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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7410 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014 tra:
C.F. residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Monte Mixi n.11/a, presso lo studio dell'avvocato Marisa Bellon, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore
Parte attrice contro
C.F. , residente in [...]ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Sanluri, nel viale Rinascita n.41/b, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Congia, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
Oggetto: Responsabilità contrattuale, inadempimento, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“in principale:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento, negligenza e imperizia e dunque la conseguente responsabilità professionale del convenuto, con riferimento al
1 mandato di assistenza fiscale e tributaria svolto nell'interesse di Pt_1
[...]
in via subordinata:
2) condannare per l'effetto, il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale occorso all'attore, quantificato in € 12.133,88, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi
e sanzioni di cui all'avviso di accertamento di € 1.536,18 e al danno morale per il fermo amministrativo subito da liquidarsi dal Giudice secondo equità.
In ogni caso:
3) condannare il dott. ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o ex art. 96, CP_1
comma 3, c.p.c., al risarcimento del danno subito, in favore del sig. Pt_1 di una somma equitativamente determinata non inferiore ad €
[...]
10,000,00;
4) con vittoria di spese e compenso d'avvocato da liquidarsi secondo i parametri indicati dal D.M.55/2014 tenendo conto della complessità, della durata del procedimento e dell'importanza delle questioni trattate con distrazione delle spese e competenze in favore della scrivente legale”.
Nell'interesse di parte convenuta:
1) “in via preliminare, per le ragioni suesposte, accertare e dichiarare la prescrizione integrale e/o parziale dell'azione di responsabilità professionale avanzata;
2) nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata, rigettare totalmente e/o parzialmente le domande avverse in quanto, per le suesposte ragioni, palesemente inammissibili, nulle, illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., notificato in data 6/02/2015, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 ottenerne l'accertamento della responsabilità professionale nell'esecuzione del
2 mandato di consulenza fiscale conferitogli e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto:
- di essere titolare di un esercizio commerciale di ortofrutta;
- che nel periodo ricompreso tra il 1997 e il 2010 si era valso della consulenza fiscale del dott. ; CP_1
- che, in particolare, lo aveva assistito continuativamente per CP_1
tutti gli adempimenti di natura fiscale (quali le dichiarazioni IRPEF, IRAP e IVA) predisponendo altresì i modelli di pagamento e procedendo all'addebito sul proprio conto corrente in forza della delega conferitagli;
- che alla fine dell'anno 2010 aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (comunicazione n.011925609001, codice atto n.
30348330918) avente a oggetto la contestazione di anomalie nella dichiarazione del
Modello Unico 2009 relativa all'anno di imposta 2008 e contestuale invito al versamento di euro 5.938,57;
- che aveva prontamente informato , il quale gli aveva assicurato CP_1
che avrebbe risolto il problema;
- che, a seguito di un controllo condotto presso l'Agenzia delle Entrate, era emerso che aveva omesso di presentare il Modello Unico 2008, CP_1
relativo ai redditi del 2007, il quale gli avrebbe consentito di compensare i seguenti crediti: IRPEF 979,99, IVA 244,00, INPS 3.766,00;
- che la somma di cui era debitore era stata iscritta a ruolo con la cartella n.
n.02520110065017051 di importo pari ad euro 6.951,41;
- che l'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato ulteriori irregolarità inerenti agli anni di imposta dal 1998 al 2009, per le quali erano state emesse le seguenti cartelle:
• cartella n.02520030001353847 di € 377,89
• cartella n.02520060026024567 di € 869,52
• cartella n.02520060059256303 di € 376,26
• cartella n.02520070055227762 di € 1.704,94
• cartella n.02520070055227863 di € 2.282,70
• cartella n.02520080040741072 di € 793,72
3 • cartella n.02520090001068366 di € 1,11
- che l'importo complessivo del debito era pari a euro 10.337,47;
- che per ulteriori irregolarità, inerenti al Modello Unico 2010, gli era pervenuto un accertamento bonario con invito al pagamento della somma di euro
1.536,18, mentre con specifico riferimento all'IVA dell'anno 2010 era pervenuto un ulteriore avviso bonario per euro 549,27;
- che per far fronte al pagamento dei debiti tributari aveva chiesto a
[...]
la rateizzazione delle cartelle esattoriali con rata variabile e piano di CP_2
ammortamento sino al 10/12/2017 per complessivi euro 10.337,47 nonché della cartella esattoriale da ultimo pervenuta n. 02520110065017051, con rata variabile e piano di ammortamento sino al 10/09/2016, per complessivi euro 632,22;
- che tramite l'Agenzia delle Entrate aveva rateizzato l'importo di euro
1.536,16, nonché l'ulteriore somma di euro 549,27, ciascuno in sei rate mensili;
- che in conseguenza del carico esattoriale aveva anche subito il fermo amministrativo della propria vettura.
L'attore ha evidenziato che qualsiasi tentativo di risoluzione bonaria della questione si era rivelato infruttuoso. Ha dedotto inoltre di avere subito un danno di natura patrimoniale, consistente nell'aggravio degli oneri fiscali determinato dalle somme corrisposte a titolo di sanzioni e interessi, e che nel danno patito dovevano ricomprendersi anche gli interessi di dilazione e riscossione applicati dall'agente della riscossione.
In conclusione, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella somma pari ad euro 12.133,88, oltre agli interessi e sanzioni di cui all'avviso di accertamento di euro 1.536,18 e del danno morale per il fermo amministrativo subito.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato l'avversa CP_1
prospettazione in fatto e in diritto, evidenziando:
- che l'asserito diritto di credito azionato dall'attore si era estinto per decorso del termine di prescrizione;
- che infatti, in materia di risarcimento dei danni da responsabilità professionale, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il danno in capo al cliente si concretizzi al momento della commissione dell'errore
4 e/o della omissione, per cui da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale dell'azione di responsabilità;
- che anche volendo sostenere l'orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente conoscibile dal danneggiato, il termine prescrizionale sarebbe comunque decorso trattandosi di cartelle esattoriali risalenti a oltre dieci anni dal momento di conoscenza o conoscibilità dell'errore e/o omissione da parte del cliente;
- che, peraltro, l'atto di citazione era caratterizzato da assoluta genericità nell'indicazione dei fatti posti a fondamento della pretesa attrice, tale da determinare una inevitabile compromissione del proprio diritto di difesa e, conseguentemente, la nullità dell'atto introduttivo e l'inammissibilità della domanda;
- che, con riferimento al merito della vicenda, si era occupato per conto dell'attore soltanto della compilazione e della trasmissione delle dichiarazioni reddituali concernenti i periodi di imposta dell'anno 2005 (Modello Unico
2006), 2006 (Modello Unico 2007), 2008 (Modello Unico 2009) e 2009
(Modello Unico 2010);
- che si occupava personalmente di registrare e tenere la Parte_1
documentazione contabile, essendo il proprio compito soltanto quello di curare la compilazione e trasmissione del modello di dichiarazione reddituale;
- che tale attività professionale aveva subito degli intervalli, nei quali Pt_1
aveva curato da solo la propria contabilità, come avvenuto nel periodo di
[...]
imposta del 2007;
- che nel periodo di imposta 2008 si era occupato della compilazione e trasmissione del Modello Unico 2009 per conto dell'attore e aveva conteggiato in compensazione i crediti IRPEF pari ad euro 979,00, i crediti IVA di euro
244,00 e i crediti INPS pari ad euro 3.766,00, che erano stati contestati per l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno precedente;
- che, secondo quanto previsto dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n.34E
e 21E, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli, sarebbe stato sufficiente per il cliente dare seguito all'invito di pagamento contenuto nell'accertamento
5 bonario n.30348330918 e poi, nel periodo di imposta successivo, una volta esperita la procedura di riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali risultava omessa la dichiarazione, procedere alla compensazione dei crediti di imposta vantati dal contribuente.
In conclusione, ha chiesto preliminarmente l'accertamento CP_1 dell'estinzione della avversa pretesa per decorso del termine di prescrizione e, in ogni caso, il rigetto della stessa in quanto inammissibile, nulla, illegittima e comunque infondata.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e l'assunzione di prove testimoniali.
Con ordinanza del 20 luglio 2021, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa (pagamento da parte del convenuto della somma di euro 7.000 omnia e del 50% delle spese di lite); la proposta è stata accettata solo dalla parte attrice.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito risarcitorio.
Secondo la prospettazione del convenuto, i diritti azionati dalla parte attrice si sono estinti per prescrizione, e ciò sia considerando quale termine di decorrenza il momento della commissione dell'errore o della omissione, sia considerando quale dies a quo il momento della produzione del danno per il cliente.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale il danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal cliente danneggiato, perché è soltanto a partire da questo momento che costui può farlo valere.
D'altronde, è di tutta evidenza che l'azione di risarcimento del danno presuppone logicamente che un danno si sia verificato, non potendo perciò la prescrizione decorrere prima di tale evento.
Tanto premesso, con particolare riferimento alla responsabilità professionale del commercialista, occorre individuare quale tra gli atti di cui il cliente è
6 destinatario si possa qualificare nei termini di pregiudizio, per il quale è legittima la richiesta di risarcimento.
La questione è stata oggetto di una recente pronuncia della più autorevole giurisprudenza, nella quale si è chiarito che “In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto” (Cassazione civile, Sez. 6 - 3, ordinanza n. 8872/2021).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie si osserva quanto segue.
Dall'esame delle produzioni documentali (doc. 3 di parte attrice) è risultato che l'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'attore delle irregolarità inerenti agli anni di imposta dal 1998 al 2009 per i quali erano state emesse le seguenti cartelle:
- cartella n.02520030001353847 notificata il 14/04/2003;
- cartella n.02520060026024567 notificata il 19/12/2006;
- cartella n.02520060059256303 notificata il 30/01/2007;
- cartella n.02520070055227762 notificata il 9/02/2008;
- cartella n.02520070055227863 notificata il 9/02/2008;
- cartella n.02520080040741072 notificata il 16/12/2008;
- cartella n.02520090001068366 notificata il 15/04/2009.
Inoltre, l'attore ha esposto che alla fine dell'anno 2010 aveva ricevuto l'avviso di accertamento n. 011925609001, con il quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato delle anomalie nella dichiarazione del Modello Unico 2009, relativo all'anno di imposta 2008.
Dall'esame del documento (doc. 2 di parte attrice) emerge che la comunicazione era stata elaborata in data 3/12/2010.
7 Infine, l'attore ha sostenuto che per ulteriori irregolarità inerenti al Modello
Unico 2010 gli era pervenuto un avviso di accertamento bonario con invito al pagamento di euro 1.536,10 per IRPEF e IRAP ed euro 549,27 per IVA.
Dall'esame del documento (doc. 10 di parte attrice) emerge che la comunicazione era stata elaborata in data 6/08/2012.
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione decennale deve essere individuato nel momento in cui le contestazioni di natura fiscale erano giunte a conoscenza dell'attore.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'atto risalente al 20/06/2011, con il quale l'attore ha affermato di avere diffidato il professionista (doc. 15 di parte attrice), non può essere qualificato quale atto interruttivo della prescrizione, essendo del tutto carente l'attestazione della effettiva trasmissione al convenuto.
Al contrario, dall'esame delle produzioni documentali è risultato che in data
24/05/2013 l'attore aveva trasmesso al convenuto una lettera raccomandata a/r con la quale aveva denunciato l'inadempimento del professionista, esplicitando le relative irregolarità nell'esecuzione del mandato e avanzando la pretesa al risarcimento del danno parametrato al quantum dovuto a titolo di sanzioni e interessi
(doc. 11 di parte attrice).
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 6/02/2015 l'attore aveva instaurato il presente giudizio.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve trovare accoglimento limitatamente al credito di cui alla cartella n.02520030001353847, notificata il
14/04/2003, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione (24/05/2013) era stato esercitato nel momento in cui era ormai decorso il termine decennale.
Con riguardo alle altre pretese creditorie, invece, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto priva di fondamento.
___
Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, in ragione della genericità della indicazione dei fatti posti a fondamento delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore.
In particolare, ha evidenziato che l'attore non ha indicato CP_1 esattamente i danni lamentati, “non potendosi apoditticamente chiedere al
8 professionista … la refusione generalizzata di interessi, sanzioni e spese per cartelle al contribuente notificate e da costui mai evase e mai comunicate all'odierno convenuto. Tanto più se si consideri che come attestato, il contribuente, inaudita altera parte, ha proceduto, in accordo con il mandatario alla riscossione, alla rateazione di tutti i debiti fiscali, in tal modo rinunciando a far valere ogni suo diritto”.
Ciò premesso, dalle difese di parte attrice si desume che la stessa ha inteso porre a fondamento della propria pretesa creditoria la condotta negligente e imperita del professionista, il quale si era reso responsabile di omissioni e irregolarità nella esecuzione della prestazione di assistenza tecnica fiscale.
In particolare, ha evidenziato che aveva omesso Parte_1 CP_1
di presentare il Modello Unico 2008, relativo ai redditi del 2007, impedendogli così di usufruire dei crediti fiscali e previdenziali che gli sarebbero spettati.
Inoltre, l'attore ha allegato che per gli anni di imposta 1998 – 2007 aveva ricevuto diverse contestazioni da parte dell'ente di riscossione per erroneità imputabili al professionista.
Infine, ha esposto che dai documenti del cassetto fiscale Parte_1
emerge che il professionista non aveva provveduto ad inviare i modelli degli studi di settore per gli anni 2009 (Unico 2010) e 2008 (Unico 2009).
In ogni caso, tale omissione non aveva comportato a carico del contribuente una sanzione specifica.
In sostanza, secondo la prospettazione della parte attrice, la condotta negligente e imperita del professionista aveva cagionato un danno conseguenza di natura prevalentemente economica, concretizzatosi nelle somme oggetto di ingiunzione da parte dell'Agenzia delle Entrate prima, e dell'agente di riscossione poi. CP_2
Da quanto sinora esposto discende che l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto non è fondata.
___
Quanto alla prova del danno subito dall'attore e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento del professionista, si osserva quanto segue.
9 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità da inadempimento al contratto d'opera professionale, grava sul cliente danneggiato l'onere di provare il titolo contrattuale, il danno e il nesso di causalità costitutiva tra l'inadempimento ed il danno;
il cliente ha poi l'onere di allegare l'altrui inadempimento.
Spetta invece al professionista dimostrare di avere correttamente adempiuto, ovvero che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dipende da una causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, quanto alla prova del titolo, ha affermato di Parte_1
essersi avvalso della consulenza fiscale di dal 1997 al 2010, CP_1
evidenziando che il professionista aveva curato tutti gli adempimenti di natura tributaria inerenti al proprio esercizio commerciale di ortofrutta.
Tali circostanze sono state contestate dal professionista convenuto, il quale ha negato di avere curato la contabilità dell'attore continuativamente nel periodo oggetto di causa.
Dall'esame delle produzioni documentali è emerso che in data 01/05/1997 il convenuto aveva rilasciato un'attestazione avente a oggetto “assunzione impegno deposito, tenuta scritture contabili e fiscali” con la quale aveva dichiarato di essere depositario delle scritture contabili e fiscali di (doc. 12 di parte Parte_1
attrice).
Peraltro, risulta dai documenti del Modello Unico 2009 e del Modello Unico
2010 (doc. 1 e 13 di parte attrice) che per gli anni di imposta 2008 e 2009 proprio si fosse impegnato, in qualità di intermediario, alla presentazione CP_1
telematica dei documenti fiscali.
Inoltre, dall'esame del cassetto fiscale del contribuente emerge Parte_1
che per gli anni di imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009,
2010 l'intermediario che aveva trasmesso le dichiarazioni era (doc. CP_1
18 di parte attrice).
Il convenuto sentito in sede di interrogatorio formale, ha CP_1
espressamente riconosciuto di essere stato consulente fiscale di ma Parte_1
non è stato in grado di ricordare la durata della prestazione.
10 Più in particolare, il commercialista ha precisato che “la mia assistenza non ebbe il carattere della continuità, ci furono intervalli in cui non feci l'assistenza, ma non so indicare l'arco temporale”.
Nel corso della medesima udienza (27/11/2017) sono stati sentiti anche i testi e i quali hanno espressamente confermato che nel Tes_1 Tes_2
periodo ricompreso tra il 1997 ed il 2010 aveva assistito CP_1
continuativamente in tutti gli adempimenti di natura tributaria. Parte_1
In particolare, entrambi i testi hanno evidenziato di essere a conoscenza della circostanza non soltanto per averla appresa de relato, in quanto riferita loro dall'attore, ma anche in quanto nello stesso periodo era anche il loro CP_1
consulente commercialista.
Sulla base degli elementi obiettivi, coincidenti e concordi emersi dall'esame dei documenti agli atti e dalle prove orali assunte, deve ritenersi provata – anche secondo il comune criterio causalistico del più probabile che non - la sussistenza del contratto d'opera professionale per tutto il periodo oggetto di causa.
Peraltro, non può non rilevarsi che il convenuto non ha fornito sul punto alcuna prova (o principio di prova) contraria.
___
Ciò premesso e proseguendo nell'esame della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice, si è già rilevato che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spettava al professionista dimostrare di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali o che l'inadempimento era dipeso da impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria tale onere probatorio non è risultato adempiuto, non avendo il professionista dimostrato di avere eseguito l'incarico con la diligenza tecnica richiesta a norma degli artt. 1176, comma 2 c.c. e 2236 c.c.
In particolare, rientrava nelle obbligazioni contrattuali del professionista anche fornire al cliente assistito tutte le informazioni inerenti alla prestazione, ivi inclusi i limiti e le soluzioni più confacenti al caso concreto, anche in ipotesi di controversie (in questo senso Cassazione civile, sezione III, ordinanza n.14387/2019
e, da ultimo, Cassazione civile, sezione III, sentenza n.25699/2024).
11 Per tale ragione, non coglie nel segno la contestazione formulata dal convenuto, secondo il quale al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla omessa presentazione del precedente Modello Unico “sarebbe bastato nella circostanza dar seguito all'invito di pagamento contenuto nell'atto di accertamento bonario nr. 30348330918 e poi, in un secondo momento, magari nel periodo di imposta successivo, una volta esperita la procedura di riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali risultava omessa la dichiarazione reddituale, secondo quanto esaurientemente spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate con le adottate Circolari n.34/E e 21/E, correttamente procedere alla compensazione dei crediti d'imposta vantati dal contribuente”.
Spettava infatti al professionista convenuto fornire adeguata dimostrazione di avere informato tempestivamente il cliente di tale possibilità risolutiva, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di natura economica.
Poiché nessuna prova al riguardo è stata fornita, la pretesa di parte attrice è fondata, seppure nei limiti di seguito esposti.
Come già evidenziato nel provvedimento del 20/07/2021, le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento possono essere soltanto quelle che derivino in modo immediato e diretto dalla condotta inadempiente del professionista.
Pertanto, il danno risarcibile deve essere individuato nei soli aggravi fiscali subiti dal contribuente a seguito degli accertamenti fiscali, e dunque nelle sole sanzioni e interessi applicati a causa del mancato, ritardato o inesatto pagamento dei tributi, a sua volta dipendente dall'inadempimento del professionista.
Al contrario, tutte le ulteriori spese affrontate dall'attore per ottenere un piano di ammortamento dall'agente di riscossione , quali i diritti di CP_2
notifica, gli interessi di mora, i costi di insinuazione al passivo e le spese di esecuzione, non possono in questa sede trovare riconoscimento quale posta risarcitoria.
Infatti, tali conseguenze pregiudizievoli discendono immediatamente e direttamente dal comportamento negligente del contribuente, il quale non aveva pagato gli importi oggetto di ingiunzione in adempimento al primo avviso di
12 accertamento, ma aveva atteso la richiesta dell'agente di riscossione, sostenendo così ulteriori costi per la rateizzazione del debito complessivo.
Né l'attore ha dedotto in modo specifico e circostanziato la propria impossibilità di pagare gli importi ingiunti mediante gli avvisi di accertamento, i quali ultimi gli erano stati notificati ciascuno individualmente, con una cadenza all'incirca annuale e per importi di valore contenuto.
Pertanto, in applicazione della previsione di cui all'art. 1227, comma 2 c.c., il risarcimento del danno deve essere escluso per le spese sostenute in ragione dell'intervento dell'agente di riscossione, in quanto si tratta di conseguenze pregiudizievoli che il creditore avrebbe potuto evitare o quantomeno limitare con l'uso dell'ordinaria diligenza.
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Tanto premesso, procedendo alla quantificazione del danno conseguenza, occorre analizzare individualmente ciascuna cartella esattoriale e avviso di accertamento posti a fondamento della pretesa risarcitoria di parte attrice.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520110065017051 si osserva che dall'esame del documento Persone Fisiche 2009 (doc. 2 di parte attrice) emerge che i crediti che il contribuente aveva indicato in compensazione erano pari alle somme di euro 669,00 a titolo di INPS, euro 330,00 a titolo di IRPEF ed euro 469,00 a titolo di IVA.
Inoltre, ulteriore posta di danno conseguenza risarcibile è rappresentata dalle somme oggetto di ingiunzione a titolo di sanzioni e interessi per il mancato – ritardato pagamento dei tributi IRPEF e IVA, nonché per gli errori di calcolo commessi nella quantificazione del diritto annuale di camera.
A tale ultimo proposito, infatti, a fronte della allegazione dell'attore, secondo il quale il commercialista aveva commesso errori di calcolo materiali nella determinazione del diritto annuale di camera, spettava al professionista dimostrare di avere esattamente adempiuto alla prestazione.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria tale prova non è stata fornita dal convenuto.
Pertanto, il credito è pari a euro 2.126,86.
13 Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520030001353847, per le ragioni sopra esposte, il credito risarcitorio si è estinto per decorso del termine prescrizionale.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520060026024567, il danno conseguenza risarcibile è pari alle somme oggetto di ingiunzione a titolo di sanzioni e interessi per il mancato – ritardato pagamento dei tributi IRPEF e IVA.
Pertanto, il credito è pari a euro 170,83.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520060059256303, il danno conseguenza risarcibile è pari alle somme oggetto di ingiunzione a titolo di sanzioni e interessi per il mancato – ritardato pagamento dei tributi IRPEF e IVA e diritto annuale di camera.
Pertanto, il credito è pari a euro 220,13.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520070055227863, il danno conseguenza risarcibile è pari alle somme oggetto di ingiunzione a titolo di sanzioni e interessi per il mancato – ritardato pagamento dei tributi IRAP e IRPEF.
Pertanto, il credito è pari a euro 670,46.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520070055227762, non emergono poste risarcitorie meritevoli di risarcimento;
e ciò in quanto da un lato il pagamento degli importi richiesti a titolo di tributi di cui ai codici 8102 “contributi ivs a percentuale sul reddito eccedenti il minimale” e 8103 “somme aggiuntive omesso versamento su contributi ivs a percentuale” era dovuto dal contribuente, e dunque non costituisce conseguenza dell'inadempimento del professionista.
Dall'altro lato, i costi ulteriori oggetto di ingiunzione sono dovuti all'agente di riscossione in ragione della scelta di chiedere la rateizzazione del debito, per cui rimangono a carico del danneggiato negligente ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520080040741072 il danno conseguenza risarcibile è pari alle somme oggetto di ingiunzione a titolo di sanzioni e interessi per il mancato – ritardato pagamento del tributo IRPEF.
Pertanto, il credito è pari a euro 220,72.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.02520090001068366 il danno conseguenza risarcibile è pari alle somme oggetto di ingiunzione a titolo di sanzioni e interessi per il mancato – ritardato pagamento del tributo diritto annuale di camera.
14 Pertanto, il credito è pari a euro 27,80.
Infine, con riferimento all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
n. 0056558711001 relativo all'anno 2010 (codice atto n. 25061601115) il danno conseguenza risarcibile è pari alle somme oggetto di ingiunzione a titolo di sanzioni e interessi per gli errori nell'indicazione dell'addizionale comunale da versale e nelle indicazioni in dichiarazione dei redditi e IVA.
Pertanto, il credito è pari a euro 70,27.
Quanto all'ulteriore posta risarcitoria avanzata dalla parte attrice e inerente al danno morale per il fermo amministrativo del veicolo, la domanda non può trovare accoglimento perchè l'attore non ha identificato quale situazione giuridica soggettiva protetta a livello costituzionale sarebbe stata lesa, né vi è prova di alcun danno conseguenza effettivamente patito dallo stesso.
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In conclusione, all'esito dell'istruttoria, il danno conseguenza patito dall'attore a causa dell'inadempimento contrattuale del convenuto è pari alla somma di euro 3.507,07.
Trattandosi di debito di valore, compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui la spesa è stata affrontata (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995,
n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
15 Attingendo al notorio, e in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Cagliari, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796).
Applicando tali criteri, il danno da risarcire all'attore, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari a euro 4.746,81
(somma rivalutata dalla diffida del 23/05/2013 ad oggi).
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Quanto alle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza.
Nel caso di specie, considerato che in applicazione della regola di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. la domanda dell'attore ha trovato accoglimento in misura nettamente inferiore rispetto alla pretesa iniziale avanzata e che è stata riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di parziale estinzione del credito per prescrizione, appare equo e ragionevole disporre la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, dovendosi porre la restante parte a carico del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo.
Con riferimento alla domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. avanzata dall'attore, la stessa non può trovare accoglimento non avendo la parte danneggiata fornito prova dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale tenuta dal convenuto.
16 Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri (valori medi per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione decennale del credito di cui alla cartella esattoriale n.02520030001353847;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore CP_1
della somma pari ad euro 4.746,81, oltre interessi in misura legale Parte_1
dalla decisione al saldo;
3) rigetta le altre domande;
4) compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna il convenuto alla rifusione della restante parte in favore dell'attore, che si CP_1
liquida in euro 1.701,33 per compenso al difensore, ed euro 176,00 di spese, oltre spese generali, iva e cpa come dovute per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato Marisa Bellon.
Cagliari, 20/03/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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