Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 1926/2024
Oggi 28 marzo 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Laura Del Poggio in sostituzione dell'avv. Antonio e Giulia Del Poggio per parte ricorrente;
nessuno è presente per parte resistente.
La procuratrice del ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando la procuratrice del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice del ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO MARIA DEL POGGIO e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIULIA DEL POGGIO
RICORRENTE
contro
C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Accertato lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, condannare la ditta in persona del legale rappresentante protempore, corrente in Controparte_1
OZ (NA) Via , e pec: al pagamento delle P.IVA_1 Email_1 differenze retributive, come da conteggio allegato al presente ricorso e parte integrante dello stesso, ammontanti ad € 15.405,33 lordi, oltre ad € 200,00 netti per il mese di ottobre 2023 o nella maggior o minor somma ritenuta CP_ di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non versati.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.
- Con sentenza esecutiva MOTIVI DELLA DECISIONE
I documenti depositati da parte ricorrente impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di a partire dal Controparte_1
3/11/2018, in qualità di autista inquadrato al livello 3S, sulla scorta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time (cfr. buste-paga allegate sub 3), sino al 25/11/2023, giorno in cui il medesimo ha rassegnato volontariamente le proprie dimissioni, come risulta dal modulo Unilav di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 1). Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento di parte della retribuzione dovuta per il mese di ottobre 2023 (per la somma di € 200,00), di tutto lo stipendio del mese di novembre 2023, del Trattamento di Fine Rapporto e dell'indennità per ferie non godute, lamentando l'inadempimento del datore di lavoro rispetto a tali obbligazioni nonché l'omessa consegna delle buste paga relative alle mensilità non remunerate e del cedolino paga riferito al trattamento di fine rapporto. Deve essere precisato che nelle conclusioni rassegnate il ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento dello
“svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro” ma, anche a prescindere dalla genericità della domanda, non solo non ha offerto prove di tali prestazioni, ma non ha neppure chiesto il pagamento delle ore ulteriori rispetto a quelle contrattuali, essendosi limitato a richiedere la voce di
“straordinario a forfait” già contrattualmente stabilita, secondo quanto risulta dalle buste-paga. La domanda in esame risulta quindi nulla per la sua genericità e, comunque, infondata nel merito. Preliminarmente va evidenziata la contumacia della resistente la quale, sebbene regolarmente CP_3 convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante (v. verbale dell'udienza del 28.02.2025). È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della pretesa (v. Cass. n. 15777/2006); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (v., ex multis, Cass. n. 7739/2007). Giova altresì richiamare la disciplina che il legislatore ha dettato in materia di riparto dell'onere probatorio in caso di giudizio avente a oggetto la richiesta di adempimento delle obbligazioni remunerative discendenti, come nel caso di specie, da un rapporto di natura subordinata: ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, nel giudizio relativo al pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il lavoratore deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi del credito. Così come costituisce obbligo datoriale, ai sensi dell'art. art. 1 della l. n. 4/1953, “consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute;
tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”. Tale norma, dunque, prescrive al datore di lavoro, prima ancora che di consegnare il prospetto paga, di elaborare tale documento con l'indicazione dei dati in essa specificamente indicati;
come chiarito dalla giurisprudenza, trattasi di adempimento avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro (Cass. n. 17421/2007). Nel caso di specie, la società convenuta, restando contumace, non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi retributivi sulla medesima gravanti;
diversamente, il ricorrente ha provato in via documentale di aver lavorato alle dipendenze della resistente, con le mansioni, l'inquadramento e la retribuzione risultante dalle citate buste- paga. Deve, dunque, concludersi, in mancanza di evidenze di segno opposto, per la debenza delle spettanze creditorie vantate a saldo del mese di ottobre 2023, nonché con riferimento al mese di novembre 2023, al Trattamento di Fine Rapporto e alle ferie non godute. Quanto alla quantificazione degli importi dovuti, questa giudice ritiene di aderire ai conteggi depositati limitatamente alla retribuzione spettante al ricorrente in relazione ai giorni lavorati nel mese di novembre 2023, dal momento che le operazioni di calcolo tengono debitamente conto delle voci risultanti dalle altre buste-paga e dei giorni lavorati. Alla luce di tali conteggi, il credito del ricorrente risulta pari alla somma lorda di € 2.872,36, cui devono aggiungersi € 200,00 a saldo della retribuzione dovuta per il mese di ottobre 2023 e € 16,60 per ferie non pagate (ancorché i conteggi riportino una somma superiore, deve essere attribuito valore confessorio a quanto riportato nel ricorso, laddove è richiesta la somma predetta di € 16,60 non potendo, peraltro, il giudice andare ultra petita). Non è, poi, possibile recepire le risultanze dei conteggi con riguardo al calcolo del TFR, dal momento che la somma indicata a tale titolo non risulta corretta rispetto alle buste paga-depositate e comprende, erroneamente, nel calcolo del TFR anche la retribuzione mensile utile alla quantificazione dello stesso che, invece, viene in rilievo solo quale parametro di quantificazione, ma non può certamente sommarsi al TFR dell'anno precedente. Ai fini del computo di quanto spetta al ricorrente per TFR, appare, dunque, corretto effettuare le operazioni di calcolo assumendo, quali parametri di misurazione, i criteri che seguono: si sommano le retribuzioni mensili lorde corrisposte al lavoratore da gennaio a luglio 2023 (come risultano dalle buste-page allegate al ricorso); quanto alle mensilità da agosto ad ottobre 2023 si reputa corretto calcolare la retribuzione lorda mensile, in assenza di buste-paga, alla stregua di quanto dovuto a fronte di una prestazione lavorativa mensile articolata su una media di 22 giorni lavorativi;
infine deve aggiungersi l'ulteriore somma pari a € 2.872,36 per il mese di novembre 2023. Orbene, l'importo totale che ne deriva, pari alla somma lorda di € 36.574,45, corrispondente alla remunerazione lorda riferita all'anno 2023, sino al 25.11.2023 (data di decorrenza delle dimissioni del ricorrente - cfr. doc. 1) deve essere poi diviso per l'indice fisso di 13,5, ai fini della quantificazione del TFR dovuto in relazione a quell'anno. La somma che risulta, pari ad € 2.709,21 (TFR 2023) deve, quindi, essere sommata a quella dovuta al lavoratore in rifermento all'anno 2022, di € 7.918,13 (TFR, risultante dal CU 2024 depositato in data 14.03.2025). L'importo complessivo da corrispondere al ricorrente a titolo di TFR è, pertanto, pari a € 10.627,34 lordi. La resistente deve, conclusivamente, essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 13.716,30 (€ 3.072,36 per retribuzioni, € 16.60 per ferie non godute e € 10.627,34 per TFR) Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, in misura leggermente inferiore ai valori minimi del tariffario professionale per più ragioni: il carattere confuso e, in parte, inesatto dei calcoli riportati nel ricorso e nel conteggio successivamente depositato;
il fatto che l'istruttoria è stata solo documentale;
la circostanza che la contumacia di parte resistente ha reso particolarmente modesta l'attività difensiva. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Russo, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 13.12.2024 da e notificato a così decide: Parte_1 Controparte_1
1) condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma complessiva lorda pari a € 13.716,30 di cui € 10.627,34 a titolo di TFR, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 28 marzo 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani