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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 50/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGLIANITI MARIA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2020, la ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 439 20190000981836000, con il quale l' richiedeva il pagamento di CP_1
contributi previdenziali, IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione agricola per datori di lavoro, per gli anni 2012, 2013, 2016 e 2017, per un importo complessivo pari ad € 2.793,12.
2. A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme riferite agli anni 2012 e 2013,
1 oltre a sostenere l'inesistenza dell'obbligo contributivo per tutte le annualità in contestazione, chiedendo in ogni caso l'annullamento dell'avviso.
3. Si costituiva in giudizio l' , resistendo all'opposizione e deducendo in CP_1 particolare che, quanto alle somme riferite all'anno 2017, non sarebbe maturata alcuna prescrizione. Inoltre, l' rilevava che la ricorrente, in data 16 aprile CP_2
2018, aveva presentato istanza di dilazione del pagamento, fatto che a parere dell'Ente costituiva riconoscimento del debito e, conseguentemente, interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
4. Preliminarmente, occorre osservare che, in materia contributiva, si applica il termine prescrizionale quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, decorrente dalla data di scadenza del pagamento dei contributi (Corte di
Cassazione, Sez. Lav., n. 17946/2018). Tale termine può essere interrotto da atti idonei, tra cui deve annoverarsi il riconoscimento del debito da parte del debitore, ai sensi dell'art. 2944 c.c., il quale fa decorrere un nuovo termine prescrizionale dalla data dell'atto interruttivo.
5. Nel caso di specie, la domanda di dilazione presentata dalla ricorrente in data 16 aprile 2018, nella quale si chiede di rateizzare le somme oggetto dell'avviso di addebito, rappresenta un chiaro atto di riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione. In proposito, si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “la richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, pur provenendo da soggetto privo di potere rappresentativo formale, integra comunque un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 20896/2019; conf.
Cass. civ., Sez. Lav., n. 23903/2016).
6. Di conseguenza, l'intervenuto riconoscimento del debito in data 16 aprile 2018 determina l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine dalla medesima data.
Considerato che
l'avviso di addebito è stato notificato entro tale termine, non può ritenersi maturata la prescrizione relativamente ai crediti per gli anni 2012 e 2013.
7. Quanto alle restanti contestazioni sulla debenza delle somme, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a infirmare la pretesa dell' , né documentazione contraria CP_1 agli atti dell' , che risultano assistiti da presunzione di legittimità. CP_2
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2 9. Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così decide
– rigetta il ricorso;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 50/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGLIANITI MARIA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2020, la ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 439 20190000981836000, con il quale l' richiedeva il pagamento di CP_1
contributi previdenziali, IVS e somme aggiuntive relativi alla gestione agricola per datori di lavoro, per gli anni 2012, 2013, 2016 e 2017, per un importo complessivo pari ad € 2.793,12.
2. A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme riferite agli anni 2012 e 2013,
1 oltre a sostenere l'inesistenza dell'obbligo contributivo per tutte le annualità in contestazione, chiedendo in ogni caso l'annullamento dell'avviso.
3. Si costituiva in giudizio l' , resistendo all'opposizione e deducendo in CP_1 particolare che, quanto alle somme riferite all'anno 2017, non sarebbe maturata alcuna prescrizione. Inoltre, l' rilevava che la ricorrente, in data 16 aprile CP_2
2018, aveva presentato istanza di dilazione del pagamento, fatto che a parere dell'Ente costituiva riconoscimento del debito e, conseguentemente, interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
4. Preliminarmente, occorre osservare che, in materia contributiva, si applica il termine prescrizionale quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, decorrente dalla data di scadenza del pagamento dei contributi (Corte di
Cassazione, Sez. Lav., n. 17946/2018). Tale termine può essere interrotto da atti idonei, tra cui deve annoverarsi il riconoscimento del debito da parte del debitore, ai sensi dell'art. 2944 c.c., il quale fa decorrere un nuovo termine prescrizionale dalla data dell'atto interruttivo.
5. Nel caso di specie, la domanda di dilazione presentata dalla ricorrente in data 16 aprile 2018, nella quale si chiede di rateizzare le somme oggetto dell'avviso di addebito, rappresenta un chiaro atto di riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione. In proposito, si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “la richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, pur provenendo da soggetto privo di potere rappresentativo formale, integra comunque un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 20896/2019; conf.
Cass. civ., Sez. Lav., n. 23903/2016).
6. Di conseguenza, l'intervenuto riconoscimento del debito in data 16 aprile 2018 determina l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine dalla medesima data.
Considerato che
l'avviso di addebito è stato notificato entro tale termine, non può ritenersi maturata la prescrizione relativamente ai crediti per gli anni 2012 e 2013.
7. Quanto alle restanti contestazioni sulla debenza delle somme, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a infirmare la pretesa dell' , né documentazione contraria CP_1 agli atti dell' , che risultano assistiti da presunzione di legittimità. CP_2
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2 9. Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così decide
– rigetta il ricorso;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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