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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 39/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n.438/2024 pubblicata in data 19 dicembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' Pt_2 rappresentato e difeso dall' avv. Maria Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Roma via Crescenzio n.2 presso e nello studio dell'avv. Ezio Bonanni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: benefici contributivi
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro dichiarava che era stato esposto ad amianto dal Controparte_1
19/6/1980 al 30/9/1980, dal 1/6/1981 al 30/9/1981; dal 13/9/1983 al 6/12/1983, dal 10/4/1985 al 4/6/1985, dal 1/9/1987 al 8/3/1988, i periodi dal 5/3/1990 al
31/12/1992 e dal 1/1/1993 al 22/10/1998, dal 23/10/1998 al 31/1/2000, dal
1/2/2000 al 16/7/2001 e dal 16.07.2001 al 02.10.2003.
Disponeva, quindi, provvedesse all'accredito contributivo nella misura di Pt_2 legge.
In particolare in tale ricorso esponeva di aver promosso il Controparte_1
12/3/2003 unitamente ad altri colleghi ricorso davanti al tribunale di Ravenna sezione lavoro per il riconoscimento dell' esposizione ultradecennale all'amianto e che il procedimento si era concluso con sentenza che aveva riconosciuto i benefici di cui all'art.13 comma 8 L. 257/1992 per tutti i ricorrenti fino a tutto il 1999 sulla base di una valutazione di potenziale rischio ambientale e senza aver disposto specifica CTU volta ad accertare il superamento della soglia limite di concentrazione di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro.
Deduceva che, poi, la Corte di Appello di Bologna, dopo aver disposto CTU medico legale ambientale, aveva riconosciuto solo allo stesso un'esposizione qualificata ad amianto per un periodo di dieci anni e quattro mesi, periodo erroneo considerato che dalla ctu risultava un periodo di esposizione qualificata di soli sette anni e quattro mesi.
Esponeva che la sentenza era stata impugnata da davanti alla Corte di Pt_2
Cassazione che aveva accolto il ricorso cassando la sentenza di appello e, decidendo nel merito, aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta.
Affermava che dopo la sentenza della Corte d'appello aveva aggiornato la Pt_2 sua posizione assicurativa sulla base della sentenza di primo grado e, cioè, inserendo l'accredito dei periodi dal 1/6/1980 al 31/12/1999 e non tenendo conto dell'esito del giudizio di cassazione e che poi, rilevato l'errore, aveva annullato l'accredito contributivo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare:
-che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti i benefici contributivi per esposizione ad amianto ex art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/07, in combinato disposto con l'art. 13, comma 8, Legge 257/92, in prolungamento dei periodi già certificati da , dal 23.10.1989 a tutt'oggi, ovvero dal 19.06.1980 a CP_2
2 tutt'oggi, ovvero al 02.10.2003, ovvero, quanto meno per il periodo dall'01.01.1993 a tutt'oggi, ovvero dall'01.01.1993 al 02.10.2003, ovvero per i diversi periodi che fossero accertati e/o ritenuti dal Giudice e comunque fino al
02.10.2003, con la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente
1,5, ovvero in subordine con il coefficiente 1,25;
- nel merito, accogliere le domande tutte del ricorrente come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in forza delle produzioni documentali, che si intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni (C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C.
13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.U. 11353/2004; C. 5794/2004; C.
16855/2003; C. 12059/2003; C. 7585/2003), e per gli effetti:
- condannare l' ad adeguare la posizione contributiva del ricorrente per Pt_2 tutti i periodi di cui in premessa, per esposizione ad amianto, con il coefficiente
1,5, ex art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 (in combinato disposto con l'art. 18 co. 8 della l. 179/02 e/o ex art. 13, comma 8, Legge 257/92), ovvero in subordine e per mero tuziorismo, nella non creduta ipotesi si ritenesse non applicabile la norma di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 si chiede che comunque e in ogni caso, l' sia condannata comunque e in ogni caso a Pt_2 rivalutare la posizione contributiva del ricorrente per tutti i periodi lavorativi di cui in premessa, ovvero per il diverso periodo che fosse accertato e/o ritenuto dall'On.le Sig. Giudice, con il coefficiente 1,5, in forza dell'art. 13 co. 8 della l.
257/92; ancora in ulteriore subordine e sempre per mero tuziorismo difensivo, nella non creduta ipotesi di applicazione dell'art. 47, Legge 326/03, comunque con il coefficiente 1,25, per i periodi di riconosciuta esposizione, come precisato in premessa, o per i diversi periodi che fossero accertati e/o riconosciuti in corso di causa, con condanna dell' ad erogare la prestazione pensionistiche, con Pt_2 il coefficiente 1,5, ed in ogni caso con accoglimento di tutto quanto richiesto in sede amministrativa, che si intende qui riscritto, sia con l'accredito delle maggiorazioni contributive, sia con la condanna dell' ad erogare la Pt_2 pensione e ed ogni consequenziale ulteriore condanna in ordine alla sua posizione contributiva e previdenziale;
- accoglimento di tutte le domande formulate dal ricorrente nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intende integralmente riportata e parte integrante delle presenti conclusioni e/o con la domanda amministrativa
3 depositata all' che si intende riscritta e parte integranti delle presenti Pt_2 conclusioni e con reiterazione nelle presenti conclusioni di tutte le domande sopra formulate dai ricorrenti e di cui si chiede l'accoglimento.
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già formulati che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Nella non creduta ipotesi si ritenesse che nel caso di specie fosse applicabile l'art. 47 co. 1 della l. 326/03, se ne chiede la disapplicazione, in forza di quanto sancito dall'art. 1, prot. 1, Cedu (divieto di espropriazione dei diritti patrimoniali già maturati) e artt. 20 (uguaglianza) e 21 (divieto di discriminazione) della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, e dell'art. 157 del TFUE (divieto di discriminazione nelle retribuzioni, di cui fanno parte le prestazioni pensionistiche), con conseguente riconoscimento del diritto ai benefici contributivi con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione.
Ovvero, ove l'On.le Sig. Giudice ritenesse di non poter disapplicare l'art. 47 co.
1 della l. 326/03, ove ritenuto pertinente per la definizione delle domande del ricorrente, si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, sul seguente quesito: 'se l'applicazione dell'art. 47 primo comma della l. 326/03, in relazione all'art. 47 co. 6 bis l. 326/03 e art. 3 co. 132 della l.
326/03, a coloro che alla data del 02.10.03 avessero solo maturato il diritto ai benefici previdenziali per esposizione ad amianto e non il diritto a pensione, e non avessero presentato la domanda prima del 02.10.03, quando non era necessaria (ma il requisito è richiesto nelle norme per poter applicare la vecchia disciplina) e quindi il coefficiente 1,25 utile solo per l'entità delle prestazioni e non 1,5 utile per maturare anticipatamente la prestazione, osti alla normativa comunitaria anche parificata, e specificamente:
art. 1 prot. 1 Cedu, circa il divieto di espropriazione, rispetto a beni materiali, nei quali va ricompresa anche la prestazione pensionistica;
art. 20 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea che sancisce il principio di eguaglianza;
art. 21 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea che sancisce il divieto di discriminazione;
art. 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea circa la tutela giurisdizionale dei diritti (e in particolare del diritto al beneficio con il
4 coefficiente 1,5 che il ricorrente aveva già maturato prima del 02.10.03); tutte norme che sono a pieno titolo di diritto comunitario, in base all'art. 6 del
TFUE; art. 157 del TFUE, che sancisce il principio del divieto di discriminazione nelle retribuzioni (la norma fa riferimento ai profili uomo/donna, ma il principio è di carattere generale secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia)'.
All'esito dunque con accoglimento delle domande dei ricorrenti con la rivalutazione delle singole posizioni contributive con il coefficiente 1,5.
Nel caso in cui si rigettassero le richieste di applicazione del maggior coefficiente, in base ai criteri di interpretazione costituzionalmente orientati delle norme in materia di amianto, e secondo i principi propri del diritto comunitario e si ritenesse di dover applicare il coefficiente 1,25, si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 47 I° co. l. 326/03, per violazione dell'art. 3 co. 1 della Costituzione, in quanto tratta in modo dispari, fattispecie del tutto eguali (maturazione del diritto entro il 02.10.03), tenendo presente che nel precedente regime non era necessaria alcuna domanda amministrativa per l'accredito (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21862 del 2004;
Corte Costituzionale, sentenza n. 376 del 2008), e perché non possano essere applicate modifiche legislative espropriative di diritti garantiti dall'art. 38 della
Costituzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 822 del 1988) e in base ai principi di cui a Sezioni Unite, 11.07.11, n. 15144; e per irrazionalità della disposizione, e quindi con violazione della norma di cui all'art. 3 secondo comma della Costituzione (perché sostanzialmente il cittadino ha fatto affidamento sul fatto che l' avrebbe dovuto accreditare le maggiorazioni Pt_2 contributive per esposizione ad amianto, a prescindere dalla domanda amministrativa, e poi per effetto della modifica repentina della legge il coefficiente è stato ridotto a 1,25, con un decreto, che peraltro è stato emesso in violazione della norma di cui all'art. 77 Costituzione per carenza dei presupposti di necessità e urgenza), e perché non vi è alcuna spiegazione sulla diversità di trattamento, rispetto a chi avesse fatto in precedenza la domanda all' e/o all' che lo ripetiamo non era necessaria;
e per contrasto con Pt_2 CP_2
l'art. 38 della Costituzione, anche in relazione alla recente normativa di cui all'art. 115 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che attribuisce a coloro che hanno le sentenze passate in giudicato con il coefficiente 1,25 il maggior
5 coefficiente di 1,5.”
Si costituiva eccependo il giudicato, la prescrizione e la decadenza e Pt_2 chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva errata interpretazione e violazione di norme imperative, erroneità nei presupposti, eccezione di giudicato e eccezione di decadenza.
Sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato ritenendo che vi fosse una sostanziale differenza di titoli normativi nelle due cause proposte da mentre, come asserito dalla CP_1
Cassazione con ordinanza n. 23696/2024, il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva rimaneva sempre l'art. 13 co 8 della legge n.
257/1992 che faceva esclusivo riferimento all'esposizione decennale senza identificare e limitare un arco temporale di riferimento.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del diritto dell'appellato ad ottenere il beneficio richiesto sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado che aveva escluso la prescrizione.
Evidenziava, infatti, che, come asserito dalla Suprema Corte, il beneficio della rivalutazione contributiva era autonomo da quello della pensione e che, quindi, era infondata anche l'eccezione di costituzionalità dell'art. 1 commi 20, 21 e 22 della legge n.247/2007.
Con il terzo motivo di appello deduceva che la sentenza di primo grado fosse errata anche nel merito dal momento che non vi era stata un'esposizione ultradecennale qualificata all'amianto.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse rigettata la domanda proposta da per totale inammissibilità e infondatezza. Controparte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 6 marzo 2024 Controparte_1 chiedendo in via preliminare che venisse dichiarato nullo l'atto di appello di Pt_2 per violazione degli artt. 434 e 414 cpc in combinato disposto con gli artt. 348 bis cpc e 436 cpc.
Sempre in via preliminare domandava che fosse dichiarato inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello ex art. 437 cpc sia in relazione alla
6 genericità dei motivi di gravame privi di specificazione sia in relazione alla decadenza ex art. 416 cpc.
Chiedeva, quindi, nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 dando lettura del dispositivo.
3. Si rileva preliminarmente che l'appello è ammissibile in quanto sono specificamente indicati i motivi e le censure alla sentenza di primo grado.
E' parimenti ammissibile in relazione ai motivi di appello proposti in quanto si tratta di questioni ed eccezioni già trattate in primo grado e, inoltre, il giudicato
è, comunque, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tanto premesso si ritiene che il primo motivo di appello relativo al giudicato esterno sia fondato e debba essere accolto.
Si ritiene, infatti, condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.23696/2024 in cui accogliendo il ricorso in cassazione di Pt_2 in fattispecie analoga alla presente ha ritenuto che la legge n. 247/2007 non può incidere sulla situazione giuridica e fattuale già regolata con sentenza passata in giudicato con la conseguenza che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti da giudicato non rilevando in contrario che la statuizione sia intervenuta in una causa dove è stato fatto valere l'art. 13 della legge n. 257/1992.
In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “ Come già osservato dalla
Corte ( v. Cass. nr. 12185 del 2024 in motiv.) l'art.1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 (secondo cui: «Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'[…] ai CP_2 lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale») si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
7 20. va, invece, escluso che la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare – e limitare - un arco temporale di riferimento;
21. a tali considerazioni, già sufficienti a travolgere la ratio decidendi della sentenza impugnata, va aggiunto che questa Corte ha chiarito che «il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore»
(Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010). La legge nr. 247 del 2007 non sarebbe, perciò, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla situazione giuridica già regolata con sentenza passata in giudicato;
22. consegue, quanto al caso concreto, che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti dal precedente giudicato”.
Considerato, quindi, che la diversità delle norme richiamate non costituisce diversa causa petendi l'eccezione di giudicato risulta fondata.
I periodi oggetto delle due cause sono sostanzialmente coincidenti, considerata come è stata formulata la domanda nel giudizio di primo grado proposto con ricorso 12 marzo 2003 e deciso in primo grado in data 5 aprile 2005, e, comunque, ciò che rileva è che la Corte di Cassazione ha rigettato la domanda dell'odierno appellato sulla base della mancata esposizione ultradecennale all'amianto.
Si evidenzia, infatti, che l'art.13 co 8 della legge n. 257/1992 su cui pur sempre anche dopo l'entrata in vigore della legge n.247/2007 che espressamente lo richiama si fonda la domanda dell'appellato prevede che: “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero
8 periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' è CP_2 moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5.”
L'art. 1 commi 20, 21 e 22 della legge n. 247/2007 a sua volta prevede che: “20.
Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al CP_2 predetto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta Pt_1 con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da è fondato e in Pt_2 riforma della sentenza appellata stante il giudicato esterno le domande proposte da nel ricorso di primo grado devono essere dichiarate Controparte_1 inammissibili.
Stante la complessità e peculiarità delle questioni giuridiche trattate le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle della ctu, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa di appello iscritta al n. 39/2025 R.G.A. così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da dichiara inammissibili le Pt_2
9 domande proposte da nel ricorso di primo grado Controparte_1
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti ivi comprese quelle della ctu
Così deciso in Bologna, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 39/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n.438/2024 pubblicata in data 19 dicembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' Pt_2 rappresentato e difeso dall' avv. Maria Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Roma via Crescenzio n.2 presso e nello studio dell'avv. Ezio Bonanni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: benefici contributivi
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro dichiarava che era stato esposto ad amianto dal Controparte_1
19/6/1980 al 30/9/1980, dal 1/6/1981 al 30/9/1981; dal 13/9/1983 al 6/12/1983, dal 10/4/1985 al 4/6/1985, dal 1/9/1987 al 8/3/1988, i periodi dal 5/3/1990 al
31/12/1992 e dal 1/1/1993 al 22/10/1998, dal 23/10/1998 al 31/1/2000, dal
1/2/2000 al 16/7/2001 e dal 16.07.2001 al 02.10.2003.
Disponeva, quindi, provvedesse all'accredito contributivo nella misura di Pt_2 legge.
In particolare in tale ricorso esponeva di aver promosso il Controparte_1
12/3/2003 unitamente ad altri colleghi ricorso davanti al tribunale di Ravenna sezione lavoro per il riconoscimento dell' esposizione ultradecennale all'amianto e che il procedimento si era concluso con sentenza che aveva riconosciuto i benefici di cui all'art.13 comma 8 L. 257/1992 per tutti i ricorrenti fino a tutto il 1999 sulla base di una valutazione di potenziale rischio ambientale e senza aver disposto specifica CTU volta ad accertare il superamento della soglia limite di concentrazione di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro.
Deduceva che, poi, la Corte di Appello di Bologna, dopo aver disposto CTU medico legale ambientale, aveva riconosciuto solo allo stesso un'esposizione qualificata ad amianto per un periodo di dieci anni e quattro mesi, periodo erroneo considerato che dalla ctu risultava un periodo di esposizione qualificata di soli sette anni e quattro mesi.
Esponeva che la sentenza era stata impugnata da davanti alla Corte di Pt_2
Cassazione che aveva accolto il ricorso cassando la sentenza di appello e, decidendo nel merito, aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta.
Affermava che dopo la sentenza della Corte d'appello aveva aggiornato la Pt_2 sua posizione assicurativa sulla base della sentenza di primo grado e, cioè, inserendo l'accredito dei periodi dal 1/6/1980 al 31/12/1999 e non tenendo conto dell'esito del giudizio di cassazione e che poi, rilevato l'errore, aveva annullato l'accredito contributivo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare:
-che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti i benefici contributivi per esposizione ad amianto ex art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/07, in combinato disposto con l'art. 13, comma 8, Legge 257/92, in prolungamento dei periodi già certificati da , dal 23.10.1989 a tutt'oggi, ovvero dal 19.06.1980 a CP_2
2 tutt'oggi, ovvero al 02.10.2003, ovvero, quanto meno per il periodo dall'01.01.1993 a tutt'oggi, ovvero dall'01.01.1993 al 02.10.2003, ovvero per i diversi periodi che fossero accertati e/o ritenuti dal Giudice e comunque fino al
02.10.2003, con la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente
1,5, ovvero in subordine con il coefficiente 1,25;
- nel merito, accogliere le domande tutte del ricorrente come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in forza delle produzioni documentali, che si intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni (C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C.
13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.U. 11353/2004; C. 5794/2004; C.
16855/2003; C. 12059/2003; C. 7585/2003), e per gli effetti:
- condannare l' ad adeguare la posizione contributiva del ricorrente per Pt_2 tutti i periodi di cui in premessa, per esposizione ad amianto, con il coefficiente
1,5, ex art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 (in combinato disposto con l'art. 18 co. 8 della l. 179/02 e/o ex art. 13, comma 8, Legge 257/92), ovvero in subordine e per mero tuziorismo, nella non creduta ipotesi si ritenesse non applicabile la norma di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 della l. 247/07 si chiede che comunque e in ogni caso, l' sia condannata comunque e in ogni caso a Pt_2 rivalutare la posizione contributiva del ricorrente per tutti i periodi lavorativi di cui in premessa, ovvero per il diverso periodo che fosse accertato e/o ritenuto dall'On.le Sig. Giudice, con il coefficiente 1,5, in forza dell'art. 13 co. 8 della l.
257/92; ancora in ulteriore subordine e sempre per mero tuziorismo difensivo, nella non creduta ipotesi di applicazione dell'art. 47, Legge 326/03, comunque con il coefficiente 1,25, per i periodi di riconosciuta esposizione, come precisato in premessa, o per i diversi periodi che fossero accertati e/o riconosciuti in corso di causa, con condanna dell' ad erogare la prestazione pensionistiche, con Pt_2 il coefficiente 1,5, ed in ogni caso con accoglimento di tutto quanto richiesto in sede amministrativa, che si intende qui riscritto, sia con l'accredito delle maggiorazioni contributive, sia con la condanna dell' ad erogare la Pt_2 pensione e ed ogni consequenziale ulteriore condanna in ordine alla sua posizione contributiva e previdenziale;
- accoglimento di tutte le domande formulate dal ricorrente nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intende integralmente riportata e parte integrante delle presenti conclusioni e/o con la domanda amministrativa
3 depositata all' che si intende riscritta e parte integranti delle presenti Pt_2 conclusioni e con reiterazione nelle presenti conclusioni di tutte le domande sopra formulate dai ricorrenti e di cui si chiede l'accoglimento.
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già formulati che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Nella non creduta ipotesi si ritenesse che nel caso di specie fosse applicabile l'art. 47 co. 1 della l. 326/03, se ne chiede la disapplicazione, in forza di quanto sancito dall'art. 1, prot. 1, Cedu (divieto di espropriazione dei diritti patrimoniali già maturati) e artt. 20 (uguaglianza) e 21 (divieto di discriminazione) della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, e dell'art. 157 del TFUE (divieto di discriminazione nelle retribuzioni, di cui fanno parte le prestazioni pensionistiche), con conseguente riconoscimento del diritto ai benefici contributivi con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione.
Ovvero, ove l'On.le Sig. Giudice ritenesse di non poter disapplicare l'art. 47 co.
1 della l. 326/03, ove ritenuto pertinente per la definizione delle domande del ricorrente, si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, sul seguente quesito: 'se l'applicazione dell'art. 47 primo comma della l. 326/03, in relazione all'art. 47 co. 6 bis l. 326/03 e art. 3 co. 132 della l.
326/03, a coloro che alla data del 02.10.03 avessero solo maturato il diritto ai benefici previdenziali per esposizione ad amianto e non il diritto a pensione, e non avessero presentato la domanda prima del 02.10.03, quando non era necessaria (ma il requisito è richiesto nelle norme per poter applicare la vecchia disciplina) e quindi il coefficiente 1,25 utile solo per l'entità delle prestazioni e non 1,5 utile per maturare anticipatamente la prestazione, osti alla normativa comunitaria anche parificata, e specificamente:
art. 1 prot. 1 Cedu, circa il divieto di espropriazione, rispetto a beni materiali, nei quali va ricompresa anche la prestazione pensionistica;
art. 20 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea che sancisce il principio di eguaglianza;
art. 21 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea che sancisce il divieto di discriminazione;
art. 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea circa la tutela giurisdizionale dei diritti (e in particolare del diritto al beneficio con il
4 coefficiente 1,5 che il ricorrente aveva già maturato prima del 02.10.03); tutte norme che sono a pieno titolo di diritto comunitario, in base all'art. 6 del
TFUE; art. 157 del TFUE, che sancisce il principio del divieto di discriminazione nelle retribuzioni (la norma fa riferimento ai profili uomo/donna, ma il principio è di carattere generale secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia)'.
All'esito dunque con accoglimento delle domande dei ricorrenti con la rivalutazione delle singole posizioni contributive con il coefficiente 1,5.
Nel caso in cui si rigettassero le richieste di applicazione del maggior coefficiente, in base ai criteri di interpretazione costituzionalmente orientati delle norme in materia di amianto, e secondo i principi propri del diritto comunitario e si ritenesse di dover applicare il coefficiente 1,25, si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 47 I° co. l. 326/03, per violazione dell'art. 3 co. 1 della Costituzione, in quanto tratta in modo dispari, fattispecie del tutto eguali (maturazione del diritto entro il 02.10.03), tenendo presente che nel precedente regime non era necessaria alcuna domanda amministrativa per l'accredito (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21862 del 2004;
Corte Costituzionale, sentenza n. 376 del 2008), e perché non possano essere applicate modifiche legislative espropriative di diritti garantiti dall'art. 38 della
Costituzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 822 del 1988) e in base ai principi di cui a Sezioni Unite, 11.07.11, n. 15144; e per irrazionalità della disposizione, e quindi con violazione della norma di cui all'art. 3 secondo comma della Costituzione (perché sostanzialmente il cittadino ha fatto affidamento sul fatto che l' avrebbe dovuto accreditare le maggiorazioni Pt_2 contributive per esposizione ad amianto, a prescindere dalla domanda amministrativa, e poi per effetto della modifica repentina della legge il coefficiente è stato ridotto a 1,25, con un decreto, che peraltro è stato emesso in violazione della norma di cui all'art. 77 Costituzione per carenza dei presupposti di necessità e urgenza), e perché non vi è alcuna spiegazione sulla diversità di trattamento, rispetto a chi avesse fatto in precedenza la domanda all' e/o all' che lo ripetiamo non era necessaria;
e per contrasto con Pt_2 CP_2
l'art. 38 della Costituzione, anche in relazione alla recente normativa di cui all'art. 115 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che attribuisce a coloro che hanno le sentenze passate in giudicato con il coefficiente 1,25 il maggior
5 coefficiente di 1,5.”
Si costituiva eccependo il giudicato, la prescrizione e la decadenza e Pt_2 chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva errata interpretazione e violazione di norme imperative, erroneità nei presupposti, eccezione di giudicato e eccezione di decadenza.
Sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato ritenendo che vi fosse una sostanziale differenza di titoli normativi nelle due cause proposte da mentre, come asserito dalla CP_1
Cassazione con ordinanza n. 23696/2024, il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva rimaneva sempre l'art. 13 co 8 della legge n.
257/1992 che faceva esclusivo riferimento all'esposizione decennale senza identificare e limitare un arco temporale di riferimento.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del diritto dell'appellato ad ottenere il beneficio richiesto sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado che aveva escluso la prescrizione.
Evidenziava, infatti, che, come asserito dalla Suprema Corte, il beneficio della rivalutazione contributiva era autonomo da quello della pensione e che, quindi, era infondata anche l'eccezione di costituzionalità dell'art. 1 commi 20, 21 e 22 della legge n.247/2007.
Con il terzo motivo di appello deduceva che la sentenza di primo grado fosse errata anche nel merito dal momento che non vi era stata un'esposizione ultradecennale qualificata all'amianto.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse rigettata la domanda proposta da per totale inammissibilità e infondatezza. Controparte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 6 marzo 2024 Controparte_1 chiedendo in via preliminare che venisse dichiarato nullo l'atto di appello di Pt_2 per violazione degli artt. 434 e 414 cpc in combinato disposto con gli artt. 348 bis cpc e 436 cpc.
Sempre in via preliminare domandava che fosse dichiarato inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello ex art. 437 cpc sia in relazione alla
6 genericità dei motivi di gravame privi di specificazione sia in relazione alla decadenza ex art. 416 cpc.
Chiedeva, quindi, nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025 dando lettura del dispositivo.
3. Si rileva preliminarmente che l'appello è ammissibile in quanto sono specificamente indicati i motivi e le censure alla sentenza di primo grado.
E' parimenti ammissibile in relazione ai motivi di appello proposti in quanto si tratta di questioni ed eccezioni già trattate in primo grado e, inoltre, il giudicato
è, comunque, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tanto premesso si ritiene che il primo motivo di appello relativo al giudicato esterno sia fondato e debba essere accolto.
Si ritiene, infatti, condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.23696/2024 in cui accogliendo il ricorso in cassazione di Pt_2 in fattispecie analoga alla presente ha ritenuto che la legge n. 247/2007 non può incidere sulla situazione giuridica e fattuale già regolata con sentenza passata in giudicato con la conseguenza che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti da giudicato non rilevando in contrario che la statuizione sia intervenuta in una causa dove è stato fatto valere l'art. 13 della legge n. 257/1992.
In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “ Come già osservato dalla
Corte ( v. Cass. nr. 12185 del 2024 in motiv.) l'art.1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 (secondo cui: «Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'[…] ai CP_2 lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale») si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
7 20. va, invece, escluso che la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare – e limitare - un arco temporale di riferimento;
21. a tali considerazioni, già sufficienti a travolgere la ratio decidendi della sentenza impugnata, va aggiunto che questa Corte ha chiarito che «il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore»
(Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010). La legge nr. 247 del 2007 non sarebbe, perciò, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla situazione giuridica già regolata con sentenza passata in giudicato;
22. consegue, quanto al caso concreto, che la valutazione circa l'esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti dal precedente giudicato”.
Considerato, quindi, che la diversità delle norme richiamate non costituisce diversa causa petendi l'eccezione di giudicato risulta fondata.
I periodi oggetto delle due cause sono sostanzialmente coincidenti, considerata come è stata formulata la domanda nel giudizio di primo grado proposto con ricorso 12 marzo 2003 e deciso in primo grado in data 5 aprile 2005, e, comunque, ciò che rileva è che la Corte di Cassazione ha rigettato la domanda dell'odierno appellato sulla base della mancata esposizione ultradecennale all'amianto.
Si evidenzia, infatti, che l'art.13 co 8 della legge n. 257/1992 su cui pur sempre anche dopo l'entrata in vigore della legge n.247/2007 che espressamente lo richiama si fonda la domanda dell'appellato prevede che: “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero
8 periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' è CP_2 moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5.”
L'art. 1 commi 20, 21 e 22 della legge n. 247/2007 a sua volta prevede che: “20.
Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al CP_2 predetto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta Pt_1 con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello proposto da è fondato e in Pt_2 riforma della sentenza appellata stante il giudicato esterno le domande proposte da nel ricorso di primo grado devono essere dichiarate Controparte_1 inammissibili.
Stante la complessità e peculiarità delle questioni giuridiche trattate le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle della ctu, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa di appello iscritta al n. 39/2025 R.G.A. così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da dichiara inammissibili le Pt_2
9 domande proposte da nel ricorso di primo grado Controparte_1
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti ivi comprese quelle della ctu
Così deciso in Bologna, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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