Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Mario Salvato;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Graziano Di Natale;
RESISTENTE
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034201790097771 000, notificata in relazione all'avviso di addebito n. 33420112001098459000, a sua volta notificato in data 20.12.2011 – Ente creditore
CP_
– relativo a contributi IVS operai a tempo det., somme aggiuntive e spese di notifica, anno di riferimento 1998, per un ammontare complessivo di € 3.351,80.
1
In particolare, eccepiva e deduceva la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento opposta per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995 in relazione alla annualità
1998.
Concludeva chiedendo: “In via cautelare – sospendere anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione minacciata e/o intrapresa – In Via Principale – accertare e dichiarare la maturata prescrizione e, pertanto, annullare/revocare/rigettare la intimazione di pagamento e tutti gli atti presupposti ed ad essa sottesi per inesistenza del credito pari ad € 3.351,80; - dichiarare la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria avente ad oggetto contributi previdenziali indicati e richiamati nell'impugnato atto ed inesistente il diritto dell' e per esso anche quello del concessionario Agenzia delle Entrate-ufficio riscossioni CP_3 di preannunciare in danno della ricorrente l'esecuzione forzata per Parte_1
il soddisfacimento della pretesa contributiva inesistente e/o prescritta. In ogni caso condannare le controparti alla restituzioni (rectius e) di tutte le somme eventualmente precette (rectius precettate) nelle more del giudizio maggiorate degli interessi legali… .”.
Si costituiva in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_4 passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_3
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti;
già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2.1 Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_4
2 credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
2.2 Va, poi, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge - a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -
01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi e/o cartelle. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
2.3 Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso
3 depositato in data 22.02.2018, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 1.2.2018 (cfr. data di notifica allegata dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo).
2.4 Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr.
Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito n. 33420112001098459000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, risulta regolarmente notificato all'opponente tramite raccomandata in data 20.12.2011 (cfr. avviso di
CP_ ricevimento in allegati .
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
2.3 Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è fondata. Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420112001098459000 in data
20.12.2011
Successivamente a tale atto è stata effettuata in data 1.2.2018 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nell'avviso di addebito.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione
4 quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).
CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420112001098459000;
- condanna l' al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.312,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 12.3.2025
La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
5