CASS
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21915/2022 R.G. proposto da Aldebaran S.r.l. (07781200634), in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Anita Russo ([...]; anita.russo@pec.it); – ricorrente – contro Comune di Napoli (80014890638), in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Appennini n. 46, presso lo Studio Legale ON ([...]; lucaleone@ordineavvocatiroma.org), rappresentato e difeso dall’avvocato NI ND ([...]) e dall’avvocato BR IM ([...]); – controricorrente – ICI IMU Agevolazioni Civile Sent. Sez. 5 Num. 2655 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 06/02/2026 2 avverso la sentenza n. 1347/2022, depositata il 3 febbraio 2022, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato Anita Russo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1347/2022, depositata il 3 febbraio 2022, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da Aldebaran S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2014. 1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che ai fini del godimento dell’agevolazione prevista per i cd. beni-merce (d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124), la prescritta dichiarazione rivestiva natura costitutiva trattandosi di «un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può [essere] sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.». 2. – Aldebaran S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di Napoli resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e 3 falsa applicazione del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124, assumendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva presupposto, ai fini dell’agevolazione in contestazione, la presentazione di una dichiarazione secondo l’approvato (ed insussistente ratione temporis) modello ministeriale, con ciò senza considerare che una dichiarazione era stata pur sempre presentata (con trasmissione, a mezzo pec, il 30 giugno 2014) e che non erano state apportate al modello di dichiarazione vigente (approvato nel 2012) «le necessarie modifiche per indicare i beni merce, sottoposti ad esenzione IMU con norma introdotta nel successivo 2013.». Soggiunge la ricorrente che, ad ogni modo, il Comune di Napoli era a conoscenza (sin dalla citata data del 30 giugno 2014) «della qualità di Beni merce degli immobili di cui è causa, come dichiaratogli dal contribuente a mezzo pec.». 1.1 – Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, cit., ed agli artt. 3 e 53 Cost., sull’assunto che – nei termini in cui il giudice del gravame aveva ritenuto assorbente l’inosservanza del requisito formale della dichiarazione – doveva ritenersi violato il principio di «prevalenza della sostanza sulla forma (Cassazione n.23549/19)» con conseguente violazione del principio di capacità contributiva – incisa dalla pretermissione del «contenuto reale e sostanziale» di quanto oggetto di dichiarazione – e di ragionevolezza dell’imposizione a parità di condizioni dei contribuenti. 2. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati in quanto poggiano su comuni questioni di fondo – sono destituiti di fondamento. 2.1 – Innanzitutto, va rimarcato, la disposizione di favore che viene in considerazione [secondo la quale «A decorrere dal 1° gennaio 2014 4 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, cit.] ha sostituito il previgente règime tributario dei beni in questione che contemplava una riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,38 per cento (peraltro delimitandone il godimento «per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori»; art. 56, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27). La previgenza di un trattamento di favore, e la sua (mera) sostituzione con un règime di esenzione integrale del tributo, dà allora conto delle ragioni per le quali il disposto di cui d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis, cit. (secondo il quale «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.») non abbia trovato immediata attuazione siccome (già) approvato un modello di dichiarazione (quello allegato al d.m. 30 ottobre 2012) che (sul punto) consentiva, in effetti, l’integrale emersione delle unità immobiliari da ricondurre alla categoria dei cd. beni merce (v., altresì, la l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 769, che, con riferimento alla cd. nuova Imu, ha espressamente prescritto che «Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti 5 continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.»). E, del resto, le indicazioni (così) offerte dal modello di dichiarazione rimarranno (nella sostanza) invariate sinanche nel règime impositivo della cd. nuova IMU (v., difatti, i dd.mm. 29 luglio 2022 e 24 aprile 2024). 2.2 – Tanto premesso, la Corte ha già avuto modo di rilevare che: - la finalità perseguita dal legislatore con l’agevolazione è chiaramente volta a non gravare del tributo quelle imprese rispetto alle quali il presupposto impositivo (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. in l. n. 214 del 2011, in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2) si identifica col possesso di «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» («fintanto che permanga tale destinazione»), ove, dunque, l’avvenuta realizzazione del fabbricato, e la sua permanente destinazione alla vendita, connotano il contenuto della disposizione, e lo stesso scopo di favore perseguito (Cass., 2 febbraio 2024, n. 3094); - la dichiarazione prescritta dall’art. 2, comma 5-bis, cit., integra, pertanto, elemento (procedimentale) di fattispecie imprescindibile ai fini del conseguimento dell’agevolazione, onere formale questo «espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta (v., ex plurimis, Cass., 30 marzo 2025, n. 8357; Cass., 21 dicembre 2024, n. 33777; Cass., 21 dicembre 2024, n. 33773); - la connotazione oggettiva dell’agevolazione – che predica, come anticipato, l’avvenuta realizzazione del fabbricato e la sua permanente destinazione alla vendita» - dà conto dell’onere di presentazione della 6 dichiarazione, anno per anno, venendo in considerazione, per l’appunto, «fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza» (Cass., 30 marzo 2025, n. 8357). 2.3 – In definitiva, come ben rilevato dal giudice del gravame, la prescritta dichiarazione doveva, nella fattispecie, ritenersi omessa – oltrechè in ragione della sua presentazione, in via informale, con una mera comunicazione che non poteva considerarsi sostitutiva di quella legislativamente prescritta – a riguardo del contenuto (generico) di una siffatta comunicazione (ché, per vero, la stessa trascrizione operatane in ricorso rende evidente). E va soggiunto, come si è anticipato, che – venendo in considerazione l’IMU dovuta per l’anno 2014 – alcun rilievo avrebbe potuto attribuirsi alla stessa reclamata comunicazione che, per l’appunto, era stata presentata il 30 giugno 2014 (in relazione all’anno 2013). Né può legittimamente porsi, nella fattispecie, la questione che parte ricorrente solleva con riferimento ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza a fronte di un dettato normativo che, per un verso, sottopone l’agevolazione in esame a specifiche condizioni e che, per il restante, sollecita l’adempimento diligente del contribuente in funzione del doveroso riscontro delle stesse condizioni poste a fondamento dell’esonero dal tributo. 3. – Col terzo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, cit., ed al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, sull’assunto che, ai sensi della l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 751 e 769, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’obbligo dichiarativo non risulterebbe più prescritto per i cd. beni merce a pena 7 di decadenza, così che viene in considerazione disposizione applicabile retroattivamente in ragione del principio del favor rei in quanto più favorevole al contribuente. 3.1 – Nemmeno questo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La Corte, difatti, ha già avuto modo di rilevare che l'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020 - che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni- merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5- bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo (così Cass., 21 dicembre 2024, n. 33777; v. altresì, in motivazione, Cass., 30 marzo 2025, n. 8357). In particolare, si è così rimarcato che «il riconoscimento del beneficio in esame postula l’assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato termine, che deve considerarsi perentorio anche in assenza di un’espressa indicazione della norma in tal senso, in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta (cfr. sul principio, Cass., Sez. U., 23 dicembre 2004, n. 23832; Cass., Sez. T., 9 gennaio 2004, n. 138; Cass., Sez. U., 5 giugno 1998, n. 524; Cass., Sez. I, 6 giugno 1997 n. 5074; con riferimento all’art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, v. Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15473; Cass., Sez. V, 18 novembre 2009, n. 24301, richiamate, in altro contesto normativo, ma in applicazione di un principio generale, da Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23584, nonché da Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200).»; nonché che «In tale direzione, va, infatti, riconosciuto che scopo della previsione dell’obbligo dichiarativo è quello di porre l’ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà 8 contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell’amministrazione pubblica e che giustificano il riconoscimento della natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine (cfr., sul punto, Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200 cit.). Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge va, pertanto, considerato un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto disposizioni che operano eccezioni rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica (così Cass. Sez. T., 17 febbraio 2022, n. 5191 cit., nonché anche da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. U., 15 ottobre 2024, n. 26774), per cui la specifica indicazione normativa, la quale – come detto - subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento ed altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati.» (così Cass., 21 dicembre 2024, n. 33777, cit.). 4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate € 9 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato Anita Russo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 1347/2022, depositata il 3 febbraio 2022, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da Aldebaran S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2014. 1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che ai fini del godimento dell’agevolazione prevista per i cd. beni-merce (d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124), la prescritta dichiarazione rivestiva natura costitutiva trattandosi di «un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può [essere] sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.». 2. – Aldebaran S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di Napoli resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e 3 falsa applicazione del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124, assumendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva presupposto, ai fini dell’agevolazione in contestazione, la presentazione di una dichiarazione secondo l’approvato (ed insussistente ratione temporis) modello ministeriale, con ciò senza considerare che una dichiarazione era stata pur sempre presentata (con trasmissione, a mezzo pec, il 30 giugno 2014) e che non erano state apportate al modello di dichiarazione vigente (approvato nel 2012) «le necessarie modifiche per indicare i beni merce, sottoposti ad esenzione IMU con norma introdotta nel successivo 2013.». Soggiunge la ricorrente che, ad ogni modo, il Comune di Napoli era a conoscenza (sin dalla citata data del 30 giugno 2014) «della qualità di Beni merce degli immobili di cui è causa, come dichiaratogli dal contribuente a mezzo pec.». 1.1 – Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, cit., ed agli artt. 3 e 53 Cost., sull’assunto che – nei termini in cui il giudice del gravame aveva ritenuto assorbente l’inosservanza del requisito formale della dichiarazione – doveva ritenersi violato il principio di «prevalenza della sostanza sulla forma (Cassazione n.23549/19)» con conseguente violazione del principio di capacità contributiva – incisa dalla pretermissione del «contenuto reale e sostanziale» di quanto oggetto di dichiarazione – e di ragionevolezza dell’imposizione a parità di condizioni dei contribuenti. 2. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati in quanto poggiano su comuni questioni di fondo – sono destituiti di fondamento. 2.1 – Innanzitutto, va rimarcato, la disposizione di favore che viene in considerazione [secondo la quale «A decorrere dal 1° gennaio 2014 4 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, cit.] ha sostituito il previgente règime tributario dei beni in questione che contemplava una riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,38 per cento (peraltro delimitandone il godimento «per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori»; art. 56, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27). La previgenza di un trattamento di favore, e la sua (mera) sostituzione con un règime di esenzione integrale del tributo, dà allora conto delle ragioni per le quali il disposto di cui d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis, cit. (secondo il quale «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.») non abbia trovato immediata attuazione siccome (già) approvato un modello di dichiarazione (quello allegato al d.m. 30 ottobre 2012) che (sul punto) consentiva, in effetti, l’integrale emersione delle unità immobiliari da ricondurre alla categoria dei cd. beni merce (v., altresì, la l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 769, che, con riferimento alla cd. nuova Imu, ha espressamente prescritto che «Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti 5 continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.»). E, del resto, le indicazioni (così) offerte dal modello di dichiarazione rimarranno (nella sostanza) invariate sinanche nel règime impositivo della cd. nuova IMU (v., difatti, i dd.mm. 29 luglio 2022 e 24 aprile 2024). 2.2 – Tanto premesso, la Corte ha già avuto modo di rilevare che: - la finalità perseguita dal legislatore con l’agevolazione è chiaramente volta a non gravare del tributo quelle imprese rispetto alle quali il presupposto impositivo (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. in l. n. 214 del 2011, in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2) si identifica col possesso di «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» («fintanto che permanga tale destinazione»), ove, dunque, l’avvenuta realizzazione del fabbricato, e la sua permanente destinazione alla vendita, connotano il contenuto della disposizione, e lo stesso scopo di favore perseguito (Cass., 2 febbraio 2024, n. 3094); - la dichiarazione prescritta dall’art. 2, comma 5-bis, cit., integra, pertanto, elemento (procedimentale) di fattispecie imprescindibile ai fini del conseguimento dell’agevolazione, onere formale questo «espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta (v., ex plurimis, Cass., 30 marzo 2025, n. 8357; Cass., 21 dicembre 2024, n. 33777; Cass., 21 dicembre 2024, n. 33773); - la connotazione oggettiva dell’agevolazione – che predica, come anticipato, l’avvenuta realizzazione del fabbricato e la sua permanente destinazione alla vendita» - dà conto dell’onere di presentazione della 6 dichiarazione, anno per anno, venendo in considerazione, per l’appunto, «fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza» (Cass., 30 marzo 2025, n. 8357). 2.3 – In definitiva, come ben rilevato dal giudice del gravame, la prescritta dichiarazione doveva, nella fattispecie, ritenersi omessa – oltrechè in ragione della sua presentazione, in via informale, con una mera comunicazione che non poteva considerarsi sostitutiva di quella legislativamente prescritta – a riguardo del contenuto (generico) di una siffatta comunicazione (ché, per vero, la stessa trascrizione operatane in ricorso rende evidente). E va soggiunto, come si è anticipato, che – venendo in considerazione l’IMU dovuta per l’anno 2014 – alcun rilievo avrebbe potuto attribuirsi alla stessa reclamata comunicazione che, per l’appunto, era stata presentata il 30 giugno 2014 (in relazione all’anno 2013). Né può legittimamente porsi, nella fattispecie, la questione che parte ricorrente solleva con riferimento ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza a fronte di un dettato normativo che, per un verso, sottopone l’agevolazione in esame a specifiche condizioni e che, per il restante, sollecita l’adempimento diligente del contribuente in funzione del doveroso riscontro delle stesse condizioni poste a fondamento dell’esonero dal tributo. 3. – Col terzo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, cit., ed al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, sull’assunto che, ai sensi della l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 751 e 769, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’obbligo dichiarativo non risulterebbe più prescritto per i cd. beni merce a pena 7 di decadenza, così che viene in considerazione disposizione applicabile retroattivamente in ragione del principio del favor rei in quanto più favorevole al contribuente. 3.1 – Nemmeno questo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La Corte, difatti, ha già avuto modo di rilevare che l'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020 - che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni- merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5- bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo (così Cass., 21 dicembre 2024, n. 33777; v. altresì, in motivazione, Cass., 30 marzo 2025, n. 8357). In particolare, si è così rimarcato che «il riconoscimento del beneficio in esame postula l’assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato termine, che deve considerarsi perentorio anche in assenza di un’espressa indicazione della norma in tal senso, in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta (cfr. sul principio, Cass., Sez. U., 23 dicembre 2004, n. 23832; Cass., Sez. T., 9 gennaio 2004, n. 138; Cass., Sez. U., 5 giugno 1998, n. 524; Cass., Sez. I, 6 giugno 1997 n. 5074; con riferimento all’art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, v. Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15473; Cass., Sez. V, 18 novembre 2009, n. 24301, richiamate, in altro contesto normativo, ma in applicazione di un principio generale, da Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23584, nonché da Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200).»; nonché che «In tale direzione, va, infatti, riconosciuto che scopo della previsione dell’obbligo dichiarativo è quello di porre l’ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà 8 contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell’amministrazione pubblica e che giustificano il riconoscimento della natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine (cfr., sul punto, Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200 cit.). Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge va, pertanto, considerato un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto disposizioni che operano eccezioni rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica (così Cass. Sez. T., 17 febbraio 2022, n. 5191 cit., nonché anche da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. U., 15 ottobre 2024, n. 26774), per cui la specifica indicazione normativa, la quale – come detto - subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento ed altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati.» (così Cass., 21 dicembre 2024, n. 33777, cit.). 4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate € 9 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto