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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 656/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 656 /2025 tra le parti:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Vezzosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rosati Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come da note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10-11/05/2025 in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 15/05/2025 di prima comparizione delle parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 19/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 di 5 Con ricorso depositato il 15/05/2025, ed hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Firenze in data 18/07/2004.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno integrato il ricorso, indicando i dati sulla situazione economica richiesti nel decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti, hanno insistito nell'accoglimento dello stesso e confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa n. cronol. 4678/2023 del 25/08/2023, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori
, nato il [...], e nata il [...], al loro collocamento e mantenimento, rileva Per_1 Per_2 il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dei minori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore;
parimenti deve ravvisarsi la conformità all' art. 337-septies c.c., delle pattuizioni raggiunte in merito al contributo da versare per il mantenimento del figlio , nato il [...], Per_3
maggiorenne non indipendente economicamente.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei figli che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Anche in relazione all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine al versamento da parte di
[...] ell'assegno divorzile una tantum in favore della moglie rileva Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 5 il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate che appaiano conformi ai criteri di cui all'art. 5 commi 6 e 8 della L. n. 898/1970.
In particolare, tenuto conto di quanto allegato dalle parti e delle loro condizioni economiche, così come risultanti dai documenti prodotti, è da ritenersi equa la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum nella misura concordata.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
d sposati a Firenze il 18/07/2004, con atto trascritto nel registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 263, parte II, Serie A, anno 2004, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Prato al n. 169, parte II, Serie B, anno 2004;
B) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone che:
1) I figli minori e restano affidati in modo condiviso ai genitori. Per_1 Per_2
e rimarranno a vivere con la madre nella casa già familiare sita in Prato in Via Per_1 Per_2
L. A. Muratori n. 3 interno 3, (identificato al Catasto Fabbricati al fg. 53, part.644, sub 5), di proprietà esclusiva della sig.ra vi tornerà a vivere al suo rientro dall'anno Pt_2 Per_1
scolastico frequentato negli Stati Uniti. Anche il figlio maggiorenne , studente non Per_3
autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre nella casa familiare;
2) I genitori concordano il seguente calendario di visite e frequentazioni del padre con la figlia minore : a) ogni settimana per una sera dalle ore 20,00 fino alle 22,00, prendendola e Per_2
riportandola alla madre;
b) a fine settimana alternato con la madre dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
prendendola e riportandola alla madre;
c) per una settimana consecutiva durante le festività natalizie alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno con la madre, per Pasqua o Pasquetta alternati con la madre ogni anno, per modo che la bambina trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro alternando le due giornate per l'anno successivo, due settimane consecutive nel mese di agosto da concordare ogni anno con la madre entro il 30 Maggio, per le altre festività e per il giorno del compleanno seguendo il criterio di alternanza con la madre;
I tempi di permanenza sopra previsti potranno essere modificati tenuto conto dei loro impegni lavorativi e delle esigenze della minore salvo preventivo accordo dei genitori. Il padre vedrà
i figli e in base ad accordi direttamente presi con loro in modo da garantire la Per_3 Per_1
sua presenza significativa e costante. Il padre trascorrerà le due settimane consecutive nel mese di agosto con la figlia usufruendo a sua volta della soluzione di villeggiatura Per_2
Pag. 3 di 5 scelta dalla madre, e pagata con il contributo da lui versato per tale causa, regolamentato al punto 3.
3) A titolo di concorso al mantenimento dei tre figli il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1
la somma mensile di 2.400,00 euro (800,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese a decorrere da Giugno 2025, automaticamente rivalutabile in base all'indice
ISTAT a partire da Giugno 2026 con base Giugno 2025; detta somma sarà corrisposta per intero alla sig.ra per i mesi in cui i due figli maggiori, e quando Pt_2 Per_3 Per_1
maggiore di età, abiteranno stabilmente presso di lei;
i genitori si riservano di valutare la dazione diretta integrale e/o parziale ai figli maggiorenni di tale importo qualora gli stessi cessino di vivere stabilmente con la madre.
Il padre, inoltre, si impegna a corrispondere le spese straordinarie dei figli nella misura del
100% secondo elenco e modalità previste dal Protocollo attualmente in vigore presso il
Tribunale di Prato (all. 23) che le parti dichiarano di conoscere e continuerà a farsi carico del costo dell'abbonamento Netflix e Sky che serve la casa familiare e degli abbonamenti telefonici dei tre figli.
Il sig. sosterrà nella misura del 100% anche le spese per l'attività di equitazione Pt_1
(compresi corsi e gare) dalla figlia -attualmente sospesa per sua volontà ma da lei Per_2
praticata in passato e nella eventualità che ella volesse riprenderla-, le spese per rette di iscrizione a corsi universitari, stage di studio o formativi in favore dei tre figli e le spese anche di alloggio per trasferte di studi anche all'estero dei figli.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente nell'an ed nel quantum dai sigg.ri e e/o, quando saranno maggiorenni, direttamente con i Pt_1 Pt_2
figli.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra fino all'anno 2029 l'importo di Parte_1 Parte_2
Euro 8.000,00.= ogni anno per le spese relative alle vacanze estive dei figli.
4) I sigg. e concordano, altresì, ai sensi dell'art. 5, comma Parte_1 Parte_2
8, della L. 898/1970 e seguenti la corresponsione di un una tantum da parte del sig. lla Pt_1
sig.ra nella somma di euro 100.000,00 (centomila euro) subordinatamente alla Pt_2
dichiarazione espressa di equità richiesta ex art. 5 comma 8 legge 898/1970, da corrispondere in due rate di 50.000,00 euro ciascuna, la prima delle quali entro e non oltre 10 giorni dal passaggio in giudicato della emettenda sentenza di divorzio e la seconda entro e non oltre il
31.12.2025;
5) il sig. conferma l'impegno già assunto con l'accordo di separazione di Parte_1
accollarsi, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione, il debito nascente dal mutuo a suo
Pag. 4 di 5 tempo contratto congiuntamente con la sig.ra di cui in premessa. Stante l'accordo Pt_2
raggiunto fra loro riguardo alla previsione ed ai tempi di pagamento della una tantum a favore della signora, di cui al punto che precede, a novazione degli accordi raggiunti in sede di separazione circa la modalità di pagamento ed il tempo di estinzione del mutuo suddetto, i sigg.ri e convengono che il sig. continuerà a pagare puntualmente, Pt_1 Pt_2 Pt_1
direttamente ed integralmente a le rate mensili del mutuo secondo le Controparte_1 scadenze fissate nel contratto di mutuo, fino all'estinzione dello stesso ferma la facoltà del sig. i estinguere anticipatamente il debito in parte o totalmente;
Pt_1
6) i sigg.ri e si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo del passaporto Pt_1 Pt_2
o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori e . Si Per_1 Per_2
impegnano a prestare il necessario consenso a pronta richiesta.
7) sigg.ri concordano che il sig. itirerà dalla casa familiare il pianoforte, Pt_1 Pt_2 Pt_1
quadro autore CO Angeli, quadri appartenenti alla propria famiglia, entro e non oltre 2 anni dalla emettenda sentenza di divorzio. 8) I sigg.ri sosterranno ciascuno Pt_1 Pt_2
le spese legali per l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, richiesta ai rispettivi avvocati.
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze, nonché all'ufficiale di stato civile del
Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
D) nulla sulle spese.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Giulia Simoni dott.ssa Lucia Schiaretti
Pag. 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 656 /2025 tra le parti:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Vezzosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rosati Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come da note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10-11/05/2025 in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 15/05/2025 di prima comparizione delle parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 19/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 di 5 Con ricorso depositato il 15/05/2025, ed hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Firenze in data 18/07/2004.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno integrato il ricorso, indicando i dati sulla situazione economica richiesti nel decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti, hanno insistito nell'accoglimento dello stesso e confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa n. cronol. 4678/2023 del 25/08/2023, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori
, nato il [...], e nata il [...], al loro collocamento e mantenimento, rileva Per_1 Per_2 il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dei minori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore;
parimenti deve ravvisarsi la conformità all' art. 337-septies c.c., delle pattuizioni raggiunte in merito al contributo da versare per il mantenimento del figlio , nato il [...], Per_3
maggiorenne non indipendente economicamente.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei figli che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Anche in relazione all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine al versamento da parte di
[...] ell'assegno divorzile una tantum in favore della moglie rileva Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 5 il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate che appaiano conformi ai criteri di cui all'art. 5 commi 6 e 8 della L. n. 898/1970.
In particolare, tenuto conto di quanto allegato dalle parti e delle loro condizioni economiche, così come risultanti dai documenti prodotti, è da ritenersi equa la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum nella misura concordata.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
d sposati a Firenze il 18/07/2004, con atto trascritto nel registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 263, parte II, Serie A, anno 2004, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Prato al n. 169, parte II, Serie B, anno 2004;
B) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone che:
1) I figli minori e restano affidati in modo condiviso ai genitori. Per_1 Per_2
e rimarranno a vivere con la madre nella casa già familiare sita in Prato in Via Per_1 Per_2
L. A. Muratori n. 3 interno 3, (identificato al Catasto Fabbricati al fg. 53, part.644, sub 5), di proprietà esclusiva della sig.ra vi tornerà a vivere al suo rientro dall'anno Pt_2 Per_1
scolastico frequentato negli Stati Uniti. Anche il figlio maggiorenne , studente non Per_3
autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre nella casa familiare;
2) I genitori concordano il seguente calendario di visite e frequentazioni del padre con la figlia minore : a) ogni settimana per una sera dalle ore 20,00 fino alle 22,00, prendendola e Per_2
riportandola alla madre;
b) a fine settimana alternato con la madre dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
prendendola e riportandola alla madre;
c) per una settimana consecutiva durante le festività natalizie alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno con la madre, per Pasqua o Pasquetta alternati con la madre ogni anno, per modo che la bambina trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro alternando le due giornate per l'anno successivo, due settimane consecutive nel mese di agosto da concordare ogni anno con la madre entro il 30 Maggio, per le altre festività e per il giorno del compleanno seguendo il criterio di alternanza con la madre;
I tempi di permanenza sopra previsti potranno essere modificati tenuto conto dei loro impegni lavorativi e delle esigenze della minore salvo preventivo accordo dei genitori. Il padre vedrà
i figli e in base ad accordi direttamente presi con loro in modo da garantire la Per_3 Per_1
sua presenza significativa e costante. Il padre trascorrerà le due settimane consecutive nel mese di agosto con la figlia usufruendo a sua volta della soluzione di villeggiatura Per_2
Pag. 3 di 5 scelta dalla madre, e pagata con il contributo da lui versato per tale causa, regolamentato al punto 3.
3) A titolo di concorso al mantenimento dei tre figli il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1
la somma mensile di 2.400,00 euro (800,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese a decorrere da Giugno 2025, automaticamente rivalutabile in base all'indice
ISTAT a partire da Giugno 2026 con base Giugno 2025; detta somma sarà corrisposta per intero alla sig.ra per i mesi in cui i due figli maggiori, e quando Pt_2 Per_3 Per_1
maggiore di età, abiteranno stabilmente presso di lei;
i genitori si riservano di valutare la dazione diretta integrale e/o parziale ai figli maggiorenni di tale importo qualora gli stessi cessino di vivere stabilmente con la madre.
Il padre, inoltre, si impegna a corrispondere le spese straordinarie dei figli nella misura del
100% secondo elenco e modalità previste dal Protocollo attualmente in vigore presso il
Tribunale di Prato (all. 23) che le parti dichiarano di conoscere e continuerà a farsi carico del costo dell'abbonamento Netflix e Sky che serve la casa familiare e degli abbonamenti telefonici dei tre figli.
Il sig. sosterrà nella misura del 100% anche le spese per l'attività di equitazione Pt_1
(compresi corsi e gare) dalla figlia -attualmente sospesa per sua volontà ma da lei Per_2
praticata in passato e nella eventualità che ella volesse riprenderla-, le spese per rette di iscrizione a corsi universitari, stage di studio o formativi in favore dei tre figli e le spese anche di alloggio per trasferte di studi anche all'estero dei figli.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente nell'an ed nel quantum dai sigg.ri e e/o, quando saranno maggiorenni, direttamente con i Pt_1 Pt_2
figli.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra fino all'anno 2029 l'importo di Parte_1 Parte_2
Euro 8.000,00.= ogni anno per le spese relative alle vacanze estive dei figli.
4) I sigg. e concordano, altresì, ai sensi dell'art. 5, comma Parte_1 Parte_2
8, della L. 898/1970 e seguenti la corresponsione di un una tantum da parte del sig. lla Pt_1
sig.ra nella somma di euro 100.000,00 (centomila euro) subordinatamente alla Pt_2
dichiarazione espressa di equità richiesta ex art. 5 comma 8 legge 898/1970, da corrispondere in due rate di 50.000,00 euro ciascuna, la prima delle quali entro e non oltre 10 giorni dal passaggio in giudicato della emettenda sentenza di divorzio e la seconda entro e non oltre il
31.12.2025;
5) il sig. conferma l'impegno già assunto con l'accordo di separazione di Parte_1
accollarsi, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione, il debito nascente dal mutuo a suo
Pag. 4 di 5 tempo contratto congiuntamente con la sig.ra di cui in premessa. Stante l'accordo Pt_2
raggiunto fra loro riguardo alla previsione ed ai tempi di pagamento della una tantum a favore della signora, di cui al punto che precede, a novazione degli accordi raggiunti in sede di separazione circa la modalità di pagamento ed il tempo di estinzione del mutuo suddetto, i sigg.ri e convengono che il sig. continuerà a pagare puntualmente, Pt_1 Pt_2 Pt_1
direttamente ed integralmente a le rate mensili del mutuo secondo le Controparte_1 scadenze fissate nel contratto di mutuo, fino all'estinzione dello stesso ferma la facoltà del sig. i estinguere anticipatamente il debito in parte o totalmente;
Pt_1
6) i sigg.ri e si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo del passaporto Pt_1 Pt_2
o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori e . Si Per_1 Per_2
impegnano a prestare il necessario consenso a pronta richiesta.
7) sigg.ri concordano che il sig. itirerà dalla casa familiare il pianoforte, Pt_1 Pt_2 Pt_1
quadro autore CO Angeli, quadri appartenenti alla propria famiglia, entro e non oltre 2 anni dalla emettenda sentenza di divorzio. 8) I sigg.ri sosterranno ciascuno Pt_1 Pt_2
le spese legali per l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, richiesta ai rispettivi avvocati.
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze, nonché all'ufficiale di stato civile del
Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
D) nulla sulle spese.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Giulia Simoni dott.ssa Lucia Schiaretti
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