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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice rel. dott. Andrea Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
AN CO, nato a [...] il [...], residente in [...], c.f.
[...], quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Montà, vicolo
Monte Sabotino n. 8;
***
vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla sig.ra NI OM,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Busso;
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
1
rilevato che il debitore è stato regolarmente convocato mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del presente procedimento e che non si è costituito né è comparso in udienza;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la ditta individuale debitrice sede legale in Montà, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che la ditta resistente debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti, e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII,
mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalle citate norme;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti del resistente un credito pari complessivamente a €
34.967,10 come da atti allegati al ricorso;
rilevato che a carico della ditta resistente risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo pari a €
512.033,96, come da comunicazione in atti;
ritenuto che, pertanto, risulta documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
2
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza del debitore, desumibile dal mancato pagamento del credito della ricorrente, fondato su titolo giudiziale, dall'esistenza dei suddetti ulteriori ingenti debiti tributari nonché dalla sua irreperibilità presso la sede legale;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di AN CO,
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. [...], quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Montà, vicolo Monte Sabotino n. 8;
NOMINA
Il Dott. Marco Bottallo giudice delegato alla procedura e il Dott. Alberto Abbate curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al titolare della ditta individuale sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
3 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 7.7.2025, ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Marco Bottallo Gian Andrea Morbelli
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