Sentenza breve 17 febbraio 2026
Decreto collegiale 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di Venezia e Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
previa concessione di misure cautelari
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015;
nonché, in via subordinata per l’annullamento del provvedimento in data 11 novembre 2025 comunicato in pari data, e del provvedimento in data 19 novembre 2025, comunicato il 20 novembre 2025, con i quali la Prefettura di Venezia ha rigettato le istanze di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, e di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, cittadina -OMISSIS-, premesso che ella è priva di mezzi di sussistenza, non svolgendo attività lavorativa, né percependo alcun reddito, riferisce di aver chiesto - con istanza presentata in data 4 novembre 2025 e poi reiterata in data 10 novembre 2025 - di essere ammessa nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 142/2015, e in via principale censura l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla predetta istanza, chiedendo la condanna dall’Amministrazione a riconoscerle le tutele di cui al predetto decreto legislativo.
In via subordinata la ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali la Prefettura di Venezia ha rigettato l’istanza di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015.
In particolare la ricorrente riferisce che la Prefettura: A) con l’impugnata nota in data 11 novembre 2025 ha riscontrato l’istanza precisando che, «al fine di garantire l’accoglienza dei richiedenti asilo assegnati dal Nucleo Crisi, si rende necessario procedere preventivamente a una ricognizione delle disponibilità in accoglienza. Si chiede inoltre di voler riferire se la richiedente abbia presentato istanza entro il termine di 90 giorni dalla data in ingresso in Italia, di cui all’art. 28 bis, comma 2, lett. e-bis del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25» ; B) con la successiva nota in data 19 novembre 2025, anch’essa impugnata, nel ribadire quanto già indicato nella propria precedente nota, ha specificato quanto segue: «Stante la persistente carenza di posti nelle strutture, che impone di tenere in considerazione eventuali vulnerabilità nel riconoscere le misure di accoglienza, si chiede di voler far pervenire ogni utile notizia e documento in merito allo stato di fragilità dell’interessata. Si rappresenta, inoltre, che dalla documentazione in possesso di questa Prefettura, la sig.ra Mnakbi, nel formalizzare l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale in data 4 novembre 2025, ha dichiarato di essere domiciliata a Mirano, in via Antonio Gramsci, n. 20».
2. A detta della ricorrente - nonostante le suddette note in data 11 e 19 novembre 2025 - persiste il silenzio inadempimento dell’Amministrazione perché alle domande di accesso alle misure di accoglienza si applica il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e le predette note devono essere qualificate come atti aventi natura soprassessoria in quanto: A) la Prefettura si è limitata a dare atto dell’apparente momentanea assenza di posti disponibili, chiedendo dapprima chiarimenti circa il lasso di tempo intercorso fra l’ingresso della richiedente in Italia e la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e poi ribadendo l’assenza di posti, con contestuale richiesta di chiarimenti circa la posizione di vulnerabilità della richiedente e l’indicazione di una dichiarazione di ospitalità, risultante dalla domanda di protezione internazionale; B) anche in relazione a quest’ultima richiesta è stato dato puntuale riscontro, indicando che la ricorrente è per definizione un soggetto vulnerabile, in quanto appartenente al genere femminile e, come tale, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 142/2015.
Sempre a detta della ricorrente, le suddette note in data 11 e 19 novembre 2025, qualora fossero qualificate come provvedimenti di rigetto, risulterebbero comunque illegittime in quanto: A) non è stato garantito il contraddittorio procedimentale, perché non sono stati comunicati né l’avvio del procedimento, né il preavviso di rigetto; B) si fondano sull’erroneo presupposto per cui l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è garantita solo nei limiti dei posti disponibili, in palese violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 142/2015, nonché dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE; C) dalla motivazione delle predette note risulta che l’Amministrazione non ha valutato la situazione personale della ricorrente medesima, né tantomeno che ella è in possesso dei requisiti per l’ottenimento del bene della vita richiesto.
In particolare la ricorrente sostiene che nel suo caso sussistono i presupposti per la concessione delle misure di accoglienza in quanto: A) l’art. 14 del decreto legislativo n. 142/2015, nel disciplinare le modalità di accesso al sistema di accoglienza, prevede che qualsiasi richiedente che risulti privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al proprio sostentamento, ha diritto di accedere alle misure di accoglienza; B) ella ha dichiarato la propria condizione di indigenza in data 4 novembre 2025, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, ed ha rinnovato tale dichiarazione con la diffida inviata in data 10 novembre 2025, chiedendo espressamente di essere collocata senza ritardo in un centro di accoglienza; C) la sua condizione di indigenza non è mai stata contestata dalla Questura o dalla Prefettura di Venezia.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 9 febbraio 2024 depositando una relazione della Prefettura di Venezia nella quale si afferma, in particolare, che il ricorso è infondato in quanto: A) l’istanza della ricorrente è stata immediatamente presa in considerazione, come dimostrano le note trasmesse in data 11 e 20 novembre 2025, le quali «non costituiscono certamente un provvedimento di rigetto dell’istanza» , perché sono state emanate nell’ambito dell’istruttoria avviata per acquisire informazioni volte a valutare se l’interessata avesse diritto all’accoglienza; B) la nota trasmessa in data 20 novembre 2025 era finalizzata anche ad acquisire informazioni in merito a eventuali condizioni della ricorrente che potessero richiedere particolari modalità di erogazione dei servizi di accoglienza; C) ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse” , ragion per cui la Prefettura, stante la carenza di posti di posti disponibili, «valuta le situazioni di urgente vulnerabilità, al fine di tenere conto delle priorità nel riconoscere le misure di accoglienza» ; D) nel caso della ricorrente è stato considerato che ella ha fatto ingresso in Italia il 26 maggio 2025, ma ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale soltanto il 4 novembre 2025, avendo già un domicilio, e non ha dichiarato di essere un soggetto vulnerabile, sì da poter essere considerare prioritaria la sua situazione; E) in ogni caso le misure di accoglienza sono concesse soltanto ai soggetti non autosufficienti, mentre dalle verifiche eseguite tramite la banca dati UNILAV, gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che la ricorrente «lavora dal 20 novembre 2025 per una società che si occupa di assistenza domiciliare» ; F) a fronte di quanto emerso in merito all’attività lavorativa svolta dalla ricorrente, per valutare se ella abbia o meno diritto all’accoglienza, sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti per accertare il reddito percepito dalla stessa, con conseguente prolungamento dei tempi del procedimento, fermo restando che «non è stato emanato alcun provvedimento di diniego».
4. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dalla ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Passando al merito, non è controverso che la ricorrente abbia chiesto l’attivazione di misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, così come non può dubitarsi che si sia formato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, in violazione degli articoli 2 della legge n. 241/1990 e 14 del predetto decreto legislativo n. 142/2015.
In particolare - come più volte ribadito da questo stesso Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044) - il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Ebbene, nel caso di specie, tale termine è inutilmente decorso, perché la stessa Amministrazione resistente ammette (nella relazione istruttoria versata in atti) che le impugnate note in data 11 e 19 novembre 2025 non costituiscono provvedimenti di rigetto, ragion per cui - come correttamente dedotto dalla ricorrente - le note stesse si configurano come illegittimi atti aventi natura soprassessoria, dovendosi intendere come tale «quell’atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge» (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9498).
In particolare la Prefettura di Venezia si è espressa in modo interlocutorio, senza procedere al definitivo esame dell’istanza presentata dalla ricorrente e senza neppure individuare un’adeguata soluzione provvisoria per la ricorrente medesima. Difatti - come già evidenziato da questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044, cit.) - la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può certo giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142/2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.
Né giova all’Amministrazione resistente invocare la novella di cui all’art. 8, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142/2015 (comma inserito dal decreto legge n.145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024), perché questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, ord. 16 ottobre 2025, n. 490) ha già evidenziato che tale novella - mirata a garantire “con priorità” l’accoglienza “a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Difatti non è stato abrogato l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede “misure straordinarie” per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.
Né tantomeno rileva in questa sede la circostanza - pure evidenziata dall’Amministrazione resistente nella relazione istruttoria versata in atti - che dalle verifiche eseguite tramite la banca dati UNILAV sarebbe emerso che la ricorrente «lavora dal 20 novembre 2025 per una società che si occupa di assistenza domiciliare». Difatti tale circostanza non è menzionata nelle impugnate note trasmesse in data 11 e 20 novembre 2025, ragion per cui si configura un’illegittima integrazione postuma delle motivazioni addotte in tali note.
3. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, le impugnate note in data 11 e 19 novembre 2025 devono essere annullate - con assorbimento delle censure incentrate sulla violazione del contraddittorio procedimentale e sul difetto di motivazione, dall’accoglimento delle quali la ricorrente non trarrebbe un ulteriore utilità - e si deve ordinare all’Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente nel termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Non sussistono, invece, i presupposti per accertare la fondatezza della domanda presentata dal ricorrente e, quindi, ordinare l’immediata erogazione delle misure di accoglienza. Difatti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione posto che compete all’Amministrazione”. Dunque - come più volte ribadito da questo stesso Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 novembre 2025, n. 1994) - compete alla Prefettura di Venezia porre in essere tutti gli adempimenti istruttori necessari per accertare se la ricorrente sia in possesso, o meno, di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione delle misure di accoglienza e, in particolare, se la ricorrente effettivamente lavori, o meno, per una società che si occupa di assistenza domiciliare.
4. In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, ma essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con il decreto della competente Commissione n. 8 del 2026), l’Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Resta fermo che, non avendo il ricorrente chiesto la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, alla liquidazione dei compensi stessi si procederà a seguito della presentazione di un’apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti in data 11 novembre 2025 e in data 19 novembre 2025 e ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza di ammissione della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL OR, Presidente, Estensore
ER ON, Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.