Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27343/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27343/2022 r.g.a.c. TRA con sede legale in Casoria alla S.S. Sannitica 87 km 7+750 (C.F: Parte_1 ersona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla P.IVA_1 tilini, 36, presso lo studio dell'Avv. Maria Michela Imperatore, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo notificato ATTORE E
con sede legale in Napoli alla via Pigna n.57 P. VA , Controparte_1 P.IVA_2 gale rapp.te p.t., rappresentata e difesa in virtù di pr alla comparsa di risposta dall'Avv. Vincenzo Cerbone, presso il cui studio in Napoli alla via Generale Orsini n.46 elett.te domicilia CONVENUTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 24.3.2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. I DI FATTO E DI DIRITT Il ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 esponen in d eva stipulato con la convenuta contratto di subappalto, avendo la pulato nel dicembre del 2012 contratto Controparte_1
d'appalto per la realizzazione degli impianti del Controparte_2 complesso immo cupero di iniziativa privata ambito n. 20 Via Ponti Rossi Napoli”; l'importo complessivo stimato per la realizzazione delle opere oggetto del contratto di subappalto era di € 121.000,00 da versarsi secondo le modalità di cui al contratto stesso;
i lavori subivano numerose varianti e ampliamenti, onde l'importo iniziale del subappalto si incrementava fino a ra to di € 316.566,67, to in contraddittorio tra il il responsabile della Parte_1
e il Direttore dei Lavori, s lla quale essa istante CP_1
acconto di € 20.000,00; ta 10/10/2019, a mezzo pec, inoltrava alla ed alla Controparte_1 [...]
, una diffida ad adempiere – riferita alla for e delle CP_2
e contestualmente sollecitava il pagamento dei lavori contabilizzati;
€ 30.000,00, assegno che in /2021 essa attrice poneva infruttuosamente all'incasso per mancanza di fondi. Tanto premesso, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art.9 del contratto di subappalto, e ritenuto altresì sussistente, ex art.1665 c.c., il diritto a percepire il corrispettivo delle opere realizzate, concludeva chiedendo:
“in via preliminare e nel rtare che il realizzava a favore della società Parte_1
sulla base d ontratto di subappalto, i lavori di Controparte_1 anizzazione del complesso residenziale in via Ponti Rossi in Napoli per l'importo complessivo di euro 316.566,67; ancora in via del tutto preliminare
2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art 1665 cc comma
3° e 4°, la sussistenza dell'accettazione tacita da parte del committente dell'opera eseguita a seguito della consegna e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica e: rtare e dichiarare, quale diretta conseguenza, il diritto del
di ricevere il pagamento a saldo per l'esecuzione dell'opera Parte_1
per l'effetto: nnare, la società in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
(c.f. ), con sede in Poz vinciale Pianura – località P.IVA_2
San gamento in favore del in persona del presidente Parte_1 pro tempore, della somma complessiva di , quale saldo ad oggi non corrisposto e/o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedo tto”; con vittoria di spese. Si è costituita la precisando che la controparte, con Controparte_1 ricorso per decreto ingi va c dal Tribunale di Napoli Nord un decreto ingiuntivo in danno di essa per la somma Controparte_1 di € 30.000, di cui alla fattura n. 4/21 del 18/02/ er la ritenuta incompetenza territoriale dell'adìto tribunale. Sottolineava inoltre la convenuta che il corrispettivo del subappalto veniva pattuito “a corpo” nella misura di € 121.000,00 (compreso oneri per la sicurezza), lamentando che per tale ragione la pretesa di controparte di vedersi riconoscere un corrispettivo maggiore di quello concordato, risultava tresì c 026 .930,00 Parte_2 attrice da precede
[. Parte_3 Persona_1
.07.2 nve eceduto ad ottobre 2018, onde non poteva essere stato emesso nella data su di esso indicata, come da denuncia alla Procura della Repubblica che produceva. Sul rilievo che il corrispettivo pattuito era già stato versato, concludeva quindi per il rigetto della domanda. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, all'odierna udienza del 24.3.2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. __________________________________________________________
Preliminarmente occorre ribadire quanto già implicitamente opinato in sede di rinvio del giudizio per la decisione, ovvero che il giudizio ha natura essenzialmente documentale, apparendo quindi superflua l'assunzione di prove orali. Ed invero, la genesi del rapporto di subappalto è rinvenibile nel contratto del 4/8/2017 (prodotto in copia da ambo le parti), che aveva ad oggetto la realizzazione, presso il complesso immobiliare in via Ponti Rossi in Napoli, degli “impianti tecnologici (Colonnine per ricariche elettriche auto;
impianto videocitofonico;
Impianto videosorveglianza;
impianto elettrico cantinole;
impianto di contabilizzazione del calore;
impianto ripetizione allarmi;
impianto di teleregolazione apparati) meglio specificati nel computo metrico allegato”, ove si legge che “i lavori appaltati compresi di fornitura in opera di materiali e dispositivi sono esclusivamente quelli riportati nei computo metrico allegato al presente contratto è il prezzo viene stabilito a Corpo tra le Parti” (così testualmente si esprime la scheda negoziale, ivi compreso l'evidente refuso e l'enfasi della parola “Corpo”) e che “l'importo complessivo stimato, delle opere oggetto del presente contratto, è determinato tra le Parti in €.121.000,00 … oltre iva di legge oneri della sicurezza compresi”. Non è contestato, poi, che l'attrice abbia realizzato quanto previsto in contratto, atteso che la convenuta ha sostenuto che l'attrice abbia già ricevuto il corrispettivo di spettanza in ragione del suddetto rapporto negoziale (cfr. comparsa di risposta, ove si legge “che l'unico rapporto di subappalto “a corpo” (e non a misura!!) intercorso, autorizzato nei limiti di € 120.000 e concluso tra le parti, risulta definito e pagato…”). Le divergenze tra le parti attengono quindi, da un lato, alla determinazione del quantum debeatur, sostenendo la convenuta che il corrispettivo sia stato concordato
“a corpo”, onde l'importo indicato in contratto non sarebbe suscettivo di variazioni, e dall'altro all'avvenuto versamento di somme a titolo di corrispettivo. Quanto a tale ultimo profilo, contrariamente a quanto argomentato dalla convenuta, non si rinviene nelle difese dell'attrice alcun riconoscimento dell'avvenuto pagamento di som eccezione dell'importo di € 20.000,00 (cfr. atto di citazione “...il consorzio avendo eseguito regolarmente i lavori nel Pt_1 corso dell'anno 2018 … riceveva i amento del solo importo di € 20.000,00”). Essendo la circostanza contestata, la convenuta avrebbe quindi dovuto dare prova degli avvenuti pagamenti, ma di essa non vi è traccia: ed invero, l'allegato all'atto di costituzione recante il n.9, denominato
“ricevute di pagamento.pdf”, contiene una copia per immagine di un documento cartaceo che riproduce la fattura di €.30.000,00 azionata in monitorio dall'attrice innanzi al Tribunale di Napoli Nord, mentre l'all.10 denominato “copia titoli di pagamento incassati.pdf”, contiene un messaggio di PEC nel quale si contesta l'avvenuto tentativo di incasso dell'assegno n.002629665912 di € 7.930,00. Nè gli ulteriori documenti prodotti costituiscono prova di pagamenti avvenuti, come facilmente evincibile dall'indice foliario della produzione della resistente, che per comodità di seguito di riporta:
1. atto di citazione ex adverso notificato;
2. contratto di subappalto del 4.
3. corrispondenza intercorsa tra / CP_1 Parte_1
4. denuncia penale del 13.04.20
5. copia assegno n.002629665912 di € 7.930;
6. comunicazione Banca rifer 02629665912 di € 7.930;
7. certificato deces;
Persona_1
8. visura camerale Controparte_1
9. ricevute di paga
10. copia titoli di pagamento incassati;
11. ricorso e decreto ingiuntivo n.2897/2021 del Tribunale di Napoli Nord;
12. atto di opposizione a decreto ingiuntivo 2897/2021 – giudizio r.g.8925/2021;
13. ordinanza incompetenza territoriale r.g. 8925/2021 del Tribunale di Napoli Nord. Deve quindi concludersi nel senso che il credito di parte attrice non è validamente contestato nell'an. Con riferimento al quantum, l'eccezione di parte convenuta circa il criterio di quantificazione del corrispettivo è sostenuta dall'inequivoco tenore del contratto stipulato, a fronte del quale l'attrice ha prodotto documentazione che non consente di ritenere che quanto sancito dal contratto sia stato oggetto di successive modifiche. In disparte il rilievo che, trattandosi di intesa negoziale, eventuali mutamenti dovrebbero emergere da atti aventi la medesima natura contrattuale, mentre i documenti prodotti sono di provenienza unilaterale, si osserva in ogni caso che la produzione attorea non rende conto dell'esistenza del credito – ulteriore rispetto al corrispettivo di cui al contratto dell'agosto 2017 – in questa sede reclamato. Le “Certificazioni Esecuzioni Lavori” contenute nel file “.pdf” allegato all'atto di citazione ed alla memoria istruttoria del 2.5.23, lungi dal rappresentare effettivi certificati delle opere effettuate, constano infatti di mere richieste, provenienti dalla convenuta ed indirizzate (anche) all'attrice, di comunicare “l'importo esatto del lavori eseguiti”, con la precisazione che lo stesso era “da verificare con la scrivente” al fine di formare l'emittendo “certificato di esecuzione dei lavori”, di competenza della “direzione lavori” e del “committente”. Gli ulteriori documenti allegati alla memoria istruttoria del 1.6.23, son un “certificato di pagamento” del 3.8.18 per €.3.000,00, a firma del geom. , Per_2 un altro “certificato di pagamento” del 10.6.19 che reca una unica sottos , apparentemente non proveniente dal “Responsabile del Procedimento” che, stando a quanto in esso si legge, avrebbe dovuto emetterlo, ed un computo metrico di “stima lavori”, che costituisce con tutta probabilità quello allegato al contratto di subappalto. Non vi è perciò prova di lavorazioni eseguite in misura superiore a quanto concordato, ma soprattutto non vi è prova che eventuali opere ulteriori siano state oggetto di intesa negoziale tra le parti, intesa tanto più indispensabile, ove si consideri che l'importo richiesto supera di quasi il 200% quello concordato. Nè l'attrice ha chiarito le ragioni per le quali, pur a fronte dell'inequivoco contenuto del contratto stipulato, si sarebbe determinata ad eseguire interventi di valore superiore, limitandosi, sul punto, a fare generico riferimento a “varianti e ampliamenti” che dovrebbero trovare riscontro in “certificazioni” (cfr. atto introduttivo, punto 4)) che, come sopra accennato, non attestano né l'effettiva esecuzione di opere ulteriori, né il relativo valore. Della lacunosità ed insufficienza della e documentale è apparsa peraltro consapevole anche la difesa del attore, allorquando ha Parte_1 inammissibil to di ordinare “ai se t.210 c.p.c.” ed “a carico della società l'acquisizione di ulteriori certificazioni (del cui valore CP_1 probatorio a que lecito dubitare, non essendo stata tale richiesta accompagnata da una puntuale indicazione di ciò che da essi avrebbe dovuto evincersi), così pretendendo di ribaltare sulla convenuta l'onere probatorio gravante su essa attrice ex art.2697 c.c. La domanda può quindi essere accolta esclusivamente nella misura del corrispettivo contrattualmente concordato, pari ad €.121.000,00 oltre iva, somma da cui andrà detratto quanto già ricevuto (€.20.000,00); sull'importo così determinato saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso e secondo le decorrenze di cui al DL 231/02. L'esito complessivo della lite induce a compensare per i due terzi le spese di lite, che si liquidano per la restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: nto di ragione, la domanda nna la al pagamento, in favore del per la Controparte_1 Parte_1 azione, della somma di € dietro presentazione di fattura, se dovuta, come per legge, ed oltre interessi calcolati come in motivazione;
al pagamento in favore del Controparte_1
d a compensazione nella misura di Parte_1 iquidano per la restante parte in Euro 420 per spese ed Euro 2.400,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 09/12/2024
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo