TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2600
TAR
Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990, art 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della p.a. ex art. 97 cost., irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità

    La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale cui sono sottoposte le strutture accreditate. Gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito, rientrando la contestazione nell'ambito della cognizione del giudice ordinario. L'ASL è priva di potere discrezionale in quanto il rapporto trova il tetto dello stanziamento. Il pagamento delle prestazioni avviene nell'ambito di accordi contrattuali.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 1° comma e 21 nonies l. 241/1990, violazione del contratto sottoscritto, violazione dei limiti di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione (art. 97 cost.), violazione art. 41 cost., lesione legittimo affidamento, illogicità e ingiustizia manifesta

    La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale cui sono sottoposte le strutture accreditate. Gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito, rientrando la contestazione nell'ambito della cognizione del giudice ordinario. L'ASL è priva di potere discrezionale in quanto il rapporto trova il tetto dello stanziamento. Il pagamento delle prestazioni avviene nell'ambito di accordi contrattuali.

  • Inammissibile
    Carenza assoluta di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 1° comma l.241/1990, violazione artt. 6 e 41 CEDU, art. 8 quinquies d. lgs. 502/1992, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità, lesione legittimo affidamento

    La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale cui sono sottoposte le strutture accreditate. Gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito, rientrando la contestazione nell'ambito della cognizione del giudice ordinario. L'ASL è priva di potere discrezionale in quanto il rapporto trova il tetto dello stanziamento. Il pagamento delle prestazioni avviene nell'ambito di accordi contrattuali.

  • Inammissibile
    Impugnazione atti presupposti e connessi

    La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale cui sono sottoposte le strutture accreditate. Gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito, rientrando la contestazione nell'ambito della cognizione del giudice ordinario. L'ASL è priva di potere discrezionale in quanto il rapporto trova il tetto dello stanziamento. Il pagamento delle prestazioni avviene nell'ambito di accordi contrattuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2600
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2600
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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