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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa TO OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 518/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(Avv. Carlo Pagamici) Parte_1
- ricorrente -
contro
(Avv.ti Chiara Biondi e Monica Marchegiani) Controparte_1
- resistente -
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.6.2021, si è rivolto all'intestato Tribunale per Parte_1
sentir dichiarare - previo accertamento del concreto espletamento, a favore della
[...]
, di mansioni riconducibili al Livello III del CCNL Autotrasporto Merci Controparte_2
Logistica (anziché al Livello VI Junior di inquadramento contrattuale) − il proprio diritto a percepire le conseguenti differenze retributive e, per l'effetto, ottenere la condanna della società resistente al pagamento delle somme di spettanza, da quantificarsi, secondo i conteggi allegati, in Euro 15.283,90 (di cui Euro 1.001,27 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, premesso di aver lavorato, dal 19.12.2016 al 10.10.2019, alle dipendenze della resistente – società che svolge attività di logistica, magazzinaggio, trasporto, movimentazione e smistamento merci, anche con l'ausilio di mezzi meccanici – a fondamento dell'azione ha dedotto in fatto che, sebbene il suo contratto di lavoro
1 prevedesse lo svolgimento di semplici mansioni di facchinaggio, egli ha sempre svolto in favore della società mansioni di “conducente di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali”.
In particolare, il ricorrente ha specificato di aver svolto ogni giorno le proprie mansioni, consistenti nel trasferimento di pesanti materiali (quali basamenti per turbine e compressori industriali) tra i diversi reparti di lavorazione dell'impianto produttivo – di dimensioni piuttosto ampie e collocati a notevole distanza l'uno dall'altro - conducendo un carrello elevatore elettrico della portata superiore a 30 quintali - marca Still, modello RX60-30, matricola 516353G00625 – a lui costantemente assegnato, ovvero, per la movimentazione dei materiali più pesanti, un carrello elevatore diesel, della portata superiore a 120 quintali.
Ha peraltro evidenziato come l'elevato peso dei materiali da spostare rendesse anche astrattamente impossibile lo svolgimento di mansioni di mero facchinaggio.
Rifacendosi alla declaratoria del CCNL relativa al III Livello da lui rivendicato, ha anche aggiunto di aver svolto tali attività in modo qualificato, possedendo le necessarie abilitazioni
(conseguite già prima della sua assunzione) e di aver sempre operato in completa
“autonomia nell'esecuzione del lavoro”.
La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita con memoria difensiva e di costituzione depositata in data 9.11.2022, chiedendo il rigetto del ricorso di cui ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto, oltre ad eccepire, in ogni caso, la prescrizione dei diritti di credito azionati dal ricorrente ovvero la loro estinzione perché oggetto di rinuncia.
La si è infatti difesa sostenendo, anzitutto, che vi sia stata Controparte_2
perfetta corrispondenza tra le mansioni svolte dal ricorrente e il livello di inquadramento a lui riconosciuto contrattualmente.
A tal proposito – premettendo di svolgere prevalentemente attività di logistica magazzinaggio, movimentazione e smistamento merci “nonché di trasporto e facchinaggio, comprese quelle preliminari e complementari” - ha precisato che il ricorrente ha sempre espletato in suo favore mansioni di facchino semplice, occupandosi del carico e dello scarico
2 merci, oltreché del loro confezionamento e della loro pallettizzazione (provvedendo ad impilare la merce su pallet per il magazzinaggio, ovvero per il carico ai fini del successivo trasporto); ha aggiunto che il era stato assunto per svolgere proprio questo tipo di Pt_1
mansioni, di cui la società necessitava per adempiere all'appalto sottoscritto con la Parte_2
avente ad oggetto le “semplici” attività di “movimentazione merci, carico e scarico,
[...]
assemblaggio merce, imballo e disimballo etc...”
La resistente ha inoltre specificato che tali attività venivano svolte dal ricorrente soltanto manualmente e, al fine di smentire le deduzioni avversarie sull'utilizzo di un carrello elevatore elettrico della portata superiore a 30 quintali, producendo la relativa scheda tecnica, che tale carrello non è omologato per una portata superiore a 30 quintali e che, comunque, esso veniva utilizzato esclusivamente dal dipendente Controparte_3
La resistente ha inoltre specificato che il ricorrente, nello svolgimento delle sue mansioni era sottoposto alla direzione tecnica, alla vigilanza ed al controllo del proprio responsabile e/o preposto del magazzino, tale il quale ogni giorno gli impartiva ordini Controparte_3
ed istruzioni sull'attività da svolgere, con esclusione, da parte di questi, di autonomia decisionale ed operativa.
Quanto al possesso dei titoli abilitativi, la società resistente ne ha sottolineato l'irrilevanza riferendo, da un lato, l'avvenuto conseguimento, da parte del ricorrente, due anni prima della sua assunzione ed invocando, per altro verso, il l'operatività della costante prassi, per i dipendenti delle aziende operanti nel settore logistica/magazzinaggio, inizialmente assunti come facchini semplici, di munirsi di questo tipo di abilitazioni soltanto dopo aver maturato un'esperienza tale da poter passare a svolgere anche mansioni proprie di livelli maggiori (ipotesi non configurabile nel caso di specie).
La società ha dunque affermato la piena riconducibilità della mansioni svolte da Parte_1
al Livello VI Junior del CCNL Autotrasporto Merci Logistica, contrattualmente
[...]
previsto, cui appartengono i “… lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico…”; assunto anche confermato dagli esiti dell'ispezione del 2017,
3 allorquando l'Ispettorato del Lavoro, intervenuto per “verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale”, non aveva riscontrato alcuna irregolarità.
La resistente ha poi sottolineato come il ricorrente, con l'iniziale missiva di richiesta stragiudiziale delle pretese differenze retributive, avesse rivendicato l'inquadramento al
Livello III, deducendo l'espletamento delle mansioni di “gruista con movimentazione in autonomia di carichi pesanti” che darebbero eventualmente diritto ad un inquadramento solo nel Livello IV (ricomprendente “gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio merci”) e, al di là delle residue difese nel merito, ha eccepito - in virtù del combinato disposto degli artt. 2955, n. 2, c.c. e 2935 c.c. -
l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantanti dal ricorrente già alla data del
17.9.2020 (ad invio della prima richiesta di pagamento), ovvero, la rinuncia implicitamente espressa dal ricorrente in relazione a tutti i diritti nascenti dall'intercorso rapporto di lavoro, per effetto della sottoscrizione della lettera di licenziamento con la formula “per ricevuta, il dipendente”.
In via gradata, la società ha contestato la quantificazione del credito allegata dal ricorrente, eccependo al riguardo l'omessa esplicitazione dei criteri di calcolo utilizzati.
A fronte dell'esito negativo dell'espletato tentativo di conciliazione (nel cui contesto il
Giudice ha prospettato un'ipotesi conciliativa implicante il pagamento, in favore del ricorrente, di importo corrispondente ad 1/3 del petitum - oltre ad un contributo di rimborso spese legali per Euro 1.200,00, r.f., IVA e CPA come per legge - alla quale la società resistente ha dichiarato di non poter aderire per mancanza di disponibilità finanziaria), la causa è stata istruita mediante audizione di due testi di parte ricorrente ( e Testimone_1 Tes_2
, escussi sui capitoli da 4) a 10) formulati da parte ricorrente e su tutti i capitoli
[...]
articolati dalla società resistente, essendo stata rigettata − con ordinanza del 3.7.2024, resa fuori udienza – l'istanza di prova per testi su tutti gli altri capitoli articolati dal ricorrente
(perché riguardanti circostanze non contestate o documentalmente provate).
4 Non sono stati invece escussi i due testi di parte resistente, parimenti ammessi, in considerazione del fatto che, a seguito della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Monica
Marchegiani, nessuno è comparso per la società resistente all'udienza fissata per la prova orale.
La causa è stata quindi assunta in decisione previo scambio di note difensive.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di differenze retributive, ritenendo di aver diritto all'inquadramento nel Livello III del CCNL Autotrasporto Merci Logistica − in luogo del Livello
VI Junior riconosciutogli contrattualmente – in ragione dell'effettivo espletamento, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della , di mansioni di Controparte_2
“conducente di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali”, svolte con qualificata competenza (stante il possesso dei correlati titoli abilitativi) e autonomia operativa.
Riepilogato il petitum e la causa petendi dell'azione promossa, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, in applicazione del generale canone posto dall'art. 2697 c.c., costituisce onere di colui cui appartiene l'iniziativa giudiziale l'allegazione e la dimostrazione, in primis, delle mansioni effettivamente svolte e, di seguito, la “comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate” (ex multis, Cass.
Civ. Sez. Lav. 8025/2003). In altri termini, in materia di riconoscimento di mansioni superiori, il ricorso introduttivo necessita di una struttura espositiva e argomentativa idonea a consentire ab initio, anche in via prognostica, il giudizio trifasico di accertamento, da attuarsi ad esito di esame delle risultanze istruttorie, nella fase decisoria.
Invero, in applicazione dei criteri ermeneutici ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, cioè (1) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, (2) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e (3)
5 dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo della normativa contrattuale individuato nella seconda (ex multis, Cass. n.9414/2018 e Cass. n. 10961/2018).
Deve, pertanto, constatarsi anzitutto che il ricorso introduttivo del presente giudizio, nella sua struttura argomentativa, integra perfettamente i descritti requisiti di contenuto, offrendo idonea allegazione e descrizione dei fatti costitutivi del diritto azionato: l'atto introduttivo, invero, reca chiara e circostanziata descrizione delle mansioni concretamente disimpegnate dal ricorrente, consentendone agevole comparazione con la declaratoria contrattuale, ivi precisamente richiamata.
Tanto premesso, occorre altresì evidenziare che la narrazione del ricorrente in ordine al tipo di attività svolta e alle concrete modalità di espletamento della stessa ha trovato integrale conferma da un punto di vista probatorio.
Dall'espletata escussione testimoniale è emerso, in primo luogo, che le operazioni di movimentazione di cui era incaricato riguardavano materiali piuttosto pesanti. Pt_1
Il teste – il quale ha dichiarato di aver lavorato per una ditta che si Testimone_1
occupava del montaggio di compressori, utilizzando il materiale che veniva stoccato e movimentato nel magazzino ove lavorava il ricorrente - ha specificato che si trattava di
“pezzi di acciaio”, “basamenti o altri pezzi per compressori, che potevano avere dimensioni anche notevoli” e che, nella migliore delle ipotesi (“quelli più piccoli”) erano “di peso e portata non inferiore a 30 quintali”.
Detta circostanza è stata confermata da – anch'egli dipendente di altra Testimone_2
ditta che si occupava del montaggio di compressori alternativi – il quale ha riferito che era il ricorrente a portagli le varie componenti e che si trattava “soltanto di pezzi di compressori alternativi di dimensioni e peso notevole”.
Entrambi i testi hanno quindi sottolineato la necessità di avvalersi, al fine di spostare carichi così pesanti, di un carrello elettrico di portata non inferiore a 30 quintali, se non addirittura di quello a gasolio con portata non inferiore a 50 quintali. ha infatti precisato che si trattava di pezzi, “da movimentare soltanto Testimone_2
con i carrelli di cui ho riferito”. Analogamente, il teste ha affermato che Testimone_1
6 i pezzi erano “tali da rendere necessario per lo spostamento almeno l'utilizzo del carrello elettrico… I manufatti più grandi potevano rendere necessario anche l'utilizzo del carrello a gasolio”.
Non risulta quindi verosimile l'assunto della società resistente secondo cui Pt_1
avrebbe movimentato la merce solo manualmente;
tesi che, comunque, è stata espressamente smentita da entrambi i testi, i quali hanno confermato che il ricorrente portava loro le varie componenti per il montaggio dei compressori utilizzando i descritti carrelli.
ha infatti dichiarato che “era proprio a portarmi i pezzi Testimone_1 Pt_1
necessari… utilizzando un muletto trainato da un carrello elettrico, di portata non inferiore ai 30 quintali”; il teste ha poi specificato che, nel magazzino ove lavorava i Pt_1
magazzinieri erano tre e che, ad ognuno di essi, era assegnato in dotazione un carrello elettrico ai fini della movimentazione del materiale, aggiungendo, con riguardo al ricorrente, che solo quest'ultimo era “addetto alla conduzione del carrello a gasolio per movimentare i basamenti molto grandi”.
Di contenuto analogo sono state le dichiarazioni sul punto di il quale Testimone_2
ha riferito che “ veniva a portarmi la merce – al bisogno e su mia chiamata – con un Pt_1
carrello elettrico, di portata non inferiore ai 30 quintali;
a volte veniva anche con un carrello
a gasolio con portata non inferiore a 150 quintali”; egli ha anche aggiunto che “per movimentare cilindri, alberi e incastellature – che io lavoravo – utilizzava, a volte, Pt_1
anche una gru carroponte, che consentiva portata fino a 20 tonnellate ossia 200 quintali”.
avendo lavorato per la stessa ditta dal 1996 al 2023, ha potuto dare Testimone_2
conferma dello svolgimento da parte del ricorrente delle descritte mansioni anche con riferimento alla durata, specificando che “si occupò della movimentazione dei manufatti di cui ho detto, a me necessari per il lavoro descritto, sicuramente nel periodo di cui mi chiede ossia dalla fine del 2016 alla fine del 2019 senza alcuna interruzione”.
Le deposizioni dei testi hanno fornito riscontro anche dell'autonomia con cui il ricorrente svolgeva le operazioni a lui affidate.
7 Sul punto ha infatti puntualizzato che “ si occupava della Testimone_1 Pt_1
conduzione di tali carrelli e lo faceva in autonomia;
a volte i colleghi del magazzino lo seguivano rimanendo a piedi, a terra, soltanto per fornirgli indicazioni per le manovre necessarie ad entrare nel reparto sabbiatura dove io attendevo per prendere in consegna il pezzo da lavorare.”
Del tutto congruenti sono state le affermazioni rese in proposito da il Testimone_2
quale ha parimenti confermato che “ si occupava della guida dei mezzi che ho Pt_1
descritto (carrelli e carroponte) sempre da solo;
noi in ditta lo aiutavamo solo per spostare attrezzature o aiutarlo a scaricare la merce ma per attività di poco conto. Era lui ad occuparsi di tutta la movimentazione del pezzo per affidarlo a noi da lavorare”. Quest'ultimo ha poi aggiunto un dettaglio che depone anch'esso in favore del riconoscimento al ricorrente di una certa libertà operativa: egli ha infatti dichiarato che “al bisogno” chiamava il ricorrente
“sul suo cellulare, perché provvedesse allo spostamento di tali manufatti, per consegnarmeli da lavorare”.
Dalle concordanti deposizioni dei testi è stato quindi possibile trarre conferma della riconducibilità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente al Livello III CCNL
Autotrasporto Merci Logistica, con riguardo sia allo specifico “profilo esemplificativo” considerato - quello, appunto, di “conducente di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali” – che alle qualità di carattere più generale delineate dalla relativa declaratoria, e segnatamente, all'”autonomia dell'esecuzione del lavoro e, conseguente, variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro. Gli attestati di frequenza ai corsi di abilitazione alla conduzione di “carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo” e di “gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato con falcone fisso e telescopico o brandeggiante”, prodotti dal ricorrente, danno prova della sua corrispondenza al Livello rivendicato anche con riguardo al livello di “preparazione” (invero, secondo la declaratoria appartengono a tale Livello anche quei “lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure
8 acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro…”).
Alla luce del quadro probatorio evidenziato, se possono ritenersi provati i fatti costitutivi delle pretese creditorie azionate da parte ricorrente, risultano invece del tutto smentite le deduzioni svolte a propria difesa dalla società resistente, prima tra tutte quella relativa allo svolgimento da parte del ricorrente di operazioni di mero facchinaggio manuale.
A tal riguardo, occorre peraltro osservare che la resistente, pur sostenendo che l'appalto avrebbe avuto ad oggetto una mera attività di “movimentazione di merci, carico e scarico, assemblaggio merce, imballo e disimballo”, non ne ha offerto alcun riscontro probatorio;
e se tale circostanza è rimasta indimostrata, è la stessa resistente ad ammettere che la società appaltante svolgeva, invece, attività di “assemblaggio e/o produzioni di parti e componenti per la produzione di turbine e compressori a gas” (cfr. pag 4 della memoria di costituzione).
Risulta, inoltre, del tutto irrilevante il fatto che con la diffida inizialmente inviata Pt_1
alla società, abbia chiesto di essere inquadrato al Livello III adducendo lo svolgimento di mansioni di “gruista con movimentazione in autonomia di carichi pesanti”, posto che sarebbero riconducibili al Livello rivendicato III anche “gli addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate”.
Da ultimo, quanto agli esiti degli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del Lavoro, va rammentato che, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. lav. ordinanza n. 22592/2025) “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. 19/04/2010 n. 9251)”.
Occorre allora considerare - al di là del limitato intervallo di tempo cui l'accertamento ispettivo si riferisce (1.3.2017 – 19.9.2017) a fronte della complessiva durata del rapporto
9 di lavoro (19.12.2016-10.10.2019) intercorso tra le parti - per un verso, l'impossibilità di prendere in esame le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva (non essendone stata prodotta la verbalizzazione) e, per altro verso, il fatto che gli ispettori, nel descrivere l'attività svolta da hanno fatto riferimento ad una - non meglio specificata - attività Pt_1
di “gestione del magazzino” (al pari, peraltro, di tutti gli altri).
Va allora rilevato che, se dai verbali ispettivi non è stato neppure possibile desumere elementi che consentissero una precisa individuazione delle mansioni in concreto espletate dal ricorrente, dalle complessive emergenze processuali è invece emerso in modo sufficientemente chiaro lo svolgimento delle effettive mansioni svolte (come corrispondenti alle mansioni descritte nel ricorso).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte resistente relativamente alle pretese differenze retributive, è pacifico insegnamento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, quello secondo il quale le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. lav. n. 21645/2016).
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. n. 36197/2023) “è parimenti noto che, per effetto della modulazione attuata dalla L. n. 92 del 2012 e dal D.Lgs.
n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato - in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità - sia stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del
2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4
e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246)”.
Ne consegue che a fronte del licenziamento del ricorrente, avvenuto il 10.10.2019, nessuna prescrizione dei suoi diritti poteva ritenersi compiuta in data 17.9.2020, quando egli ha inviato alla società la prima richiesta di pagamento delle pretese differenze retributive.
10 Da ultimo, nessuna rinuncia a far valere i propri diritti può desumersi, neppure implicitamente, dalla sottoscrizione della lettera di licenziamento, ove la formula “per ricevuta” vale solo a comprovarne la ricezione da parte del dipendente.
Per le ragioni esposte, accertato il diritto di al superiore inquadramento Parte_1
preteso, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, a titolo CP_2
di differenze retributive tra il Livello VI Junior - di formale inquadramento - ed il Livello III - corrispondente alle superiori mansioni concretamente espletate - dell'importo di €.
15.283,90 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla scadenza dei singoli ratei al saldo effettivo.
Con riguardo all'importo del credito retributivo, si precisa che quest'ultimo va quantificato in misura corrispondente ai conteggi allegati all'atto introduttivo, non superati dalla contestazione di parte resistente, di contenuto del tutto generico ed apodittico.
Non essendo desumibili dagli atti di causa ragioni gravi ed eccezionali tali da consentire operatività dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014, tenendo altresì conto: degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia;
del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l.
27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che , in ragione delle mansioni concretamente Parte_1
espletate nell'ambito del proprio rapporto lavorativo con la Controparte_2
(dal 19/12/2016 al 10/10/2019), ha diritto ad essere inquadrato e retribuito al Livello III
CCNL Autotrasporto Merci Logistica;
- per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, in ragione dell'accertato diritto ad al suddetto
11 superiore inquadramento, l'importo di €. 15.283,90 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo effettivo;
- condanna la società resistente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in €3.250,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 24/10/2025
IL GIUDICE
TO OL
12