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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 497 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 497 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BATTISTINI LETIZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BATTISTINI LETIZIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/03/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
10.10.1992, ad Alessano (LE), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, rimanendo la casa coniugale (alloggio alla sig.ra ed alla figlia convivente;
Per_3 Parte_1 Controparte_1
c) i coniugi dichiarano che hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
d) i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessano (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 1992 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 497 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BATTISTINI LETIZIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BATTISTINI LETIZIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/03/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
10.10.1992, ad Alessano (LE), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
a) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, rimanendo la casa coniugale (alloggio alla sig.ra ed alla figlia convivente;
Per_3 Parte_1 Controparte_1
c) i coniugi dichiarano che hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
d) i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessano (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 24 Parte II Serie A Anno 1992 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi