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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 609/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 609/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via S. Miceli n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Domenico Alessandro Ferrise, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020209001153804000, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020110010601054000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n. 33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n.
33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n. 33020130002490090000, n.
33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n.
33020140001486683000 e n. 33020170001641391000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.05.2020 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020209001153804000, notificata il 25.02.2020, relativamente alla cartella n. 03020110010601054000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n.
33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n.
33020130000945179000, n. 33020130002490090000, n. 33020130002541042000, n.
33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n. 33020140001486683000 e n.
33020170001641391000, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti all' , CP_1 eccependo: a) l'incompetenza per territorio dell' di Catanzaro;
2) l'omessa notifica degli atti CP_4 prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
3) l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ex art. 3 della L. n. 335/1995; 4) il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata;
5) l'illegittimità del calcolo dei compensi di riscossione.
Chiedeva, quindi, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, con conseguente annullamento dell'atto nella parte riferita ai crediti di natura previdenziale;
in subordine, insisteva per l'annullamento parziale dell'intimazione impugnata in relazione ai crediti dichiarati non dovuti, con conseguente rideterminazione dell'importo eventualmente spettante.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione per violazione CP_1 del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che il credito di cui all'avviso di addebito n.
33020140001486683000 era stato parzialmente sgravato dall'ente creditore, in virtù della cancellazione dalla gestione commercianti con decorrenza dal 2.07.2013; f) che, in relazione CP_1 all'avviso di addebito n. 33020170001641391000, era stato notificato per compiuta giacenza il
24.12.2016 l'avviso bonario n. 220116122334K4201611; g) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Evidenziava, inoltre, la pendenza di altro giudizio, iscritto al n. 16/2018 R.G., avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n. 33020120000732920000, n.
33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n.
33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000 e n.
33020140001486683000, sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020151460000146003.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme contributive dovute;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo all' di accertare l'assenza di responsabilità in capo CP_4 all'Istituto opposto. 3. Con ordinanza depositata il 10.03.2022 è stata dichiarata la contumacia dell' , Controparte_5 il qualenon ha inteso costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e dei successivi verbali di causa, eseguita a mezzo posta elettronica certificata il 20.04.2021.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 21.05.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che l'opponente e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_2 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione in quanto i contributi dovuti alla gestione artigiani si riferiscono al periodo compreso tra il 2010 ed il
2013.
6. Ciò posto, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 19.05.2020 (e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi compreso quello per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e, in generale, di tutti i termini procedurali nel periodo emergenziale, ovverosia dal 9.03.2020 all'11.05.2020, in forza di quanto disposto dagli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 e 36, comma 1 del D.L. n. 23/2020), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
6.1 Nello specifico, parte opponente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto emessa e notificata da un agente della riscossione territorialmente incompetente
( sede di Catanzaro), posto che il ricorrente aveva fissato la propria residenza anagrafica in CP_4
Fino Mornasco (CO).
Ebbene, corre l'obbligo di precisare che l'art. 31 D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni sulle attribuzioni degli uffici finanziari, al comma 3 dispone che “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.”.
In particolare, per le persone fisiche il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica, mentre per le persone giuridiche con la sede legale e, in mancanza, con la sede amministrativa o con la sede in cui viene esercitata prevalentemente l'attività. L'art. 24 del D.P.R. n. 602/1973 “Consegna del ruolo al concessionario” prevede, poi, che “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio
e della programmazione economica.”.
L'art. 46 del medesimo D.P.R. “Delega ad altro concessionario” stabilisce, inoltre, che “
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.”.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione esaminata, ha affermato che: “La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358/2006,
Cass. sez. 5, n. 11170/2013). Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Cass. ord. n. 21290 del
2015). Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1)
l'Ufficio accertatore forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano, così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che “l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (cfr. Cass. Civ. n. 8049/2017 e, da ultimo, Cass. ordinanza n. 23889 del 05/09/2024)”.
Ciò posto, dal tenore delle disposizioni sopra richiamate (cfr. riferimenti all'ufficio finanziario ed al domicilio fiscale posseduto dal contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi) si evince chiaramente che le medesime possono trovare applicazione soltanto alla materia fiscale e, quindi, alle entrate di natura tributaria;
viceversa, il ricorrente non fa menzione di alcuna norma di collegamento che consenta di estendere la disciplina in questione alla riscossione dei contributi previdenziali.
6.2. Devono, poi, essere rigettate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta e l'illegittimità del calcolo dei compensi di riscossione.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass.,
Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
7. Per quanto riguarda il merito della controversia, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del
02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019).”.
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia della cartella n.
03020110010601054000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n.
33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n.
33020130000945179000, n. 33020130002490090000, n. 33020130002541042000, n.
33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n. 33020140001486683000 e n.
33020170001641391000.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come: a) opposizione recuperatoria ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.
Ebbene, l'ente impositore ha dato prova della rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, in particolare, dall'esame della documentazione prodotta risulta che:
a) l'avviso di addebito n. 33020120000166832000, relativo a contributi modello DM 10 anno 2010, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65002232239-0 del
17.03.2012 e notificato il 22.03.2012, a mani di , qualificatasi madre del ricorrente;
Persona_1
b) l'avviso di addebito n. 33020120000732920000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anni 2010 e 2011, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65003628537-3 del 8.05.2012 e notificato il 10.05.2012, a mani di , qualificatasi Persona_1 madre del ricorrente;
c) l'avviso di addebito n. 33020120002538130000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anni 2011 e 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65011916572-8 del 19.01.2013 e notificato il 24.01.2013, a mani di , qualificatasi Persona_1 madre del ricorrente;
d) l'avviso di addebito n. 33020130000748869000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65014657210-2 del 13.04.2013 e notificato il 17.04.2013, a mani di qualificatasi Persona_2 figlia del ricorrente;
e) l'avviso di addebito n. 33020130000945179000, relativo a contributi Modello DM 10 anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015867471-6 del
30.08.2013 e notificato il 3.09.2013, a mani di (incaricato); Persona_3
f) l'avviso di addebito n. 33020130002541042000, relativo a contributi Modello DM 10 anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65017559234-6 del
29.01.2014 e notificato l'11.02.2014, a mani di qualificatosi nipote del Persona_4 ricorrente;
g) l'avviso di addebito n. 33020130002490090000, relativo a contributi Modello DM 10 rettificativo anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65017558952-
4 del 29.01.2014 e notificato l'11.02.2014, a mani di qualificatosi nipote del Persona_4 ricorrente;
h) l'avviso di addebito n. 33020130002595428000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65017810788-0 del 31.01.2014 e notificato l'11.02.2014, a mani di qualificatosi Persona_4 nipote del ricorrente;
i) l'avviso di addebito n. 33020140000788274000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65025422249-4 del 6.06.2014 e notificato il 13.06.2014, a mani di , qualificatasi madre Persona_1 del ricorrente;
j) l'avviso di addebito n. 33020140001486683000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65026739360-3 e restituito al mittente il 12.11.2014 per compiuta giacenza;
k) l'avviso di addebito n. 33020170001641391000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2011, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
66546279009-2 del 15.12.2017 e notificato l'8.01.2018, a mani di , qualificatasi madre Persona_1 del ricorrente.
Al contrario, non vi è prova della rituale notificazione della cartella di pagamento n.
03020110010601054000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno
2010, oltre somme aggiuntive, atteso che l'ente impositore non ha prodotto alcuna documentazione attestante la notifica della predetta cartella e che l' è rimasta contumace. CP_4
8. Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, giova evidenziare che con ordinanza del
21.05.2024, ritualmente comunicata a cura della cancelleria, il Tribunale ha ordinato ex art. 210 c.p.c. all'agente della riscossione di esibire, entro il 31.01.2025, eventuali atti interruttivi del corso della prescrizione relativamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 03020110010601054000 ed agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n. 33020120000732920000, n.
33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n.
33020130002490090000, n. 33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n.
33020140000788274000, n. 33020140001486683000, n. 33020170001641391000.
Tuttavia, poiché l' non ha ottemperato all'ordine di esibizione, non vi è prova della notifica CP_4 della cartella di pagamento n. 03020110010601054000, né di eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti medio tempore, ad eccezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020151460000146003, notificata l'8.11.2017, cui erano sottesi la cartella di pagamento n.
03020110010601054000 e gli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n.
33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n.
33020130000945179000, n. 33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n. 33020140001486683000, n. 330201400032646916000 e n.
33020160000837669000.
Con sentenza n. 327/2022 depositata il 30.09.2022, passata in giudicato, a conclusione del procedimento iscritto al n. 16/2018 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato l'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza, tuttavia, pronunciarsi sull'asserita prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito.
Orbene, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto della cartella n.
03020110010601054000 (ossia contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2010, oltre somme aggiuntive) era già abbondantemente spirato nel momento in cui la ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'iscrizione ipotecaria n. 03020151460000146003
(notificata l'8.11.2017), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono all'anno 2010; la prescrizione risulta maturata anche a voler computare i cinque anni a decorrere dalla data di presunta notificazione della cartella (5.04.2011).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000166832000 e n. 33020120000732920000, posto che tra la data di notifica dei suddetti avvisi (rispettivamente, 22.03.2012 e 10.05.2012) e quella dell'iscrizione ipotecaria (8.11.2017) risultano decorsi più di 5 anni, sicché i crediti portati dai citati avvisi di addebito vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
Per quanto concerne, invece, i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020120002538130000, n.
33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n. 33020130002541042000, n.
33020130002595428000, n. 33020140000788274000 e n. 33020140001486683000 (notificati, rispettivamente, il 24.01.2013, il 17.04.2013, il 3.09.2013, l'11.02.2014, l'11.02.2014, il 13.06.2014 ed il 12.11.2014), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (25.02.2020), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca (8.11.2017) ed è rimasto sospeso durante la pendenza del procedimento n. 16/2018 R.G conclusosi con sentenza n. 327/2022 del 30.09.2022 passata in giudicato (cfr. certificato rilasciato il 31.05.2024).
Deve essere, invece, dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 33020130002490090000, posto che tra la data di notifica del suddetto atto (11.02.2014)
e quella dell'intimazione di pagamento impugnata (25.02.2020) risultano decorsi più di 6 anni, non essendovi prova del compimento di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Infine, alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto ai crediti sottesi all'avviso di addebito n.
33020170001641391000, atteso che la notifica del suddetto avviso di addebito è stata eseguita l'8.01.2018.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, va dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 03020110010601054000 e dagli avvisi di addebito n.
33020120000166832000, n. 33020120000732920000 e n. 33020130002490090000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito ed alla cartella esattoriale. 10. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione. Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_6 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_6
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_7
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_3 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell . CP_1 Controparte_3
10. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, della ritenuta carenza di legittimazione passiva della rimasta contumace, nonché dell'infondatezza delle doglianze di carattere CP_2 formale, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della e CP_2 dell' , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_3 provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui alla cartella n. 03020110010601054000 ed agli avvisi di addebito n.
33020120000166832000, n. 33020120000732920000 e n. 33020130002490090000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito e cartella di pagamento;
- rigetta, per il resto, l'opposizione, condannando al versamento dei contributi Parte_1 previdenziali non prescritti, oltre somme aggiuntive ed interessi, di cui agli avvisi di addebito n.
33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n.
33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n.
33020140001486683000 e n. 33020170001641391000;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_3
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 8.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 609/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via S. Miceli n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Domenico Alessandro Ferrise, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020209001153804000, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020110010601054000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n. 33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n.
33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n. 33020130002490090000, n.
33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n.
33020140001486683000 e n. 33020170001641391000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.05.2020 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020209001153804000, notificata il 25.02.2020, relativamente alla cartella n. 03020110010601054000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n.
33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n.
33020130000945179000, n. 33020130002490090000, n. 33020130002541042000, n.
33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n. 33020140001486683000 e n.
33020170001641391000, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti all' , CP_1 eccependo: a) l'incompetenza per territorio dell' di Catanzaro;
2) l'omessa notifica degli atti CP_4 prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
3) l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva ex art. 3 della L. n. 335/1995; 4) il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata;
5) l'illegittimità del calcolo dei compensi di riscossione.
Chiedeva, quindi, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, con conseguente annullamento dell'atto nella parte riferita ai crediti di natura previdenziale;
in subordine, insisteva per l'annullamento parziale dell'intimazione impugnata in relazione ai crediti dichiarati non dovuti, con conseguente rideterminazione dell'importo eventualmente spettante.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione per violazione CP_1 del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che il credito di cui all'avviso di addebito n.
33020140001486683000 era stato parzialmente sgravato dall'ente creditore, in virtù della cancellazione dalla gestione commercianti con decorrenza dal 2.07.2013; f) che, in relazione CP_1 all'avviso di addebito n. 33020170001641391000, era stato notificato per compiuta giacenza il
24.12.2016 l'avviso bonario n. 220116122334K4201611; g) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Evidenziava, inoltre, la pendenza di altro giudizio, iscritto al n. 16/2018 R.G., avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n. 33020120000732920000, n.
33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n.
33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000 e n.
33020140001486683000, sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020151460000146003.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto del ricorso, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme contributive dovute;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo all' di accertare l'assenza di responsabilità in capo CP_4 all'Istituto opposto. 3. Con ordinanza depositata il 10.03.2022 è stata dichiarata la contumacia dell' , Controparte_5 il qualenon ha inteso costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e dei successivi verbali di causa, eseguita a mezzo posta elettronica certificata il 20.04.2021.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 21.05.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che l'opponente e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso Controparte_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Va, tuttavia, ritenuta la carenza di legittimazione passiva della soggetto cessionario Controparte_2 dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. CP_1
448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione in quanto i contributi dovuti alla gestione artigiani si riferiscono al periodo compreso tra il 2010 ed il
2013.
6. Ciò posto, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 19.05.2020 (e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi compreso quello per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e, in generale, di tutti i termini procedurali nel periodo emergenziale, ovverosia dal 9.03.2020 all'11.05.2020, in forza di quanto disposto dagli artt. 83 del D.L. n. 18/2020 e 36, comma 1 del D.L. n. 23/2020), risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
6.1 Nello specifico, parte opponente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto emessa e notificata da un agente della riscossione territorialmente incompetente
( sede di Catanzaro), posto che il ricorrente aveva fissato la propria residenza anagrafica in CP_4
Fino Mornasco (CO).
Ebbene, corre l'obbligo di precisare che l'art. 31 D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni sulle attribuzioni degli uffici finanziari, al comma 3 dispone che “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.”.
In particolare, per le persone fisiche il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica, mentre per le persone giuridiche con la sede legale e, in mancanza, con la sede amministrativa o con la sede in cui viene esercitata prevalentemente l'attività. L'art. 24 del D.P.R. n. 602/1973 “Consegna del ruolo al concessionario” prevede, poi, che “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio
e della programmazione economica.”.
L'art. 46 del medesimo D.P.R. “Delega ad altro concessionario” stabilisce, inoltre, che “
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.”.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione esaminata, ha affermato che: “La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358/2006,
Cass. sez. 5, n. 11170/2013). Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Cass. ord. n. 21290 del
2015). Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1)
l'Ufficio accertatore forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano, così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che “l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce” (cfr. Cass. Civ. n. 8049/2017 e, da ultimo, Cass. ordinanza n. 23889 del 05/09/2024)”.
Ciò posto, dal tenore delle disposizioni sopra richiamate (cfr. riferimenti all'ufficio finanziario ed al domicilio fiscale posseduto dal contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi) si evince chiaramente che le medesime possono trovare applicazione soltanto alla materia fiscale e, quindi, alle entrate di natura tributaria;
viceversa, il ricorrente non fa menzione di alcuna norma di collegamento che consenta di estendere la disciplina in questione alla riscossione dei contributi previdenziali.
6.2. Devono, poi, essere rigettate anche le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, riguardanti il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta e l'illegittimità del calcolo dei compensi di riscossione.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass.,
Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del
24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023;
Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
7. Per quanto riguarda il merito della controversia, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del
02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019).”.
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia della cartella n.
03020110010601054000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n.
33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n.
33020130000945179000, n. 33020130002490090000, n. 33020130002541042000, n.
33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n. 33020140001486683000 e n.
33020170001641391000.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come: a) opposizione recuperatoria ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.
Ebbene, l'ente impositore ha dato prova della rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, in particolare, dall'esame della documentazione prodotta risulta che:
a) l'avviso di addebito n. 33020120000166832000, relativo a contributi modello DM 10 anno 2010, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65002232239-0 del
17.03.2012 e notificato il 22.03.2012, a mani di , qualificatasi madre del ricorrente;
Persona_1
b) l'avviso di addebito n. 33020120000732920000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anni 2010 e 2011, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65003628537-3 del 8.05.2012 e notificato il 10.05.2012, a mani di , qualificatasi Persona_1 madre del ricorrente;
c) l'avviso di addebito n. 33020120002538130000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anni 2011 e 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65011916572-8 del 19.01.2013 e notificato il 24.01.2013, a mani di , qualificatasi Persona_1 madre del ricorrente;
d) l'avviso di addebito n. 33020130000748869000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65014657210-2 del 13.04.2013 e notificato il 17.04.2013, a mani di qualificatasi Persona_2 figlia del ricorrente;
e) l'avviso di addebito n. 33020130000945179000, relativo a contributi Modello DM 10 anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015867471-6 del
30.08.2013 e notificato il 3.09.2013, a mani di (incaricato); Persona_3
f) l'avviso di addebito n. 33020130002541042000, relativo a contributi Modello DM 10 anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65017559234-6 del
29.01.2014 e notificato l'11.02.2014, a mani di qualificatosi nipote del Persona_4 ricorrente;
g) l'avviso di addebito n. 33020130002490090000, relativo a contributi Modello DM 10 rettificativo anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65017558952-
4 del 29.01.2014 e notificato l'11.02.2014, a mani di qualificatosi nipote del Persona_4 ricorrente;
h) l'avviso di addebito n. 33020130002595428000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2012, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65017810788-0 del 31.01.2014 e notificato l'11.02.2014, a mani di qualificatosi Persona_4 nipote del ricorrente;
i) l'avviso di addebito n. 33020140000788274000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65025422249-4 del 6.06.2014 e notificato il 13.06.2014, a mani di , qualificatasi madre Persona_1 del ricorrente;
j) l'avviso di addebito n. 33020140001486683000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2013, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
65026739360-3 e restituito al mittente il 12.11.2014 per compiuta giacenza;
k) l'avviso di addebito n. 33020170001641391000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2011, oltre somme aggiuntive, è stato spedito a mezzo lettera raccomandata a/r n.
66546279009-2 del 15.12.2017 e notificato l'8.01.2018, a mani di , qualificatasi madre Persona_1 del ricorrente.
Al contrario, non vi è prova della rituale notificazione della cartella di pagamento n.
03020110010601054000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno
2010, oltre somme aggiuntive, atteso che l'ente impositore non ha prodotto alcuna documentazione attestante la notifica della predetta cartella e che l' è rimasta contumace. CP_4
8. Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, giova evidenziare che con ordinanza del
21.05.2024, ritualmente comunicata a cura della cancelleria, il Tribunale ha ordinato ex art. 210 c.p.c. all'agente della riscossione di esibire, entro il 31.01.2025, eventuali atti interruttivi del corso della prescrizione relativamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 03020110010601054000 ed agli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n. 33020120000732920000, n.
33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n.
33020130002490090000, n. 33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n.
33020140000788274000, n. 33020140001486683000, n. 33020170001641391000.
Tuttavia, poiché l' non ha ottemperato all'ordine di esibizione, non vi è prova della notifica CP_4 della cartella di pagamento n. 03020110010601054000, né di eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti medio tempore, ad eccezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020151460000146003, notificata l'8.11.2017, cui erano sottesi la cartella di pagamento n.
03020110010601054000 e gli avvisi di addebito n. 33020120000166832000, n.
33020120000732920000, n. 33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n.
33020130000945179000, n. 33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n. 33020140001486683000, n. 330201400032646916000 e n.
33020160000837669000.
Con sentenza n. 327/2022 depositata il 30.09.2022, passata in giudicato, a conclusione del procedimento iscritto al n. 16/2018 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme ha annullato l'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza, tuttavia, pronunciarsi sull'asserita prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito.
Orbene, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto della cartella n.
03020110010601054000 (ossia contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2010, oltre somme aggiuntive) era già abbondantemente spirato nel momento in cui la ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'iscrizione ipotecaria n. 03020151460000146003
(notificata l'8.11.2017), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono all'anno 2010; la prescrizione risulta maturata anche a voler computare i cinque anni a decorrere dalla data di presunta notificazione della cartella (5.04.2011).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000166832000 e n. 33020120000732920000, posto che tra la data di notifica dei suddetti avvisi (rispettivamente, 22.03.2012 e 10.05.2012) e quella dell'iscrizione ipotecaria (8.11.2017) risultano decorsi più di 5 anni, sicché i crediti portati dai citati avvisi di addebito vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
Per quanto concerne, invece, i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020120002538130000, n.
33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n. 33020130002541042000, n.
33020130002595428000, n. 33020140000788274000 e n. 33020140001486683000 (notificati, rispettivamente, il 24.01.2013, il 17.04.2013, il 3.09.2013, l'11.02.2014, l'11.02.2014, il 13.06.2014 ed il 12.11.2014), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (25.02.2020), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica dell'iscrizione di ipoteca (8.11.2017) ed è rimasto sospeso durante la pendenza del procedimento n. 16/2018 R.G conclusosi con sentenza n. 327/2022 del 30.09.2022 passata in giudicato (cfr. certificato rilasciato il 31.05.2024).
Deve essere, invece, dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 33020130002490090000, posto che tra la data di notifica del suddetto atto (11.02.2014)
e quella dell'intimazione di pagamento impugnata (25.02.2020) risultano decorsi più di 6 anni, non essendovi prova del compimento di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Infine, alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto ai crediti sottesi all'avviso di addebito n.
33020170001641391000, atteso che la notifica del suddetto avviso di addebito è stata eseguita l'8.01.2018.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, va dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 03020110010601054000 e dagli avvisi di addebito n.
33020120000166832000, n. 33020120000732920000 e n. 33020130002490090000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito ed alla cartella esattoriale. 10. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4 contributi prescritti e relative somme aggiuntive;
opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione. Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_6 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad sono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_6
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. CP_7
UU. 11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, CP_1 asserito la responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa
(che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_3 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell . CP_1 Controparte_3
10. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, della ritenuta carenza di legittimazione passiva della rimasta contumace, nonché dell'infondatezza delle doglianze di carattere CP_2 formale, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della e CP_2 dell' , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_3 provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui alla cartella n. 03020110010601054000 ed agli avvisi di addebito n.
33020120000166832000, n. 33020120000732920000 e n. 33020130002490090000, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai citati avvisi di addebito e cartella di pagamento;
- rigetta, per il resto, l'opposizione, condannando al versamento dei contributi Parte_1 previdenziali non prescritti, oltre somme aggiuntive ed interessi, di cui agli avvisi di addebito n.
33020120002538130000, n. 33020130000748869000, n. 33020130000945179000, n.
33020130002541042000, n. 33020130002595428000, n. 33020140000788274000, n.
33020140001486683000 e n. 33020170001641391000;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_3
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 8.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino