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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1270 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Nicotera, via Foschea, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonino Cosentino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez, n. 1/i, presso l'avv. Mariarosaria
Minniti (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239000603400000,
1 notificatole il 29.05.2023, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920120000389591000 (preteso a titolo di contributi modello DM/10), asseritamente mai ricevuto. La ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa contributiva in ragione dell'intervento della prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare per tutti i motivi di opposizione come sopra spiegati che non sono stati posti in essere atti interruttivi e dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalle parti resistenti opposti con il presente ricorso, ed indicati nella intimazione di pagamento n. 13920239000603400 000, emessa da
[...]
(cartella 43920120000389591000), anche a decorrere dalla eventuale notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento, dichiarando l'illegittimità anche di ogni atto presupposto o consequenziale. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 CP_2 le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'intimazione di pagamento opposta, in ragione dell'intervenuta estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art.
3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. Premettendo la validità della notifica dell'avviso di addebito prodromico all'atto di pagamento impugnata, che – secondo quanto documentato dall'Ente previdenziale – è avvenuta l'8.06.2012, le doglianze di parte ricorrente non possono accogliersi perché nel tempo, la ricorrente ha ricevuto ulteriori atti di pagamento contenenti l'avviso di addebito contestato.
5. Il ha, infatti, provato di aver notificato (senza trovare contestazioni dalla ricorrente, a CP_5 riguardo) alla ricorrente degli atti di pagamento, tutti contenenti l'avviso di addebito n. 43920120000389591000, secondo l'indicazione di seguito fornita:
- preavviso di fermo amministrativo n. 139802013000000960000, notificato il 23.04.2013;
- intimazione di pagamento n. 13920169002135704000, notificata il 27.06.2017;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179001197490000, notificata il 15.09.2017;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000199284000, notificata il 29.10.2021.
6. Pertanto, il termine quinquennale di prescrizione non risulta decorso, perché dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 43920120000389591000 a quella della notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di odierna impugnazione, sono stati notificati alla ricorrente degli atti di pagamento ritenuti interruttivi del termine di prescrizione.
7. Per le ragioni sopra esposte, nessuna estinzione può essere dichiarata nel caso di specie e, il ricorso, va pertanto rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, Parte_1 oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti di;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, Parte_1 oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti di . CP_2
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Nicotera, via Foschea, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonino Cosentino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez, n. 1/i, presso l'avv. Mariarosaria
Minniti (PEC: che la rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239000603400000,
1 notificatole il 29.05.2023, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920120000389591000 (preteso a titolo di contributi modello DM/10), asseritamente mai ricevuto. La ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa contributiva in ragione dell'intervento della prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare per tutti i motivi di opposizione come sopra spiegati che non sono stati posti in essere atti interruttivi e dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalle parti resistenti opposti con il presente ricorso, ed indicati nella intimazione di pagamento n. 13920239000603400 000, emessa da
[...]
(cartella 43920120000389591000), anche a decorrere dalla eventuale notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento, dichiarando l'illegittimità anche di ogni atto presupposto o consequenziale. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 CP_2 le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dall'intimazione di pagamento opposta, in ragione dell'intervenuta estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art.
3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. Premettendo la validità della notifica dell'avviso di addebito prodromico all'atto di pagamento impugnata, che – secondo quanto documentato dall'Ente previdenziale – è avvenuta l'8.06.2012, le doglianze di parte ricorrente non possono accogliersi perché nel tempo, la ricorrente ha ricevuto ulteriori atti di pagamento contenenti l'avviso di addebito contestato.
5. Il ha, infatti, provato di aver notificato (senza trovare contestazioni dalla ricorrente, a CP_5 riguardo) alla ricorrente degli atti di pagamento, tutti contenenti l'avviso di addebito n. 43920120000389591000, secondo l'indicazione di seguito fornita:
- preavviso di fermo amministrativo n. 139802013000000960000, notificato il 23.04.2013;
- intimazione di pagamento n. 13920169002135704000, notificata il 27.06.2017;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179001197490000, notificata il 15.09.2017;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000199284000, notificata il 29.10.2021.
6. Pertanto, il termine quinquennale di prescrizione non risulta decorso, perché dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 43920120000389591000 a quella della notifica dell'intimazione di pagamento, oggetto di odierna impugnazione, sono stati notificati alla ricorrente degli atti di pagamento ritenuti interruttivi del termine di prescrizione.
7. Per le ragioni sopra esposte, nessuna estinzione può essere dichiarata nel caso di specie e, il ricorso, va pertanto rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, Parte_1 oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti di;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, Parte_1 oltre accessori di legge, da corrispondere nei confronti di . CP_2
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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