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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via degli Elci n. 60 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Gianluca Coppo che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il 31/08/1986, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma (atto n. 00877, parte 2, serie A 01, anno 1986).
Dalla unione coniugale è nata l'[...] oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
La dimora coniugale di proprietà del sig. sita in Roma, alla Via Alberobello, n. 65, int. 2, resta assegnata Parte_1
– unitamente ai mobili, arredi e pertinenze – al sig. Parte_1
Essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti l'uno dall'altra e viceversa nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento”.
1 Con note scritte depositate per l'udienza del 3.2.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui sopra e il giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale di e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Roma il 31/08/1986, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma (atto n.
00877, parte 2, serie A 01, anno 1986) alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, alla Via degli Elci n. 60 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Gianluca Coppo che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il 31/08/1986, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma (atto n. 00877, parte 2, serie A 01, anno 1986).
Dalla unione coniugale è nata l'[...] oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
La dimora coniugale di proprietà del sig. sita in Roma, alla Via Alberobello, n. 65, int. 2, resta assegnata Parte_1
– unitamente ai mobili, arredi e pertinenze – al sig. Parte_1
Essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti l'uno dall'altra e viceversa nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento”.
1 Con note scritte depositate per l'udienza del 3.2.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui sopra e il giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale di e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Roma il 31/08/1986, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma (atto n.
00877, parte 2, serie A 01, anno 1986) alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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