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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 277/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 27.01.1966 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Jessica Rosita De Gregorio
E
n. a Uzwhill (Svizzera) il 07.06.1970 – CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Mario Di Desidero C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 07.06.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 16.9.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 07.06.2025, del seguente preciso tenore:
- i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo vicendevole di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il sig. , che ha già rilasciato la casa coniugale, si impegna a Parte_2 mutare il proprio indirizzo di residenza entro e non oltre il 31/10/2025;
- il sig. si impegna a provvedere in via esclusiva a tutte le spese, Parte_2 nessuna esclusa, inerenti il veicolo tg. FR061YB dunque bollo, revisione, tagliando, assicurazione, sanzioni amministrative relative al periodo dal 27/02/2024 al 5/5/2025 (data di avvenuto passaggio di proprietà del veicolo dalla sig.ra Pt_1 al sig. ); Pt_2
- il sig. si impegna a versare entro e non oltre il giorno 10 (dieci) Parte_2 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma di Euro 300,00 (euro trecento/00) in favore della sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 postale acceso presso Poste Italiane S.p.A. sul c/c a Lei intestato recante IBAN: [...];
- in ragione del fatto che tutti i beni comuni sono stati già equamente divisi tra i coniugi gli stessi non hanno null'altro ad avere e/o a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- le spese e gli onorari di lite sono integralmente compensate tra le Parti;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto del 28.05.2025 e nelle note congiunte a trattazione scritta del 08.09.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1998 n. 22 - Parte II serie A ufficio 1). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 25.09.2025
Il Presidente
Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 277/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 27.01.1966 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Jessica Rosita De Gregorio
E
n. a Uzwhill (Svizzera) il 07.06.1970 – CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Mario Di Desidero C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 07.06.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 16.9.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 07.06.2025, del seguente preciso tenore:
- i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo vicendevole di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il sig. , che ha già rilasciato la casa coniugale, si impegna a Parte_2 mutare il proprio indirizzo di residenza entro e non oltre il 31/10/2025;
- il sig. si impegna a provvedere in via esclusiva a tutte le spese, Parte_2 nessuna esclusa, inerenti il veicolo tg. FR061YB dunque bollo, revisione, tagliando, assicurazione, sanzioni amministrative relative al periodo dal 27/02/2024 al 5/5/2025 (data di avvenuto passaggio di proprietà del veicolo dalla sig.ra Pt_1 al sig. ); Pt_2
- il sig. si impegna a versare entro e non oltre il giorno 10 (dieci) Parte_2 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma di Euro 300,00 (euro trecento/00) in favore della sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 postale acceso presso Poste Italiane S.p.A. sul c/c a Lei intestato recante IBAN: [...];
- in ragione del fatto che tutti i beni comuni sono stati già equamente divisi tra i coniugi gli stessi non hanno null'altro ad avere e/o a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- le spese e gli onorari di lite sono integralmente compensate tra le Parti;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto del 28.05.2025 e nelle note congiunte a trattazione scritta del 08.09.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1998 n. 22 - Parte II serie A ufficio 1). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 25.09.2025
Il Presidente
Angela Di Girolamo