Art. 2.
L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente puo' essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.
Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.
L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente puo' essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.
Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.