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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 08 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 572/2024 R.G. (a cui vi è stato riunito n. rg
580/2024) Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to Anna Maria Vittoria Vecchione ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Bellabona n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaetano
Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con distinti in atti, successivamente riuniti, la parte in epigrafe impugna, tempestivamente. le ordinanze di ingiunzione notificate in data 24.01.2024, e recanti n. OI-001571685 per la somma di €#2.286#
(duemiladuecentottantasei), quale sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali mese di dicembre 2016 e gennaio 2017, e n. OI-001132868, per la somma di €#8.172,50#
(ottomilacentosettantadue,50), quale sanzione per le omissioni del riferimento al mese di dicembre 2015 ed all'anno 2016.
CP_ si è costituito.
2) L'eccezione di prescrizione è fondata quanto alla ordinanza n.
001132868.
Si richiama “… il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003)” (Cass. Ord.
19897/2018).
La fattispecie si inserisce pacificamente nel solco della depenalizzazione del reato inizialmente previsto dall'art. 2 co. 1 bis
DL 463/83conv. con mod. in Legge 638/83 della ipotesi, per come disposto dall'art. 3 co. 6 D.Lvo 8/2016. La circostanza, dedotta da CP_ e risultante dagli atti di causa, non è contestata ed è pacifica.
In mancanza della conoscenza della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, il dies a quo dal quale va individuato nella data di entrata in vigore della normativa di depenalizzazione di cui al
D.lgs. 8/2016, ossia dallo 06.02.2016, data a partire dalla quale l'Istituto previdenziale era in grado di esercitare la potestà sanzionatoria.
Pag. 2 di 6 ai fini della interruzione del decorso della prescrizione si valorizzano la notifica del provvedimento di accertamento della violazione, per l'OI-001571685 in data 08.01.2019 e per l'OI-001132868 in data
12.07.2018, e, successivamente, la notifica delle ordinanze di ingiunzione, avvenuta pacificamente in data 24.01.2024.
Durante tale quinquennio, occorre ricordare che il legislatore, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto una sospensione straordinaria del decorso dei termini procedimentali e di prescrizione a mezzo dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020.
L'art. 103, co. 1, del D.L. 18/2020, convertito con la L. n. 27/2020, dispone infatti che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”
Il comma 6-bis della predetta norma, in riferimento ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, dispone che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
Pag. 3 di 6 sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Inoltre, occorre aggiungere la sospensione di mesi tre prevista dall'art. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 463/1983 (convertito in Legge n.
638/1983).
Dunque, nel caso di specie, ritenendo la sospensione per un totale di
188 giorni (90 giorni più 98 giorni di sospensione Covid) decorrenti dalla data della notifica dei verbali di accertamento, per la Ordinanza
001571685 il termine prescrizionale decorrente dallo 08.01.2019 no era spirato alla data di notifica (24.01.2024).
Per l'OI-001132868 la prescrizione decorre, come detto, dal
12.07.2018, ed anche considerando i periodi di sospensione di cui si è detto, è maturata in data 16.01.2024, primo della notifica del
24.01.2024.
La OI-001132868 va annullata.
3) con riferimento, quindi, alla sola O.I. 001571685, l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.
L'ordinanza ingiunzione opposta appare completa di tutti i propri elementi essenziali, indicando - analiticamente o per relationem - il nominativo e le generalità del trasgressore, gli altri atti prodromici ad essa, le condotte accertate e le norme violate.
Inoltre, parte resistente, con la notifica degli atti di accertamento, aveva già reso conoscibili alla parte ricorrente gli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
A tal proposito, ...“Il contenuto dell'obbligo imposto dalla legge
689/81 art. 18 comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione
Pag. 4 di 6 addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che
è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione, non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge"
(Cassazione civile sez. lav., 20/03/2009, n. 6901).
Nel provvedimento opposto sono espressamente indicate le violazioni addebitate, e l'ingiunto è stato messo nelle condizioni di conoscere tutti gli atti del procedimento sanzionatorio e di poter far valere in sede di opposizione le proprie censure circa l'esercizio del potere sanzionatorio.
4) Parte ricorrente eccepisce, poi, l'infondatezza della pretesa creditoria, per l'avvenuta cancellazione della società, Finmar s.r.l., di cui era legale rappresentante.
L'ordinanza di ingiunzione n. OI-001571685 si riferisce all'omesso versamento di ritenute fiscali per il mese di dicembre 2016 e gennaio
2017, periodo in cui il ricorrente era ancora legale rappresentante della società e allorquando la società era ancora attiva.
Dalla visura della s.r.l. risulta che il ricorrente con atto del 31.10.2015
è stato nominato, con incarico a tempo indeterminato, amministratore unico della società, e tale è rimasto fino alla cessazione della carica dello 02.03.2017.
5) Infine, solo con le note di trattazione scritta del 29.03.2024, depositate per l'udienza dello 05.04.2024, parte ricorrente eccepisce la
Pag. 5 di 6 violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, ma tale eccezione, in quanto tardiva, è inammissibile.
6) Il ricorso va, quindi, solo parzialmente accolto, con annullamento della OI-001132868.
Spese di lite compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
572/2024 G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
CP_
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto annulla l'OI-
001132868 poiché prescritta;
2) Rigetta nel resto;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 08 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 08 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 572/2024 R.G. (a cui vi è stato riunito n. rg
580/2024) Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to Anna Maria Vittoria Vecchione ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Bellabona n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaetano
Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con distinti in atti, successivamente riuniti, la parte in epigrafe impugna, tempestivamente. le ordinanze di ingiunzione notificate in data 24.01.2024, e recanti n. OI-001571685 per la somma di €#2.286#
(duemiladuecentottantasei), quale sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali mese di dicembre 2016 e gennaio 2017, e n. OI-001132868, per la somma di €#8.172,50#
(ottomilacentosettantadue,50), quale sanzione per le omissioni del riferimento al mese di dicembre 2015 ed all'anno 2016.
CP_ si è costituito.
2) L'eccezione di prescrizione è fondata quanto alla ordinanza n.
001132868.
Si richiama “… il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003)” (Cass. Ord.
19897/2018).
La fattispecie si inserisce pacificamente nel solco della depenalizzazione del reato inizialmente previsto dall'art. 2 co. 1 bis
DL 463/83conv. con mod. in Legge 638/83 della ipotesi, per come disposto dall'art. 3 co. 6 D.Lvo 8/2016. La circostanza, dedotta da CP_ e risultante dagli atti di causa, non è contestata ed è pacifica.
In mancanza della conoscenza della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, il dies a quo dal quale va individuato nella data di entrata in vigore della normativa di depenalizzazione di cui al
D.lgs. 8/2016, ossia dallo 06.02.2016, data a partire dalla quale l'Istituto previdenziale era in grado di esercitare la potestà sanzionatoria.
Pag. 2 di 6 ai fini della interruzione del decorso della prescrizione si valorizzano la notifica del provvedimento di accertamento della violazione, per l'OI-001571685 in data 08.01.2019 e per l'OI-001132868 in data
12.07.2018, e, successivamente, la notifica delle ordinanze di ingiunzione, avvenuta pacificamente in data 24.01.2024.
Durante tale quinquennio, occorre ricordare che il legislatore, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto una sospensione straordinaria del decorso dei termini procedimentali e di prescrizione a mezzo dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020.
L'art. 103, co. 1, del D.L. 18/2020, convertito con la L. n. 27/2020, dispone infatti che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”
Il comma 6-bis della predetta norma, in riferimento ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, dispone che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
Pag. 3 di 6 sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Inoltre, occorre aggiungere la sospensione di mesi tre prevista dall'art. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 463/1983 (convertito in Legge n.
638/1983).
Dunque, nel caso di specie, ritenendo la sospensione per un totale di
188 giorni (90 giorni più 98 giorni di sospensione Covid) decorrenti dalla data della notifica dei verbali di accertamento, per la Ordinanza
001571685 il termine prescrizionale decorrente dallo 08.01.2019 no era spirato alla data di notifica (24.01.2024).
Per l'OI-001132868 la prescrizione decorre, come detto, dal
12.07.2018, ed anche considerando i periodi di sospensione di cui si è detto, è maturata in data 16.01.2024, primo della notifica del
24.01.2024.
La OI-001132868 va annullata.
3) con riferimento, quindi, alla sola O.I. 001571685, l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.
L'ordinanza ingiunzione opposta appare completa di tutti i propri elementi essenziali, indicando - analiticamente o per relationem - il nominativo e le generalità del trasgressore, gli altri atti prodromici ad essa, le condotte accertate e le norme violate.
Inoltre, parte resistente, con la notifica degli atti di accertamento, aveva già reso conoscibili alla parte ricorrente gli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
A tal proposito, ...“Il contenuto dell'obbligo imposto dalla legge
689/81 art. 18 comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione
Pag. 4 di 6 addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che
è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione, non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge"
(Cassazione civile sez. lav., 20/03/2009, n. 6901).
Nel provvedimento opposto sono espressamente indicate le violazioni addebitate, e l'ingiunto è stato messo nelle condizioni di conoscere tutti gli atti del procedimento sanzionatorio e di poter far valere in sede di opposizione le proprie censure circa l'esercizio del potere sanzionatorio.
4) Parte ricorrente eccepisce, poi, l'infondatezza della pretesa creditoria, per l'avvenuta cancellazione della società, Finmar s.r.l., di cui era legale rappresentante.
L'ordinanza di ingiunzione n. OI-001571685 si riferisce all'omesso versamento di ritenute fiscali per il mese di dicembre 2016 e gennaio
2017, periodo in cui il ricorrente era ancora legale rappresentante della società e allorquando la società era ancora attiva.
Dalla visura della s.r.l. risulta che il ricorrente con atto del 31.10.2015
è stato nominato, con incarico a tempo indeterminato, amministratore unico della società, e tale è rimasto fino alla cessazione della carica dello 02.03.2017.
5) Infine, solo con le note di trattazione scritta del 29.03.2024, depositate per l'udienza dello 05.04.2024, parte ricorrente eccepisce la
Pag. 5 di 6 violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, ma tale eccezione, in quanto tardiva, è inammissibile.
6) Il ricorso va, quindi, solo parzialmente accolto, con annullamento della OI-001132868.
Spese di lite compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
572/2024 G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
CP_
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto annulla l'OI-
001132868 poiché prescritta;
2) Rigetta nel resto;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 08 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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