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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LL EL CA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1411/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Arianna Mazzone giusta procura in atti ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariateresa Nasso, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 31/10/2024 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
495/2024 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (09.11.2023), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”; 2) “Condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento dalla data della proposizione della domanda , ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
01/07/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Insufficienza renale cronica V stadio in trattamento emodialitico iterativo con ritmo quadri-settimanale. Presenta anemia secondaria ipocromica- microcitica di grado marcato e resistente al trattamento multifarmacologico con grave astenia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il sussistere del requisito sanitario per il riconoscimento del “diritto all'indennità di accompagnamento dal 01.03.2025”
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua
Pag. 2 di 5 delle valutazioni resi dalla dott.ssa , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità
d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell , al pagamento CP_1
della provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell all'erogazione della CP_1
prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse
Pag. 3 di 5 nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come nella fase di ATP, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte CP_1
sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata a [...] il Parte_1
Pag. 4 di 5 15/05/1965], a decorrere dal 01/03/2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LL EL CA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1411/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Arianna Mazzone giusta procura in atti ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariateresa Nasso, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 31/10/2024 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
495/2024 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa (09.11.2023), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”; 2) “Condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento dalla data della proposizione della domanda , ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
01/07/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Insufficienza renale cronica V stadio in trattamento emodialitico iterativo con ritmo quadri-settimanale. Presenta anemia secondaria ipocromica- microcitica di grado marcato e resistente al trattamento multifarmacologico con grave astenia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il sussistere del requisito sanitario per il riconoscimento del “diritto all'indennità di accompagnamento dal 01.03.2025”
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua
Pag. 2 di 5 delle valutazioni resi dalla dott.ssa , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità
d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell , al pagamento CP_1
della provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell all'erogazione della CP_1
prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse
Pag. 3 di 5 nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come nella fase di ATP, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte CP_1
sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata a [...] il Parte_1
Pag. 4 di 5 15/05/1965], a decorrere dal 01/03/2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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