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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1380/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAROLLA Parte_1 C.F._1 RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CECATIELLO ARMANDO ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
E
Avv. CRISTINA RAVASI, in qualità di curatore speciale del minore Persona_1
[...]
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia alla domanda proposta Dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
pagina 1 di 3 Per Controparte_1 condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio e di ctu in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
Per il curatore speciale del minore Dichiarare la cessazione della materia del contendere Ci si rimette sul regolamento delle spese di lite.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da dopo aver riconosciuto il Parte_1 minore nato dalla breve relazione con a seguito dei Controparte_1 contrasti insorti già durante la relazione e subito dopo la nascita del minore che hanno dato luogo al separato giudizio ( 5936/24 R.G), tuttora pendente tra le parti in ordine al rapporto padre-figlio, lamentando il ricorrente di essere stato escluso completamente dalla vita del minore, ingenerando in lui il dubbio di essere l'effettivo padre di . Per_1 Per dirimere ogni incertezza sulla paternità del minore ed evitare un ulteriore contenzioso veniva proposto alle parti, nell'ambito del giudizio 5936/24, di svolgere un accertamento in via stragiudiziale che potesse celermente e con costi minori sciogliere ogni dubbio e consentire anche una più rapida presa in carico da parte dei Servizi Sociali ai fini della costruzione della relazione del minore anche con ove fosse risultato il padre. Parte_1 La proposta non veniva accettata dalla resistente e introduceva il presente giudizio, Parte_1 nell'ambito del quale veniva svolto un accertamento genetico che confermava la paternità biologica del ricorrente. Stante l'esito della consulenza il ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta. La rinuncia alla domanda fa venir meno l'interesse all'emissione di una pronuncia nel merito e determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, vanno valutati nel caso di specie sia le peculiarità del caso concreto che coinvolgono il superiore interesse del minore alla certezza sulla sua paternità, sia il contegno delle parti ed in particolare il rifiuto della resistente ad eseguire un accertamento al di fuori del giudizio che avrebbe evitato l'instaurarsi del presente giudizio. Tenuto conto di ciò, le spese di lite vanno compensate sia nei rapporti tra le parti sia con riferimento al curatore speciale del minore. Le spese della consulenza tecnica, svolta al fine di acquisire certezza sulla paternità del minore, vanno definitivamente poste a carico delle parti (ricorrente e resistente) in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio sia tra le parti che con riguardo al curatore speciale del minore;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio in data 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1380/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAROLLA Parte_1 C.F._1 RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CECATIELLO ARMANDO ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
E
Avv. CRISTINA RAVASI, in qualità di curatore speciale del minore Persona_1
[...]
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia alla domanda proposta Dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
pagina 1 di 3 Per Controparte_1 condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio e di ctu in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
Per il curatore speciale del minore Dichiarare la cessazione della materia del contendere Ci si rimette sul regolamento delle spese di lite.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da dopo aver riconosciuto il Parte_1 minore nato dalla breve relazione con a seguito dei Controparte_1 contrasti insorti già durante la relazione e subito dopo la nascita del minore che hanno dato luogo al separato giudizio ( 5936/24 R.G), tuttora pendente tra le parti in ordine al rapporto padre-figlio, lamentando il ricorrente di essere stato escluso completamente dalla vita del minore, ingenerando in lui il dubbio di essere l'effettivo padre di . Per_1 Per dirimere ogni incertezza sulla paternità del minore ed evitare un ulteriore contenzioso veniva proposto alle parti, nell'ambito del giudizio 5936/24, di svolgere un accertamento in via stragiudiziale che potesse celermente e con costi minori sciogliere ogni dubbio e consentire anche una più rapida presa in carico da parte dei Servizi Sociali ai fini della costruzione della relazione del minore anche con ove fosse risultato il padre. Parte_1 La proposta non veniva accettata dalla resistente e introduceva il presente giudizio, Parte_1 nell'ambito del quale veniva svolto un accertamento genetico che confermava la paternità biologica del ricorrente. Stante l'esito della consulenza il ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta. La rinuncia alla domanda fa venir meno l'interesse all'emissione di una pronuncia nel merito e determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, vanno valutati nel caso di specie sia le peculiarità del caso concreto che coinvolgono il superiore interesse del minore alla certezza sulla sua paternità, sia il contegno delle parti ed in particolare il rifiuto della resistente ad eseguire un accertamento al di fuori del giudizio che avrebbe evitato l'instaurarsi del presente giudizio. Tenuto conto di ciò, le spese di lite vanno compensate sia nei rapporti tra le parti sia con riferimento al curatore speciale del minore. Le spese della consulenza tecnica, svolta al fine di acquisire certezza sulla paternità del minore, vanno definitivamente poste a carico delle parti (ricorrente e resistente) in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio sia tra le parti che con riguardo al curatore speciale del minore;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio in data 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3