CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano- consigliere dott. Renato Castaldo- consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5852 dell'anno 2022 tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parte_1
Parenti
appellante
e
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Agnese Condarelli
appellata avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6803 dell'anno 2022 oggetto esecuzione esattoriale conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contestava la Parte_2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell'Agente della riscossione evidenziandone i gravi e insanabili vizi della notifica che avevano minato il contraddittorio;
concludeva quindi per la declaratoria dell'invalidità e inefficacia del provvedimento impugnato e con la richiesta di cancellazione dell'ipoteca stessa.
Si costituiva per resistere l la quale Parte_1
eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito oltre a sostenere la validità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarava l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in quanto la notifica del suddetto atto era stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
Avverso la detta sentenza insorgeva l . Controparte_2
Si costituiva per resistere la società Controparte_1
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' si duole del rigetto CP_2 Controparte_2
dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
In effetti, “le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (tra le ultime, Cass. 7 maggio 2024, n. 12397).
Ora, nel caso di specie, le sottese cartelle (che il Tribunale osserva essere
“state già impugnate innanzi agli organi giudiziari competenti”) recano pretese tributarie, contributive e per sanzioni amministrative.
Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario, per quanto riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle cinque cartelle recanti pretese di carattere fiscale.
In questo quadro le parti – in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle cinque cartelle recanti pretese aventi a oggetto tributi (come indicate dall' nelle conclusioni in appello Controparte_2
alla pag. 16) - devono essere rimesse avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente ex art. 4 d.lgs n. 546 del 1992.
Per quanto riguarda l'atto impugnato fondato su cartelle recanti pretese contributive e sanzioni amministrative non si tratta di questione di giurisdizione perché sia il giudice del lavoro che il giudice di pace, rispettivamente competenti a conoscere delle suddette materie, appartengono alla magistratura ordinaria per cui si può parlare di questioni di competenza per materia ma non di carenza di giurisdizione.
Ora, quindi, dato che l'incompetenza per materia (in seno alla giurisdizione ordinaria) non rientra tra i tassativi casi di rimessione al primo giudice (art. 353
c.p.c., invocato dall', la Corte deve decidere sull'opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria relativamente ai sottesi debiti per sanzioni amministrative e contributi e deve pertanto affrontare il secondo motivo di appello proposto dall . Controparte_2
Con tale mezzo l' censura la sentenza impugnata Controparte_2
laddove ha dichiarato l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto assoluto di notifica essendo stata la detta comunicazione notificata da un indirizzo pec – t - non Email_1
risultante dai pubblici registri.
Anche questo motivo è fondato, e per un duplice ordine di considerazioni.
Vale infatti osservare, in primo luogo, che la notificazione non può certo dirsi inesistente (stante comunque il collegamento con l'interessato), ma, in tesi
(e solo in tesi), nulla, per cui la stessa è stata sanata ex artt. 156 e 160 c.p.c. dalla tempestiva impugnazione dell'atto.
Ne deriva che non esiste alcun difetto di notifica.
In secondo luogo giova ricordare che, secondo la Suprema Corte – in un caso del tutto simile – “occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023” (Cass. 3 luglio 2023, n. 18684).
Ancora, “laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec
e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. 29 maggio 2025, n. 14407).
Ora, la società appellata non ha mai evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell Pt_1
La società appellata solleva, piuttosto, una questione di carattere generale,
e cioè il rischio in cui potrebbe incorrere chi riceve una pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri laddove l'indirizzo pec sia similare a quello di
. Parte_1
La questione non è peregrina perché, in effetti, esiste il phishing, esistono pec similari a quelle delle agenzie fiscali ed esistono gli avvertimenti delle autorità sul fenomeno delle truffe perpetrate con questi sistemi fraudolenti.
Invero, sarebbe più che opportuno che gli indirizzi pec delle agenzie fiscali risultassero dai pubblici registri in modo tale da rendere possibile il controllo che non si tratti di impostori.
Tuttavia, anche il cittadino dovrebbe comportarsi secondo buona fede e, nel dubbio, effettuare una verifica presso le agenzie fiscali come si dovrebbe fare per analoghe mail sospette di istituti di credito, fornitori di energia elettrica, ecc..
In questo quadro, l'opposizione all'iscrizione ipotecaria relativa alle due rimanenti cartelle (contributi e violazioni amministrative) deve essere rigettata.
Accolti i primi due motivi, il terzo è da ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6803 dell'anno 2022 così decide in totale riforma della stessa:
a) in relazione all'opposizione proposta da Controparte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
[...] fondata sulle cinque cartelle recanti pretese di carattere fiscale dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente ex art. 4 d.lgs n. 546 del
1992 avanti la quale la causa potrà essere riassunta, ex art. 59 della legge n. 69 del
2009, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle due cartelle recanti pretese contributive e sanzioni amministrative;
c) condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 5.000,00 e che si liquidano, quanto al presente grado, in euro 4.000,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge se dovuti.
Roma, li 10 settembre 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano- consigliere dott. Renato Castaldo- consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5852 dell'anno 2022 tra
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parte_1
Parenti
appellante
e
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Agnese Condarelli
appellata avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6803 dell'anno 2022 oggetto esecuzione esattoriale conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contestava la Parte_2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell'Agente della riscossione evidenziandone i gravi e insanabili vizi della notifica che avevano minato il contraddittorio;
concludeva quindi per la declaratoria dell'invalidità e inefficacia del provvedimento impugnato e con la richiesta di cancellazione dell'ipoteca stessa.
Si costituiva per resistere l la quale Parte_1
eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito oltre a sostenere la validità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarava l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in quanto la notifica del suddetto atto era stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
Avverso la detta sentenza insorgeva l . Controparte_2
Si costituiva per resistere la società Controparte_1
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' si duole del rigetto CP_2 Controparte_2
dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
In effetti, “le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (tra le ultime, Cass. 7 maggio 2024, n. 12397).
Ora, nel caso di specie, le sottese cartelle (che il Tribunale osserva essere
“state già impugnate innanzi agli organi giudiziari competenti”) recano pretese tributarie, contributive e per sanzioni amministrative.
Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario, per quanto riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle cinque cartelle recanti pretese di carattere fiscale.
In questo quadro le parti – in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle cinque cartelle recanti pretese aventi a oggetto tributi (come indicate dall' nelle conclusioni in appello Controparte_2
alla pag. 16) - devono essere rimesse avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente ex art. 4 d.lgs n. 546 del 1992.
Per quanto riguarda l'atto impugnato fondato su cartelle recanti pretese contributive e sanzioni amministrative non si tratta di questione di giurisdizione perché sia il giudice del lavoro che il giudice di pace, rispettivamente competenti a conoscere delle suddette materie, appartengono alla magistratura ordinaria per cui si può parlare di questioni di competenza per materia ma non di carenza di giurisdizione.
Ora, quindi, dato che l'incompetenza per materia (in seno alla giurisdizione ordinaria) non rientra tra i tassativi casi di rimessione al primo giudice (art. 353
c.p.c., invocato dall', la Corte deve decidere sull'opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria relativamente ai sottesi debiti per sanzioni amministrative e contributi e deve pertanto affrontare il secondo motivo di appello proposto dall . Controparte_2
Con tale mezzo l' censura la sentenza impugnata Controparte_2
laddove ha dichiarato l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto assoluto di notifica essendo stata la detta comunicazione notificata da un indirizzo pec – t - non Email_1
risultante dai pubblici registri.
Anche questo motivo è fondato, e per un duplice ordine di considerazioni.
Vale infatti osservare, in primo luogo, che la notificazione non può certo dirsi inesistente (stante comunque il collegamento con l'interessato), ma, in tesi
(e solo in tesi), nulla, per cui la stessa è stata sanata ex artt. 156 e 160 c.p.c. dalla tempestiva impugnazione dell'atto.
Ne deriva che non esiste alcun difetto di notifica.
In secondo luogo giova ricordare che, secondo la Suprema Corte – in un caso del tutto simile – “occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023” (Cass. 3 luglio 2023, n. 18684).
Ancora, “laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec
e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. 29 maggio 2025, n. 14407).
Ora, la società appellata non ha mai evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell Pt_1
La società appellata solleva, piuttosto, una questione di carattere generale,
e cioè il rischio in cui potrebbe incorrere chi riceve una pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri laddove l'indirizzo pec sia similare a quello di
. Parte_1
La questione non è peregrina perché, in effetti, esiste il phishing, esistono pec similari a quelle delle agenzie fiscali ed esistono gli avvertimenti delle autorità sul fenomeno delle truffe perpetrate con questi sistemi fraudolenti.
Invero, sarebbe più che opportuno che gli indirizzi pec delle agenzie fiscali risultassero dai pubblici registri in modo tale da rendere possibile il controllo che non si tratti di impostori.
Tuttavia, anche il cittadino dovrebbe comportarsi secondo buona fede e, nel dubbio, effettuare una verifica presso le agenzie fiscali come si dovrebbe fare per analoghe mail sospette di istituti di credito, fornitori di energia elettrica, ecc..
In questo quadro, l'opposizione all'iscrizione ipotecaria relativa alle due rimanenti cartelle (contributi e violazioni amministrative) deve essere rigettata.
Accolti i primi due motivi, il terzo è da ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6803 dell'anno 2022 così decide in totale riforma della stessa:
a) in relazione all'opposizione proposta da Controparte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
[...] fondata sulle cinque cartelle recanti pretese di carattere fiscale dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente ex art. 4 d.lgs n. 546 del
1992 avanti la quale la causa potrà essere riassunta, ex art. 59 della legge n. 69 del
2009, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sulle due cartelle recanti pretese contributive e sanzioni amministrative;
c) condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 5.000,00 e che si liquidano, quanto al presente grado, in euro 4.000,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori di legge se dovuti.
Roma, li 10 settembre 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo