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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3674/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3674 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione ex artt. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 22 e ss. della legge n.689/1981, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Tiziana Catricalà ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Chiaravalle C.le, alla via Luigia Razza n. 37 opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Persico ed elettivamente domiciliata in
, presso l'Ufficio Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, Piazza Rossi n. 5 CP_1
opposta
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come nei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avverso ordinanza-ingiunzione ex L.689/81 e d.lgs 150/11, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo l'annullamento – previa sospensione della relativa efficacia - dell'ordinanza-ingiunzione n. 46 del 26.07.2022, emessa nei suoi confronti dall'
[...]
, e ritualmente notificata il Controparte_2 9 agosto 2022, con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 192 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06
e contestualmente ingiunto il pagamento di euro 600,00, sul presupposto che gli agenti accertatori avevano constatato l'abbandono di rifiuti non pericolosi, da parte di , come da Parte_1
verbale-presupposto n.26/2018 del 19 dicembre 2018, elevato dagli agenti della Regione Carabinieri
Forestale “Calabria” Stazione di San Vito sullo Ionio (Cz).
Più in dettaglio, l'ordinanza-ingiunzione che ci occupa scaturisce dal verbale di accertamento dei
Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di San Vito sullo Jonio del 19.12.2018, a cui ha fatto seguito il verbale di contestazione n.26/2018, notificato in data 21 dicembre 2018, redatto dai medesimi Carabinieri, i quali, mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio, in data 19 dicembre 2018, alle ore 10.00, in “C.da Paraspiti” in Olivadi (CZ), constatavano “che il trasgressore aveva depositato in modo incontrollato, nelle pertinenze della struttura, adibita a marmeria di sua proprietà, dei rifiuti solidi non pericolosi nello specifico, fanghi di lavorazione del marmo, nonché cisterne metalliche arrugginite e obsolete, ritagli di marmo, provenienti da precedente lavorazione, invero gli stessi in parte ricoperti da erbe infestanti, e disposti in maniera incontrollata, indice di manifesta volontà a disfarsene”.
Avverso detto verbale l'odierno ricorrente presentava ricorso in opposizione in sede amministrativa,
a cui facevano seguito dapprima le controdeduzioni del 26 febbraio 2019 delle autorità verbalizzanti e, successivamente, l'ordinanza ingiunzione n°46 del 26.07.2022, in questa sede opposta. impugnava detta ordinanza-ingiunzione, deducendo i motivi di ricorso di seguito Parte_1
esposti:
1. carenza di motivazione: l' non indicherebbe quale sia il nucleo Controparte_1
argomentativo centrale in base al quale sia stata rilevata una specifica responsabilità in capo al ricorrente, e quale sia la presunta situazione di inquinamento;
l'ordinanza sarebbe affetta dal vizio di contrarietà della motivazione nella misura in cui nelle premesse si riporta: “nel corso dell'attività di lavorazione del marmo (attività precipua del trasgressore)”, acclarando nei fatti che i ritagli di marmo si trovavano sotto la vigilanza e il controllo dell'operatore; l'ente non indicherebbe le ragioni per le quali considerano in stato di abbandono e incontrollati scarti di lavorazione che, ai sensi dell'art. 183 TUA, lettera r), sarebbero soggetti a «riutilizzo», operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
nelle vicinanze della non vi Pt_2
sarebbero falde acquifere, torrenti, fiumi, ruscelli e non si indicherebbe l'avvenuta immissione nelle acque di rifiuti;
inoltre, nel corso del sopralluogo, i verbalizzanti avevano acquisito i registri di carico e scarico e le modalità di smaltimento dei fanghi attraverso la ditta CP_3
con la quale il aveva da tempo stipulato apposito contratto;
Pt_1
2. violazione e falsa applicazione del Decreto legislativo n. 152/2006: quanto rinvenuto dagli agenti non sarebbe classificabile come rifiuto, bensì come “sottoprodotto” ex art. 184 bis del d.lgs. 156/2006, trattandosi di sostanze scaturenti “in via continuativa dal processo industriale dell'impresa del sig. , e “destinati ad un ulteriore impiego o al consumo”; non vi Pt_1
sarebbero dubbi circa la custodia dei luoghi e l'assenza di abbandono nei termini prescritti dalla norma contestata, così come circa l'assenza di deposito incontrollato, atteso che, nel caso in esame, i pezzi di marmo verrebbero riutilizzati senza snaturarne la funzione;
3. nullità del verbale di contestazione per omessa contestazione immediata, assenza di motivazione e contraddittorietà: il verbale di contestazione notificato sarebbe privo di motivazione e contradditorio nella misura in cui, senza immediata e precisa contestazione, indica la presenza di cisterne arrugginite, omettendo di specificare la funzione delle stesse e il luogo di collocazione;
non si procede al prelevamento di un campione dei presunti fanghi, che in realtà altro non sono che polvere di marmo, mista a pezzi del medesimo materiale, che verrà poi riutilizzato, senza aggiunta alcuna per comporre mosaici;
nulla si indica in ordine alla correttezza del registro rifiuti da conferire alla ditta incaricata, così come non si offre alcuna motivazione, sulla qualificazione del materiale e su come siano qualificati incontrollati i luoghi;
4. nullità per carenza ed eccesso di potere in merito alla violazione dell'art. 192 commi 1 e 2 del
D. Lgs 152/2006: il non avrebbe tenuto la condotta contestata, in quanto non sarebbe Pt_1
stata accertata e constatata alcuna immissione nelle acque superficiali e sotterranee;
inoltre,
l'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso del sig. Pt_1
infine, l'atto opposto sarebbe stato emesso in violazione di legge e carenza di poteri e violazione delle norme del procedimento, tra le quali l'art. 18 della L. 689/81, per over omesso l'audizione dell'interessato, prima dell'adozione dell'ordinanza, nonostante esplicita richiesta.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto Controparte_4 dell'avversa opposizione, sul presupposto della legittimità dell'operato delle forze dell'ordine.
Con ordinanza del 12 maggio 2023, il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, sulla scorta della mancata allegazione del periculum in mora e della mancanza dello stesso nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti patrimoniali, senz'altro reintegrabili, anche in relazione alla quantità della somma di denaro il cui pagamento è ingiunto, pari ad € 600,00.
All'udienza del 6 marzo 2025 la causa veniva decisa.
**** L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Per quanto riguarda la censura relativa al difetto di motivazione, si osserva che, nel caso di specie,
l'obbligo di adeguata motivazione risulta rispettato. L'ordinanza indica la normativa violata, la norma che commina la corrispondente sanzione, la condotta contestata, gli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto (motivazione “per relationem”), regolarmente notificato e certamente nella sfera di disponibilità dell'interessato, il quale ha effettuato anche osservazioni in sede amministrativa in merito allo stesso, nonché le relative controdeduzioni svolte dagli organi accertatori.
Per quanto riguarda le ulteriori censure rivolte alla motivazione, esse possono essere analizzate congiuntamente al secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione del d.lgs.
n. 152/2006.
L'ordinanza ingiunzione descrive nei termini di seguito indicati la condotta contestata: “nel corso dell'attività di lavorazione del marmo (attività precipua del trasgressore), il sig. sprovvisto Pt_1
dei necessari registri di carico e scarico dei rifiuti, procedeva da diversi anni al deposito/abbandono incontrollato di rifiuti solidi non pericolosi, nello specifico scarti di lavorazione dei marmi, ivi compresi piccole quantità di fanghi provenienti da taglio dello stesso”; sussume la condotta nell'ambito di applicazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2005 e applica la sanzione di cui all'art. 255 co. 1 del medesimo testo normativo.
Il fascicolo dei rilievi fotografici, effettuati in data 19 dicembre 2018, si compone di sei fotografie, nelle quali si possono osservare pezzi vari di marmo, depositati tra la parete della struttura adibita a marmeria e il muro perimetrale di cinta, sui quali cresce vegetazione spontanea e posti al di sotto di un'asse in legno, evidentemente funzionale al passaggio della carriola, nonché particolari di pezzi di marmo e fanghiglia.
L'art. 192 del Dlgs. 152/2006, ai commi 1 e 2, dispone: “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.
L'art. 255 del Dlgs. 152/2006 recita: “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro (€ 300,00) a tremila euro (€
3.000,00). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.”. Ciò premesso, va osservato che, dalla descrizione della condotta effettuata dagli agenti accertatori e dalle foto allegate, risulta configurata la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e correttamente comminata la conseguente sanzione di cui all'art. 255 del testo normativo in esame.
Non appare contraddittoria la motivazione del provvedimento opposto nella parte in cui chiarisce che la lavorazione del marmo è l'attività precipua del trasgressore, come sostiene parte opponente, che da ciò fa discendere il dato per cui i ritagli di marmo si trovavano sotto la vigilanza e il controllo dell'operatore; al contrario, il dato per cui i rifiuti rinvenuti si ritrovano nel dominio dell'operatore - per essere contenuti tra la parete della struttura adibita a marmeria e il muro perimetrale di cinta - rende configurata la fattispecie di “deposito” in luogo di quella di “abbandono”, entrambe alternativamente contemplate dall'art. 192 del T.U. ambiente.
I pezzetti di marmo rinvenuti, poi, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, appaiono pienamente rientranti nel concetto di rifiuto di cui all'art. 183 T.U. ambiente, in forza del quale si definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi”.
Lo stato di abbandono in cui si trovano i pezzi di marmo in oggetto, sui quali è cresciuta la vegetazione spontanea ed è anche posta una larga trave di legno, come visibile nelle foto in atti, e le caratteristiche dell'ammasso, avvenuto sul terreno, alla rinfusa, senza alcuna protezione per il materiale ed in modo disordinato, fanno desumere che il detentore si sia disfatto da molto tempo degli stessi e rende non plausibile l'assunto, invero non provato, dell'opponente, secondo cui si tratterebbe di scarti di lavorazione soggetti a riutilizzo e classificabili come “sottoprodotto” ex art. 184 bis del d.lgs.
156/2006.
Neppure appare rilevante il dato, evidenziato da parte opponente, secondo cui, nel corso del sopralluogo, i verbalizzanti avevano acquisito i registri di carico e scarico e le modalità di smaltimento dei fanghi attraverso la ditta , con la quale il aveva da tempo stipulato CP_3 Pt_1
apposito contratto, in quanto la regolare procedura di smaltimento di alcuni materiali non è idonea ad escludere la sussistenza dell'illecito rispetto ad ulteriori materiali.
Neppure appaiono condivisibili le censure di contraddittorietà e assenza di motivazione rivolte al verbale di contestazione n. 26/2018, redatto dai Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di
San Vito sullo Ionio, nel quale è contestata la violazione del d.lgs. n. 152/2006, art. 192 comma 1 e
2, con indicazione della sanzione di cui all'art. 255 co. I dello stesso decreto, ed è descritta nel modo seguente la condotta accertata: “in data 19.12.2018 alle ore 10,00 in “C.da Paraspiti” in Oliadi (CZ),
i sottoscritti accertavano che il trasgressore aveva depositato in modo incontrollato, nelle pertinenze della struttura, adibita a marmeria di sua proprietà, dei rifiuti solidi non pericolosi nello specifico, fanghi di lavorazione del marmo, nonché cisterne metalliche arrugginite e obsolete, ritagli di marmo, provenienti da precedente lavorazione, invero gli stessi in parte ricoperti da erbe infestanti, e disposti in maniera incontrollata, indice di manifesta volontà di disfarsene”.
Il verbale di contestazione appare motivato e comprensibile e contiene il nucleo centrale della condotta, in seguito oggetto dell'opposta ordinanza-ingiunzione.
Anche il quarto motivo di appello non può essere condiviso.
È vero che non è stata accertata alcuna immissione nelle acque superficiali e sotterranee;
tuttavia, è stato accertato il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Ebbene, l'art. 192 del Dlgs. 152/2006 prevede due diversi commi: al comma primo vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, mentre al comma secondo vieta l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Pertanto, è stata accertata la condotta di deposito incontrollato, sanzionata dall'ordinanza-ingiunzione con la corretta conseguenziale applicazione dell'art. 255 del Dlgs. 152/2006, sopra riportato.
Per quanto riguarda l'accertamento in capo all'opponente di un comportamento doloso o colposo, va premesso, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (cfr. Cass. 5426/2006)” (Cass. 11777/2020).
Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, dalle difese dell'opponente si deduce che il comportamento contestato era stato posto in essere con dolo, in quanto l'opponente ha evidenziato che i ritagli di marmo, il cui deposito incontrollato è contestato, si trovavano sotto la propria vigilanza e sotto il proprio controllo.
Infine, per quanto riguarda la violazione dell'art. 18 della L. 689/81, ossia l'omessa audizione dell'interessato, prima dell'adozione dell'ordinanza, nonostante esplicita richiesta, si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in forza della quale “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (così, ex multis, Cass. 21146/19)” (Cass. 24901/2022; cfr. S.U. n.
1786/2010).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022 in vigore dal 23.10.2022, secondo lo scaglione “fino a 1.100
€”, secondo i valori medi, per le fasi di studio (€ 131,00) e introduttiva (€ 131,00), e secondo i valori minimi, per la fase decisionale (€ 100,00), meramente riassuntiva;
con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente, al pagamento, in favore di della opposta Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 362,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_1
spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Catanzaro, 6 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3674 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione ex artt. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 22 e ss. della legge n.689/1981, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Tiziana Catricalà ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Chiaravalle C.le, alla via Luigia Razza n. 37 opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Persico ed elettivamente domiciliata in
, presso l'Ufficio Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, Piazza Rossi n. 5 CP_1
opposta
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come nei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avverso ordinanza-ingiunzione ex L.689/81 e d.lgs 150/11, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo l'annullamento – previa sospensione della relativa efficacia - dell'ordinanza-ingiunzione n. 46 del 26.07.2022, emessa nei suoi confronti dall'
[...]
, e ritualmente notificata il Controparte_2 9 agosto 2022, con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 192 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06
e contestualmente ingiunto il pagamento di euro 600,00, sul presupposto che gli agenti accertatori avevano constatato l'abbandono di rifiuti non pericolosi, da parte di , come da Parte_1
verbale-presupposto n.26/2018 del 19 dicembre 2018, elevato dagli agenti della Regione Carabinieri
Forestale “Calabria” Stazione di San Vito sullo Ionio (Cz).
Più in dettaglio, l'ordinanza-ingiunzione che ci occupa scaturisce dal verbale di accertamento dei
Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di San Vito sullo Jonio del 19.12.2018, a cui ha fatto seguito il verbale di contestazione n.26/2018, notificato in data 21 dicembre 2018, redatto dai medesimi Carabinieri, i quali, mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio, in data 19 dicembre 2018, alle ore 10.00, in “C.da Paraspiti” in Olivadi (CZ), constatavano “che il trasgressore aveva depositato in modo incontrollato, nelle pertinenze della struttura, adibita a marmeria di sua proprietà, dei rifiuti solidi non pericolosi nello specifico, fanghi di lavorazione del marmo, nonché cisterne metalliche arrugginite e obsolete, ritagli di marmo, provenienti da precedente lavorazione, invero gli stessi in parte ricoperti da erbe infestanti, e disposti in maniera incontrollata, indice di manifesta volontà a disfarsene”.
Avverso detto verbale l'odierno ricorrente presentava ricorso in opposizione in sede amministrativa,
a cui facevano seguito dapprima le controdeduzioni del 26 febbraio 2019 delle autorità verbalizzanti e, successivamente, l'ordinanza ingiunzione n°46 del 26.07.2022, in questa sede opposta. impugnava detta ordinanza-ingiunzione, deducendo i motivi di ricorso di seguito Parte_1
esposti:
1. carenza di motivazione: l' non indicherebbe quale sia il nucleo Controparte_1
argomentativo centrale in base al quale sia stata rilevata una specifica responsabilità in capo al ricorrente, e quale sia la presunta situazione di inquinamento;
l'ordinanza sarebbe affetta dal vizio di contrarietà della motivazione nella misura in cui nelle premesse si riporta: “nel corso dell'attività di lavorazione del marmo (attività precipua del trasgressore)”, acclarando nei fatti che i ritagli di marmo si trovavano sotto la vigilanza e il controllo dell'operatore; l'ente non indicherebbe le ragioni per le quali considerano in stato di abbandono e incontrollati scarti di lavorazione che, ai sensi dell'art. 183 TUA, lettera r), sarebbero soggetti a «riutilizzo», operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
nelle vicinanze della non vi Pt_2
sarebbero falde acquifere, torrenti, fiumi, ruscelli e non si indicherebbe l'avvenuta immissione nelle acque di rifiuti;
inoltre, nel corso del sopralluogo, i verbalizzanti avevano acquisito i registri di carico e scarico e le modalità di smaltimento dei fanghi attraverso la ditta CP_3
con la quale il aveva da tempo stipulato apposito contratto;
Pt_1
2. violazione e falsa applicazione del Decreto legislativo n. 152/2006: quanto rinvenuto dagli agenti non sarebbe classificabile come rifiuto, bensì come “sottoprodotto” ex art. 184 bis del d.lgs. 156/2006, trattandosi di sostanze scaturenti “in via continuativa dal processo industriale dell'impresa del sig. , e “destinati ad un ulteriore impiego o al consumo”; non vi Pt_1
sarebbero dubbi circa la custodia dei luoghi e l'assenza di abbandono nei termini prescritti dalla norma contestata, così come circa l'assenza di deposito incontrollato, atteso che, nel caso in esame, i pezzi di marmo verrebbero riutilizzati senza snaturarne la funzione;
3. nullità del verbale di contestazione per omessa contestazione immediata, assenza di motivazione e contraddittorietà: il verbale di contestazione notificato sarebbe privo di motivazione e contradditorio nella misura in cui, senza immediata e precisa contestazione, indica la presenza di cisterne arrugginite, omettendo di specificare la funzione delle stesse e il luogo di collocazione;
non si procede al prelevamento di un campione dei presunti fanghi, che in realtà altro non sono che polvere di marmo, mista a pezzi del medesimo materiale, che verrà poi riutilizzato, senza aggiunta alcuna per comporre mosaici;
nulla si indica in ordine alla correttezza del registro rifiuti da conferire alla ditta incaricata, così come non si offre alcuna motivazione, sulla qualificazione del materiale e su come siano qualificati incontrollati i luoghi;
4. nullità per carenza ed eccesso di potere in merito alla violazione dell'art. 192 commi 1 e 2 del
D. Lgs 152/2006: il non avrebbe tenuto la condotta contestata, in quanto non sarebbe Pt_1
stata accertata e constatata alcuna immissione nelle acque superficiali e sotterranee;
inoltre,
l'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso del sig. Pt_1
infine, l'atto opposto sarebbe stato emesso in violazione di legge e carenza di poteri e violazione delle norme del procedimento, tra le quali l'art. 18 della L. 689/81, per over omesso l'audizione dell'interessato, prima dell'adozione dell'ordinanza, nonostante esplicita richiesta.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto Controparte_4 dell'avversa opposizione, sul presupposto della legittimità dell'operato delle forze dell'ordine.
Con ordinanza del 12 maggio 2023, il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, sulla scorta della mancata allegazione del periculum in mora e della mancanza dello stesso nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti patrimoniali, senz'altro reintegrabili, anche in relazione alla quantità della somma di denaro il cui pagamento è ingiunto, pari ad € 600,00.
All'udienza del 6 marzo 2025 la causa veniva decisa.
**** L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Per quanto riguarda la censura relativa al difetto di motivazione, si osserva che, nel caso di specie,
l'obbligo di adeguata motivazione risulta rispettato. L'ordinanza indica la normativa violata, la norma che commina la corrispondente sanzione, la condotta contestata, gli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto (motivazione “per relationem”), regolarmente notificato e certamente nella sfera di disponibilità dell'interessato, il quale ha effettuato anche osservazioni in sede amministrativa in merito allo stesso, nonché le relative controdeduzioni svolte dagli organi accertatori.
Per quanto riguarda le ulteriori censure rivolte alla motivazione, esse possono essere analizzate congiuntamente al secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione del d.lgs.
n. 152/2006.
L'ordinanza ingiunzione descrive nei termini di seguito indicati la condotta contestata: “nel corso dell'attività di lavorazione del marmo (attività precipua del trasgressore), il sig. sprovvisto Pt_1
dei necessari registri di carico e scarico dei rifiuti, procedeva da diversi anni al deposito/abbandono incontrollato di rifiuti solidi non pericolosi, nello specifico scarti di lavorazione dei marmi, ivi compresi piccole quantità di fanghi provenienti da taglio dello stesso”; sussume la condotta nell'ambito di applicazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2005 e applica la sanzione di cui all'art. 255 co. 1 del medesimo testo normativo.
Il fascicolo dei rilievi fotografici, effettuati in data 19 dicembre 2018, si compone di sei fotografie, nelle quali si possono osservare pezzi vari di marmo, depositati tra la parete della struttura adibita a marmeria e il muro perimetrale di cinta, sui quali cresce vegetazione spontanea e posti al di sotto di un'asse in legno, evidentemente funzionale al passaggio della carriola, nonché particolari di pezzi di marmo e fanghiglia.
L'art. 192 del Dlgs. 152/2006, ai commi 1 e 2, dispone: “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.
L'art. 255 del Dlgs. 152/2006 recita: “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro (€ 300,00) a tremila euro (€
3.000,00). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.”. Ciò premesso, va osservato che, dalla descrizione della condotta effettuata dagli agenti accertatori e dalle foto allegate, risulta configurata la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e correttamente comminata la conseguente sanzione di cui all'art. 255 del testo normativo in esame.
Non appare contraddittoria la motivazione del provvedimento opposto nella parte in cui chiarisce che la lavorazione del marmo è l'attività precipua del trasgressore, come sostiene parte opponente, che da ciò fa discendere il dato per cui i ritagli di marmo si trovavano sotto la vigilanza e il controllo dell'operatore; al contrario, il dato per cui i rifiuti rinvenuti si ritrovano nel dominio dell'operatore - per essere contenuti tra la parete della struttura adibita a marmeria e il muro perimetrale di cinta - rende configurata la fattispecie di “deposito” in luogo di quella di “abbandono”, entrambe alternativamente contemplate dall'art. 192 del T.U. ambiente.
I pezzetti di marmo rinvenuti, poi, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, appaiono pienamente rientranti nel concetto di rifiuto di cui all'art. 183 T.U. ambiente, in forza del quale si definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi”.
Lo stato di abbandono in cui si trovano i pezzi di marmo in oggetto, sui quali è cresciuta la vegetazione spontanea ed è anche posta una larga trave di legno, come visibile nelle foto in atti, e le caratteristiche dell'ammasso, avvenuto sul terreno, alla rinfusa, senza alcuna protezione per il materiale ed in modo disordinato, fanno desumere che il detentore si sia disfatto da molto tempo degli stessi e rende non plausibile l'assunto, invero non provato, dell'opponente, secondo cui si tratterebbe di scarti di lavorazione soggetti a riutilizzo e classificabili come “sottoprodotto” ex art. 184 bis del d.lgs.
156/2006.
Neppure appare rilevante il dato, evidenziato da parte opponente, secondo cui, nel corso del sopralluogo, i verbalizzanti avevano acquisito i registri di carico e scarico e le modalità di smaltimento dei fanghi attraverso la ditta , con la quale il aveva da tempo stipulato CP_3 Pt_1
apposito contratto, in quanto la regolare procedura di smaltimento di alcuni materiali non è idonea ad escludere la sussistenza dell'illecito rispetto ad ulteriori materiali.
Neppure appaiono condivisibili le censure di contraddittorietà e assenza di motivazione rivolte al verbale di contestazione n. 26/2018, redatto dai Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di
San Vito sullo Ionio, nel quale è contestata la violazione del d.lgs. n. 152/2006, art. 192 comma 1 e
2, con indicazione della sanzione di cui all'art. 255 co. I dello stesso decreto, ed è descritta nel modo seguente la condotta accertata: “in data 19.12.2018 alle ore 10,00 in “C.da Paraspiti” in Oliadi (CZ),
i sottoscritti accertavano che il trasgressore aveva depositato in modo incontrollato, nelle pertinenze della struttura, adibita a marmeria di sua proprietà, dei rifiuti solidi non pericolosi nello specifico, fanghi di lavorazione del marmo, nonché cisterne metalliche arrugginite e obsolete, ritagli di marmo, provenienti da precedente lavorazione, invero gli stessi in parte ricoperti da erbe infestanti, e disposti in maniera incontrollata, indice di manifesta volontà di disfarsene”.
Il verbale di contestazione appare motivato e comprensibile e contiene il nucleo centrale della condotta, in seguito oggetto dell'opposta ordinanza-ingiunzione.
Anche il quarto motivo di appello non può essere condiviso.
È vero che non è stata accertata alcuna immissione nelle acque superficiali e sotterranee;
tuttavia, è stato accertato il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Ebbene, l'art. 192 del Dlgs. 152/2006 prevede due diversi commi: al comma primo vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, mentre al comma secondo vieta l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Pertanto, è stata accertata la condotta di deposito incontrollato, sanzionata dall'ordinanza-ingiunzione con la corretta conseguenziale applicazione dell'art. 255 del Dlgs. 152/2006, sopra riportato.
Per quanto riguarda l'accertamento in capo all'opponente di un comportamento doloso o colposo, va premesso, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (cfr. Cass. 5426/2006)” (Cass. 11777/2020).
Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, dalle difese dell'opponente si deduce che il comportamento contestato era stato posto in essere con dolo, in quanto l'opponente ha evidenziato che i ritagli di marmo, il cui deposito incontrollato è contestato, si trovavano sotto la propria vigilanza e sotto il proprio controllo.
Infine, per quanto riguarda la violazione dell'art. 18 della L. 689/81, ossia l'omessa audizione dell'interessato, prima dell'adozione dell'ordinanza, nonostante esplicita richiesta, si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in forza della quale “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (così, ex multis, Cass. 21146/19)” (Cass. 24901/2022; cfr. S.U. n.
1786/2010).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022 in vigore dal 23.10.2022, secondo lo scaglione “fino a 1.100
€”, secondo i valori medi, per le fasi di studio (€ 131,00) e introduttiva (€ 131,00), e secondo i valori minimi, per la fase decisionale (€ 100,00), meramente riassuntiva;
con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente, al pagamento, in favore di della opposta Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 362,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_1
spese forfettarie, cpa e iva come per legge.
Catanzaro, 6 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet