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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2024, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
29.02.2024, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 12488/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: spettanze;
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello, presso il cui studio legale sito in Napoli al vico
Latilla n. 18 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla CP_1 via Donnalbina n. 28;
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI: condannare la alla corresponsione della somma di € CP_1
25.694,03 o di quella maggiore/minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.7.2022, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della a far data dal 08.06.2019, quando venne assunta CP_1 in qualità di cameriera di sala, inquadrata al 7^ livello del CCNL per i dipendenti del settore
1 pubblici esercizi, con sede di lavoro presso il ristorante “ ” sito in Organizzazione_1
Napoli alla via Donnalbina n. 28.
Deduceva di aver sempre rispettato le direttive impartite dai titolari della convenuta, sigg.ri , , , . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
Contestava di aver osservato, a differenza della formalizzazione del rapporto con orario part- time al 30%, turni quotidiani prestabiliti secondo il seguente orario: alternativamente, il primo turno dalle 11.00 alle 15.30, oppure il secondo turno dalle 19.00 alle 23.30, con giorno di riposo il mercoledì; con giornate di sabato e domenica sempre lavorative.
Chiariva che in coincidenza con l'inizio della emergenza epidemiologica da Covid 19 era stata collocata in cassa integrazione guadagni, prestando attività lavorativa nei soli mesi di agosto e settembre 2020, come indicato nei conteggi.
Aggiungeva che la retribuzione mensile percepita è stata pari ad € 800,00, inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di settore per la quantità oraria della prestazione effettivamente prestata;
e che nel periodo di CIG ha percepito l'importo mensile di € 175,00, inferiore al dovuto in virtù di un inquadramento contrattuale per un numero di ore settimanali inferiore a quello reale.
Lamentava, infine, di essersi dimessa con preavviso il 18.11.2021 e di non aver ricevuto il pagamento di 13^ e 14^ mensilità, delle differenze retributive relative alle ferie, né del trattamento di fine rapporto. E di essere, pertanto, creditrice della somma complessiva lorda di € 25.694,03, così come risulta dal conteggio allegato al ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, la per sentirla condannare al pagamento della CP_1 predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, a mezzo notifica con pec del 14.8.2022, la non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale articolata, all'udienza del 25.1.2024, all'esito della discussione orale sulle conclusioni illustrate nelle note, il Giudice invitava parte diligente al deposito di nuovi conteggi riparametrati tenuto conto di un orario lavorativo part-time di 26 ore settimanali.
L'udienza del 29.2.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note;
lette le note sostitutive dell'udienza ed acquisiti i nuovi conteggi, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla motivazione.
Occorre premettere che la contumacia della non genera una situazione di CP_1 esonero della ricorrente dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati ex art. 115, comma 1, ed art. 416, comma
2 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24885/2014: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
Più recentemente, è stato ribadito che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (cfr. Cass n. 14372/2023).
Tuttavia, la ricorrente ha in gran parte assolto all'onere ex art. 2697 c.c. alla luce delle prove raccolte in giudizio.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. le buste paga e le comunicazioni Unilav) emerge un complessivo quadro probatorio che conferma integralmente le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso;
ossia l'espletamento da parte della sig.ra nel periodo dal Pt_1
08.06.2019 fino al 18.11.2021, di mansioni di cameriera di sala, formalmente inquadrata al 7° livello del CCNL del settore pubblici esercizi alle dipendenze della CP_1
La ricorrente lamentava, tuttavia, di aver osservato un orario lavorativo superiore a quello part time al 30% (ossia di 12 ore settimanali) riportato nel contratto di assunzione e nelle buste paga;
sostenendo di aver lavorato per 26 ore settimanali.
Veniva, quindi, espletata prova testimoniale.
Il teste (a conoscenza diretta dei fatti di causa) rispondeva: “conosco i Testimone_1 fatti di causa in quanto anche io ho lavorato alle dipendenze della per circa 10 CP_1 anni, fino al dicembre 2021 presso la sede principale sita in via Nuova Agnano n. 64/70 denominata . In verità, lavoravo anche come extra presso la ulteriore sede ristorante Org_2
“ ” sito in Napoli al largo Donnalbina, quasi tutte le domeniche Organizzazione_1 per il pranzo. ADR La ricorrente lavorava stabilmente presso la “ ” e Org_1 Org_1 faceva giornate extra al ristorante , perché spesso mancava il personale a Org_2
Fuorigrotta. La ho conosciuta tra il 2018/2019 circa , svolgeva mansioni di cameriera di sala. ADR La ricorrente alla trattoria da IE lavorava sia per il pranzo che per la cena;
la vedevo la domenica nel doppio turno. Io arrivavo alle 11, ma lei era già al lavoro;
finivo verso le 18/18:30, ma la ricorrente continuava a lavorare per il servizio serale. ADR
Quando lei veniva al VIT VIT, in partica circa 3 o 4 volte alla settimana, la ho vista lavorare dalle 10 alle 17 senza pausa;
io all'epoca lavoravo dalle 10 alla chiusura serale. ADR I predetti ristoranti erano sempre aperti anche nel periodo estivo o natalizio. Forse solo il 25 dicembre la sede di Fuorigrotta era chiusa. ADR Facevamo a turno per le ferie, ma non so precisare quanti giorni di ferie abbia fruito la ricorrente . ADR Il mio rapporto è cessato prima di quello della ricorrente, per cui nulla so in ordine al suo t.f.r.”
Ritiene il giudicante che il testimone abbia confermato in modo convincente l'espletamento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità orarie (ossia, 26 ore di lavoro settimanale) specificate in ricorso.
Non risulta, invece, fondato il capo di domanda concernente le ferie.
3 Dalla lettura del ricorso non si comprende se la ricorrente lamenti la mancata fruizione integrale delle ferie (non è dedotto per quanti giorni ne avrebbe fruito a fronte dei 26 previsti da contratto) oppure il mancato pagamento delle ferie laddove fruite.
Non avendo dimostrato di aver effettivamente lavorato nei giorni previsti per le ferie, il relativo credito non può essere riconosciuto (Cass. lav., 26/05/2020, n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”).
Sul punto l'istruttoria non ha chiarito nulla, se si considera quanto dichiarato dal teste
(“…Facevamo a turno per le ferie, ma non so precisare quanti giorni di ferie abbia fruito la ricorrente ….”).
3. Ciò detto, evidentemente, sarebbe spettato alla in virtù di una CP_1 generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti della propria dipendente.
La sig.ra deduceva di non aver percepito nulla a titolo di 13^ e 14^ mensilità, Pt_1 nonché t.f.r.; e nessuna prova del pagamento è stata fornita dalla società, rimasta contumace.
Al fine di quantificare le differenze retributive maturate vanno condivisi i conteggi contabili depositati dall'attrice in data 11.2.2024, in quanto sono formalmente corretti ed immuni da vizi ed errori.
In base agli stessi - e decurtato quanto richiesto a titolo di ferie, per le ragioni sopra precisate - risulta un credito lordo in favore della ricorrente pari alla complessiva somma di €
8.711,88, così determinata: € 4.259,98 a titolo di retribuzione;
€ 1.501,85 ed € 1.501,85 a titolo di 13^ e 14^ mensilità; ed € 1.448,20 a titolo di t.f.r.
Sulle singole componenti del credito, annualmente rivalutate, sono dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale dalla data di maturazione delle stesse al saldo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la in persona del legale rapp.te p.t. va condannata al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma lorda di € 8.711,88; oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate Pt_1 dalla data di maturazione delle singole voci del credito al saldo effettivo.
4. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un mezzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura media, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
4
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma lorda di Parte_1
€ 8.711,88, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo;
• compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in
€ 2.694,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Rosario Schiano Lomoriello.
Così deciso in Napoli, il 01.3.2024.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
29.02.2024, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 12488/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: spettanze;
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello, presso il cui studio legale sito in Napoli al vico
Latilla n. 18 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla CP_1 via Donnalbina n. 28;
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI: condannare la alla corresponsione della somma di € CP_1
25.694,03 o di quella maggiore/minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.7.2022, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della a far data dal 08.06.2019, quando venne assunta CP_1 in qualità di cameriera di sala, inquadrata al 7^ livello del CCNL per i dipendenti del settore
1 pubblici esercizi, con sede di lavoro presso il ristorante “ ” sito in Organizzazione_1
Napoli alla via Donnalbina n. 28.
Deduceva di aver sempre rispettato le direttive impartite dai titolari della convenuta, sigg.ri , , , . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
Contestava di aver osservato, a differenza della formalizzazione del rapporto con orario part- time al 30%, turni quotidiani prestabiliti secondo il seguente orario: alternativamente, il primo turno dalle 11.00 alle 15.30, oppure il secondo turno dalle 19.00 alle 23.30, con giorno di riposo il mercoledì; con giornate di sabato e domenica sempre lavorative.
Chiariva che in coincidenza con l'inizio della emergenza epidemiologica da Covid 19 era stata collocata in cassa integrazione guadagni, prestando attività lavorativa nei soli mesi di agosto e settembre 2020, come indicato nei conteggi.
Aggiungeva che la retribuzione mensile percepita è stata pari ad € 800,00, inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di settore per la quantità oraria della prestazione effettivamente prestata;
e che nel periodo di CIG ha percepito l'importo mensile di € 175,00, inferiore al dovuto in virtù di un inquadramento contrattuale per un numero di ore settimanali inferiore a quello reale.
Lamentava, infine, di essersi dimessa con preavviso il 18.11.2021 e di non aver ricevuto il pagamento di 13^ e 14^ mensilità, delle differenze retributive relative alle ferie, né del trattamento di fine rapporto. E di essere, pertanto, creditrice della somma complessiva lorda di € 25.694,03, così come risulta dal conteggio allegato al ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, la per sentirla condannare al pagamento della CP_1 predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, a mezzo notifica con pec del 14.8.2022, la non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale articolata, all'udienza del 25.1.2024, all'esito della discussione orale sulle conclusioni illustrate nelle note, il Giudice invitava parte diligente al deposito di nuovi conteggi riparametrati tenuto conto di un orario lavorativo part-time di 26 ore settimanali.
L'udienza del 29.2.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note;
lette le note sostitutive dell'udienza ed acquisiti i nuovi conteggi, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla motivazione.
Occorre premettere che la contumacia della non genera una situazione di CP_1 esonero della ricorrente dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati ex art. 115, comma 1, ed art. 416, comma
2 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24885/2014: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
Più recentemente, è stato ribadito che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (cfr. Cass n. 14372/2023).
Tuttavia, la ricorrente ha in gran parte assolto all'onere ex art. 2697 c.c. alla luce delle prove raccolte in giudizio.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. le buste paga e le comunicazioni Unilav) emerge un complessivo quadro probatorio che conferma integralmente le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso;
ossia l'espletamento da parte della sig.ra nel periodo dal Pt_1
08.06.2019 fino al 18.11.2021, di mansioni di cameriera di sala, formalmente inquadrata al 7° livello del CCNL del settore pubblici esercizi alle dipendenze della CP_1
La ricorrente lamentava, tuttavia, di aver osservato un orario lavorativo superiore a quello part time al 30% (ossia di 12 ore settimanali) riportato nel contratto di assunzione e nelle buste paga;
sostenendo di aver lavorato per 26 ore settimanali.
Veniva, quindi, espletata prova testimoniale.
Il teste (a conoscenza diretta dei fatti di causa) rispondeva: “conosco i Testimone_1 fatti di causa in quanto anche io ho lavorato alle dipendenze della per circa 10 CP_1 anni, fino al dicembre 2021 presso la sede principale sita in via Nuova Agnano n. 64/70 denominata . In verità, lavoravo anche come extra presso la ulteriore sede ristorante Org_2
“ ” sito in Napoli al largo Donnalbina, quasi tutte le domeniche Organizzazione_1 per il pranzo. ADR La ricorrente lavorava stabilmente presso la “ ” e Org_1 Org_1 faceva giornate extra al ristorante , perché spesso mancava il personale a Org_2
Fuorigrotta. La ho conosciuta tra il 2018/2019 circa , svolgeva mansioni di cameriera di sala. ADR La ricorrente alla trattoria da IE lavorava sia per il pranzo che per la cena;
la vedevo la domenica nel doppio turno. Io arrivavo alle 11, ma lei era già al lavoro;
finivo verso le 18/18:30, ma la ricorrente continuava a lavorare per il servizio serale. ADR
Quando lei veniva al VIT VIT, in partica circa 3 o 4 volte alla settimana, la ho vista lavorare dalle 10 alle 17 senza pausa;
io all'epoca lavoravo dalle 10 alla chiusura serale. ADR I predetti ristoranti erano sempre aperti anche nel periodo estivo o natalizio. Forse solo il 25 dicembre la sede di Fuorigrotta era chiusa. ADR Facevamo a turno per le ferie, ma non so precisare quanti giorni di ferie abbia fruito la ricorrente . ADR Il mio rapporto è cessato prima di quello della ricorrente, per cui nulla so in ordine al suo t.f.r.”
Ritiene il giudicante che il testimone abbia confermato in modo convincente l'espletamento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità orarie (ossia, 26 ore di lavoro settimanale) specificate in ricorso.
Non risulta, invece, fondato il capo di domanda concernente le ferie.
3 Dalla lettura del ricorso non si comprende se la ricorrente lamenti la mancata fruizione integrale delle ferie (non è dedotto per quanti giorni ne avrebbe fruito a fronte dei 26 previsti da contratto) oppure il mancato pagamento delle ferie laddove fruite.
Non avendo dimostrato di aver effettivamente lavorato nei giorni previsti per le ferie, il relativo credito non può essere riconosciuto (Cass. lav., 26/05/2020, n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”).
Sul punto l'istruttoria non ha chiarito nulla, se si considera quanto dichiarato dal teste
(“…Facevamo a turno per le ferie, ma non so precisare quanti giorni di ferie abbia fruito la ricorrente ….”).
3. Ciò detto, evidentemente, sarebbe spettato alla in virtù di una CP_1 generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti della propria dipendente.
La sig.ra deduceva di non aver percepito nulla a titolo di 13^ e 14^ mensilità, Pt_1 nonché t.f.r.; e nessuna prova del pagamento è stata fornita dalla società, rimasta contumace.
Al fine di quantificare le differenze retributive maturate vanno condivisi i conteggi contabili depositati dall'attrice in data 11.2.2024, in quanto sono formalmente corretti ed immuni da vizi ed errori.
In base agli stessi - e decurtato quanto richiesto a titolo di ferie, per le ragioni sopra precisate - risulta un credito lordo in favore della ricorrente pari alla complessiva somma di €
8.711,88, così determinata: € 4.259,98 a titolo di retribuzione;
€ 1.501,85 ed € 1.501,85 a titolo di 13^ e 14^ mensilità; ed € 1.448,20 a titolo di t.f.r.
Sulle singole componenti del credito, annualmente rivalutate, sono dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale dalla data di maturazione delle stesse al saldo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la in persona del legale rapp.te p.t. va condannata al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma lorda di € 8.711,88; oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate Pt_1 dalla data di maturazione delle singole voci del credito al saldo effettivo.
4. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un mezzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura media, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
4
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma lorda di Parte_1
€ 8.711,88, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo;
• compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in
€ 2.694,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Rosario Schiano Lomoriello.
Così deciso in Napoli, il 01.3.2024.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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