesta sin dall'atto di citazione introduttiva del processo di primo grado, non concessa, e per cui se ne reitera richiesta di nomina,ritenga doversi corrispondere all'odierno appellante a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per l'invalidità permanente, per danno biologico, per diminuita capacità lavorativa specifica e per invalidità temporanea, per danno emergente e lucro cessante, per danno esistenziale ed alla vita di relazione relativamente alle lesioni riportate dalla detta attrice a seguito del sinistro de quo. Oltre ovviamente al rimborso delle spese per la ctp ed eventualmente della ctu ove disposta ed oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai procuratori dell'appellante anticipatari, oltre ad iva e cpa come per legge ed al rimborso delle spese generali nella misura di legge su diritti ed onorari ex art 15LP”. In via istruttoria, riportandosi integralmente alle richieste istruttorie già formulate in primo grado ha chiesto di disporre ctu medico legale sulla persona dell'appellante per determinare la natura e l'entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro. Si è costituita , reiterando le argomentazioni difensive spese in primo grado. Controparte_1
L'appellata ha così concluso: “A) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa/garanzia della già p.iva , in persona del legale rappresentate Controparte_5 CP_6 P.IVA_3 pro tempore S.p.A., con sede in Via Marocchesa,14 - 3102 - Mogliano Veneto (TV); B) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi sopra esposti;
C) nel merito ed in via principale: rigettare la domanda attrice per mancanza del nesso causale materiale e/o giuridico tra l'evento lesioni e il danno e comunque perché infondata e non provata la domanda attorea. D)nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare
e dichiarare ai sensi dell'art. 1917 II comma c.c., l'obbligo del terzo, Controparte_5 già p.iva in persona del legale rappresentate pro tempore S.p.A., con CP_6 P.IVA_3 sede in via Marocchesa, 14 – 3102 Mogliano Veneto (TV), di pagare direttamente l'indennità e/o risarcimento del danno in favore dell'attore, Sig. , o comunque a tenere indenne ex Parte_1 contractu la Sig.ra in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima Controparte_1 ditta individuale con sede in via Separetto, 13 – 81036 – AN NO D'Aversa (CE) da qualsivoglia responsabilità civile, ovvero da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria derivante dal sinistro per cui è causa, e per l'effetto: - condannare il terzo compagnia assicurativa Controparte_5 già p.iva in persona del legale rappresentate pro tempore S.p.A.,
[...] CP_6 P.IVA_3 con sede in via Marocchesa, 14 – 3102 Mogliano Veneto (TV), al pagamento diretto dell'indennità
e/o risarcimento danni a favore dell'attore e/o comunque a tenere indenne la Sig.ra CP_1
in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale con sede in via
[...]
Separetto, 13 – 81036 – AN NO D'Aversa (CE) da qualsivoglia responsabilità civile, ovvero da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria derivante dal sinistro per cui è causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
Si è costituita la , deducendo che il sinistro oggetto di causa si era verificato al di Controparte_2 fuori del periodo di efficacia della polizza ( la convenuta era assicurata con l'allora con CP_6 polizza Commercio Sicuro n. 025 01078626 con effetto 7.1.13/7.1.14, mentre l'evento di cui è causa si era verificato il 5.9.15). La compagnia ha così concluso: “a) in via principale per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, per il rigetto della domanda in garanzia, qualora dovesse essere riproposta in tal sede, essendosi l'evento dannoso verificatosi al di fuori del periodo di efficacia della polizza”.
Con decreto presidenziale del 16.07.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 16.09.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta. Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 17.09.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello proposto da Parte_1
è infondato e va respinto.
L'appellante, con i primi due motivi d'appello, ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto configurabile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per la sussistenza di un “fattore causale esterno atto ad integrare il vero e proprio caso fortuito”, per l'esiguità del tempo intercorso tra il fattore esterno e l'evento lesivo, per la presunta estraneità spaziale all'ambito di custodia e, infine, per il presunto mancato innalzamento del livello di attenzione e diligenza da parte dell'attore.
Questa Corte, così come affermato in prime cure, ritiene che il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c., da intendersi quale “fattore causale esterno, imprevedibile e contingente”, risulti essere emerso dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, e sia da rinvenire nella condotta del terzo ( cioè del bambino, che avrebbe fatto cadere una bottiglia di olio a terra, causando la scivolosità della pedana). Sul punto, infatti, si rileva che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale
o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. n. 20943/2022; n. 4588/2022; n. 8811/2020).
In ogni caso, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, deve ritenersi sussistente una netta divergenza con la ricostruzione del fatto offerta dall'appellante, essendo emersa discordanza sulla situazione dei luoghi e sulle modalità di verificazione del sinistro. Si riportano sul punto le testuali dichiarazioni del teste (“ero da sola e mi trovavo proprio vicino alle casse quando Testimone_2 ho visto, proprio di fronte a me, un signore, il quale, uscendo dal supermercato, è caduto in corrispondenza di una pedana che si trova proprio in corrispondenza dell'uscita”; “preciso che
l'uscita del supermercato è anche l'entrata e sia per entrare che per uscire si deve percorrere necessariamente la pedana che ho detto prima”; “preciso che poco prima del fatto, ho sentito dire dalle cassiere del supermercato che un bambino aveva rotto una bottiglia di olio proprio sulla pedana di uscita e di ingresso”; “preciso, però, che uscendo, notati, sulla pedana, dei cocci rotti, e dei residui di vetro”) e del teste (“a quel punto, mentre stavo aspettando, ho visto uscire un Tes_3 bambino, al quale è caduta una bottiglia di olio sulla pedana che ho detto prima, la quale si è rotta;
poi è uscito un dipendente del Decò che ha spazzato via i cocci della bottiglia e dopo poco ancora ho visto uscire un signore, il quale è scivolato sull'olio che c'era sulla pedana ed è caduto;
preciso che il tutto si è svolto nel giro di circa cinque minuti”). Le riportate deposizioni hanno introdotto elementi di assoluta novità rispetto a quanto affermato in citazione dall'appellante (“il sig. Pt_1
, nel transitare su una pedana atta al più facile accesso delle merci e delle persone con
[...] difficoltà deambulatorie, scivolava per la presenza di una sostanza liquida scivolosa, non segnalata”). Inoltre, non è chiaro il corretto posizionamento e la funzione della pedana menzionata.
L'odierno appellante non ha chiarito l'ubicazione della pedana ( se si trovasse all'esterno o all'interno del supermercato) limitandosi a dire che si trattava di una pedana “atta al più facile accesso delle merci e delle persone difficoltà deambulatorie”. In questo caso però, non si comprende come possa essere l'unica via di accesso al supermercato (così riferito dal teste : ulteriore Testimone_2 elemento che inficia la verosimiglianza della prospettazione attorea.
A tutto ciò aggiungasi che, come già rilevato in sentenza, è emerso che l'insidia era tutt'altro che inevitabile da parte dell'attore. Dalle dichiarazioni testimoniali, infatti, si evince che sulla pedana residuavano dei cocci rotti e dei residui di vetro, circostanza per la quale l' avrebbe dovuto Pt_1 prestare sicuramente maggiore attenzione e adottare una condotta più prudente.
Giova ricordare, sul punto, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente mediante
l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo” (cfr. Cass. n. 29760/2025; n. 2480/2018; n. 287/2015; n. 23919/2013).
Per di più, considerato che l'intera vicenda si è svolta in un arco temporale ristretto (“il tutto si è svolto nel giro di circa cinque minuti”), non vi è stato un lasso di tempo sufficiente per consentire un intervento volto a eliminare la situazione di pericolo, dovendo necessariamente riconoscersi la necessità di un più congruo margine temporale per intervenire e porre rimedio alla stessa.
I motivi di gravame, dunque, non meritano accoglimento. Deve infatti evidenziarsi che dalle emergenze processuali non risulta provata la verificazione del sinistro nei termini rappresentati in citazione, né significativi elementi di riscontro sono aliunde evincibili. Anzi, proprio sulla scorta delle emerse discordanze tra la prospettazione di parte attrice e le risultanze istruttorie ( in particolare le deposizioni testimoniali) questa Corte ritiene condivisibile la statuizione di rigetto adottata in primo grado, attesa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.2051 c.c. a carico della convenuta.
L'appello va respinto, con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e del valore indeterminabile della controversia (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello –). Vanno altresì compensate le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e l'appellata chiamata in causa, Controparte_2 avendo quest'ultima riproposto le eccezioni di primo grado soltanto subordinatamente all'accoglimento del gravame, evenienza smentita dall'esito della lite.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e di , avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Napoli Nord n. 2539/2020, pubblicata il 09.12.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 si liquidano in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% IVA e CPA, come per legge;
3. compensa le spese processuali del grado tra l'appellante e . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Rosanna De Rosa dott. Giuseppe De Tullio