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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9017/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9017/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 maggio 2025 chiamata la causa ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
, oggi sostituito dall'avv. Marco Riini Controparte_2
Per l'avv. e l'avv. , P_ Per l'avv. e l'avv. , Controparte_1
L'avv. Riini discute la causa come in atto introduttivo e note conclusive. Chiede che venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9017/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 [...]
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M.STABILE N. 85 CP_2
PALERMO presso il difensore avv. Controparte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , P_ C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_1
domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 1.07.2022 la
[...]
, in persona del curatore avv. Gabriella Parte_1
Giordano, adiva il Tribunale di Palermo e, premesso che è Parte_1
comproprietaria, unitamente al marito, , della metà indivisa Controparte_3 dell'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, Via Aurelio di Bella 59, che il predetto immobile era occupato senza titolo da e dal marito P_ P_
, che nonostante i vari solleciti i convenuti non hanno corrisposto alcuna
[...]
indennità di occupazione, che con missiva del 03/12/2018 il curatore aveva vanamente richiesto alla predetta Sig.ra il pagamento della complessiva P_ somma di €11.250,00, per l'illegittima occupazione dell'immobile perpetrata per gli anni 2015, 2016, 2018 e 2019, che gli stessi avevano continuato a non corrispondere alcuna indennità anche per i successivi anni 2020, 2021, 2022, chiedeva di ritenere e dichiarare che e occupano illegittimamente l'immobile P_ Controparte_1
sito in Palermo, Via Aurelio Di Bella 59 a far data dal mese di Novembre 2015 sino alla data di notifica del ricorso, non avendo alcun titolo che ne legittimi la detenzione, che per il periodo che va dal mese di Novembre 2015 sino alla riconsegna dell'immobile, la Curatela ha diritto ad ottenere il pagamento del 50% della indennità di occupazione per la illegittima detenzione dell'appartamento e di condannare e solidalmente fra loro, al pagamento in P_ Controparte_1
favore della della complessiva somma Parte_1
di €21.750,00, di cui €2.250,00 per l'anno 2015, €18.000,00 per gli anni dal 2016 sino al 2022 ed €1.500,00 per i mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno del 2022 per le causali di cui in epigrafe, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo ed oltre la svalutazione monetaria.
Con decreto del 22.07.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione e assegnati i termini per la notifica e la costituzione.
Nessuno si costituiva per i resistenti.
Con ordinanza del 13.03.2023 veniva disposto il mutamento di rito.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi pagina 3 di 8 dell'art. 281 sexies cpc..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e P_ Controparte_1
regolarmente citati in giudizio a mezzo notifica dell'atto introduttivo e del rispettivo decreto di comparizione datata 28.07.2022.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile sito in
Palermo, Via Aurelio di Bella 59 è fondata e va accolta.
Parte attrice ha, infatti, dimostrato che i convenuti occupano abusivamente l'immobile oggetto di causa.
La suddetta circostanza emerge dalla semplice lettura del preliminare di compravendita del 29.08.2008(all. 3 ricorso) , non oggetto di trascrizione e dunque non opponibile alla Curatela, dal quale risulta che il possesso dell'immobile è stato trasferito a contestualmente alla firma del preliminare e dal verbale di P_
sopralluogo dell'11.03.2015, ove il consulente tecnico della Curatela, ing. Per_1
nell'ambito del procedimento n. 22/2013, ha dato atto di aver rinvenuto sui
[...]
luoghi la quale ha sottoscritto il verbale di sopralluogo. P_
Inoltre, la notifica del ricorso è stata ricevuta da e dal coniuge proprio P_
nell'immobile sito in Palermo via Aurelio Di Bella 59 e ciò dimostra che nonostante l'ordinanza di rilascio emessa in data 22.12.2019 dal Tribunale di Palermo-Sezione
Fallimentare- l'immobile risulta ancora occupato dai convenuti.
Va, dunque, dichiarato che e occupano P_ Controparte_1 illegittimamente l'immobile sito in Palermo, Via Aurelio Di Bella 59 a far data dal mese di Novembre 2015 sino alla data di notifica del ricorso.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto della Curatela ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo.
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'art.2913 cpc (nella specie, preliminare di vendita successivo
pagina 4 di 8 alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato;
risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art.2912 c.c. " (Cass. civ., 16.1.2013 n.
924).
"La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice" (Cass. Sez. 3, n. 8695 del 29.04.2015)
Va, anche, ricordato che dall'ordinamento si ricava (art. 560 c.p.c. prima della modifica del 2005, ed oggi ancora più rigoroso) il divieto di detenere l'immobile fuori dai casi consentiti con autorizzazione e, conseguentemente, il divieto di cederne la detenzione.
Nella specie, i convenuti detengono l'immobile senza autorizzazione e dunque senza alcun titolo valido da opporre alla Custodia.
Il custode, infatti, chiede i danni subiti dalla custodia, e, quindi dai creditori, a causa dell'occupazione; danno derivante dall'impossibilità per i creditori pignoranti, e per essi del custode, di percepire i frutti dell'immobile; danno da riconoscersi sulla base della giurisprudenza di legittimità in tema di occupazione senza titolo di immobile altrui già per il solo fatto dell'occupazione ed indipendentemente da un'autorizzazione del giudice ad acquisirne l'indennità nella misura liquidata.
La configurabilità del risarcimento a favore della procedura esecutiva (e del custode giudiziario, che la rappresenta), da parte de detentore senza titolo dell'immobile pignorato, trova nelle suddette ragioni il suo fondamento.
In altri termini, va ricordato che per tutta la durata del processo di esecuzione perdura il diritto dei creditori: a che i proventi della utilizzazione del bene entrino a pagina 5 di 8 comporre la somma da distribuire, mentre la tardiva riconsegna impedisce in loro danno una più proficua utilizzazione del bene oggetto di fallimento;
a che il bene sia venduto quanto prima, al suo effettivo valore di mercato, mentre l'occupazione del bene ne rende difficile la vendita e, comunque, ne riduce il valore economico.
Così, come in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (secondo la giurisprudenza costante, Cass. 8 maggio 2006, n. 10498); così, in caso di occupazione senza titolo di un cespite pignorato, il danno subito dalla procedura esecutiva (dai creditori procedenti) e, per essa, dal custode che la rappresenta, discende dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto quanto prima al suo effettivo valore di mercato.
Ne consegue che va accolta la domanda di parte attrice e va riconosciuto il diritto della Custodia ad ottenere dal convenuto l'indennità di occupazione decorre dal novembre 2015, proprio in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice fino al giugno 2022, come richiesto in ricorso.
L'indennità va riconosciuta nella misura liquidata dall'ing. nominato Persona_1
ctu nella procedura fallimentare R.G.22/2013, e dunque i convenuti vanno condannati in solido a corrispondere in favore di parte attrice €21.750,00, di cui
€2.250,00 per l'anno 2015, €18.000,00 per gli anni dal 2016 sino al 2022 ed
€1.500,00 per i mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno del 2022, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore 21.750,00 scaglione di valore fino ad euro
52.000,00: parametri medi ridotti della metà per le fasi introduttiva, di studio, minimi per istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) in € 3387,00 per compensi, € 125,82 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese pagina 6 di 8 generali come per legge vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la contumacia di e;
P_ Controparte_1
dichiara che e occupano illegittimamente l'immobile P_ Controparte_1
sito in Palermo, Via Aurelio Di Bella 59 a far data dal mese di Novembre 2015 sino alla data di notifica del ricorso;
condanna in solido e a corrispondere in favore di parte P_ Controparte_1
attrice €21.750,00, di cui €2.250,00 per l'anno 2015, €18.000,00 per gli anni dal
2016 sino al 2022 ed €1.500,00 per i mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno del 2022, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì in solido i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compensi, € 125,82 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9017/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 maggio 2025 chiamata la causa ad ore 9,05 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
, oggi sostituito dall'avv. Marco Riini Controparte_2
Per l'avv. e l'avv. , P_ Per l'avv. e l'avv. , Controparte_1
L'avv. Riini discute la causa come in atto introduttivo e note conclusive. Chiede che venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9017/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 [...]
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M.STABILE N. 85 CP_2
PALERMO presso il difensore avv. Controparte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , P_ C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_1
domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 1.07.2022 la
[...]
, in persona del curatore avv. Gabriella Parte_1
Giordano, adiva il Tribunale di Palermo e, premesso che è Parte_1
comproprietaria, unitamente al marito, , della metà indivisa Controparte_3 dell'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, Via Aurelio di Bella 59, che il predetto immobile era occupato senza titolo da e dal marito P_ P_
, che nonostante i vari solleciti i convenuti non hanno corrisposto alcuna
[...]
indennità di occupazione, che con missiva del 03/12/2018 il curatore aveva vanamente richiesto alla predetta Sig.ra il pagamento della complessiva P_ somma di €11.250,00, per l'illegittima occupazione dell'immobile perpetrata per gli anni 2015, 2016, 2018 e 2019, che gli stessi avevano continuato a non corrispondere alcuna indennità anche per i successivi anni 2020, 2021, 2022, chiedeva di ritenere e dichiarare che e occupano illegittimamente l'immobile P_ Controparte_1
sito in Palermo, Via Aurelio Di Bella 59 a far data dal mese di Novembre 2015 sino alla data di notifica del ricorso, non avendo alcun titolo che ne legittimi la detenzione, che per il periodo che va dal mese di Novembre 2015 sino alla riconsegna dell'immobile, la Curatela ha diritto ad ottenere il pagamento del 50% della indennità di occupazione per la illegittima detenzione dell'appartamento e di condannare e solidalmente fra loro, al pagamento in P_ Controparte_1
favore della della complessiva somma Parte_1
di €21.750,00, di cui €2.250,00 per l'anno 2015, €18.000,00 per gli anni dal 2016 sino al 2022 ed €1.500,00 per i mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno del 2022 per le causali di cui in epigrafe, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo ed oltre la svalutazione monetaria.
Con decreto del 22.07.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione e assegnati i termini per la notifica e la costituzione.
Nessuno si costituiva per i resistenti.
Con ordinanza del 13.03.2023 veniva disposto il mutamento di rito.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi pagina 3 di 8 dell'art. 281 sexies cpc..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e P_ Controparte_1
regolarmente citati in giudizio a mezzo notifica dell'atto introduttivo e del rispettivo decreto di comparizione datata 28.07.2022.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile sito in
Palermo, Via Aurelio di Bella 59 è fondata e va accolta.
Parte attrice ha, infatti, dimostrato che i convenuti occupano abusivamente l'immobile oggetto di causa.
La suddetta circostanza emerge dalla semplice lettura del preliminare di compravendita del 29.08.2008(all. 3 ricorso) , non oggetto di trascrizione e dunque non opponibile alla Curatela, dal quale risulta che il possesso dell'immobile è stato trasferito a contestualmente alla firma del preliminare e dal verbale di P_
sopralluogo dell'11.03.2015, ove il consulente tecnico della Curatela, ing. Per_1
nell'ambito del procedimento n. 22/2013, ha dato atto di aver rinvenuto sui
[...]
luoghi la quale ha sottoscritto il verbale di sopralluogo. P_
Inoltre, la notifica del ricorso è stata ricevuta da e dal coniuge proprio P_
nell'immobile sito in Palermo via Aurelio Di Bella 59 e ciò dimostra che nonostante l'ordinanza di rilascio emessa in data 22.12.2019 dal Tribunale di Palermo-Sezione
Fallimentare- l'immobile risulta ancora occupato dai convenuti.
Va, dunque, dichiarato che e occupano P_ Controparte_1 illegittimamente l'immobile sito in Palermo, Via Aurelio Di Bella 59 a far data dal mese di Novembre 2015 sino alla data di notifica del ricorso.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto della Curatela ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo.
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'art.2913 cpc (nella specie, preliminare di vendita successivo
pagina 4 di 8 alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato;
risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art.2912 c.c. " (Cass. civ., 16.1.2013 n.
924).
"La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice" (Cass. Sez. 3, n. 8695 del 29.04.2015)
Va, anche, ricordato che dall'ordinamento si ricava (art. 560 c.p.c. prima della modifica del 2005, ed oggi ancora più rigoroso) il divieto di detenere l'immobile fuori dai casi consentiti con autorizzazione e, conseguentemente, il divieto di cederne la detenzione.
Nella specie, i convenuti detengono l'immobile senza autorizzazione e dunque senza alcun titolo valido da opporre alla Custodia.
Il custode, infatti, chiede i danni subiti dalla custodia, e, quindi dai creditori, a causa dell'occupazione; danno derivante dall'impossibilità per i creditori pignoranti, e per essi del custode, di percepire i frutti dell'immobile; danno da riconoscersi sulla base della giurisprudenza di legittimità in tema di occupazione senza titolo di immobile altrui già per il solo fatto dell'occupazione ed indipendentemente da un'autorizzazione del giudice ad acquisirne l'indennità nella misura liquidata.
La configurabilità del risarcimento a favore della procedura esecutiva (e del custode giudiziario, che la rappresenta), da parte de detentore senza titolo dell'immobile pignorato, trova nelle suddette ragioni il suo fondamento.
In altri termini, va ricordato che per tutta la durata del processo di esecuzione perdura il diritto dei creditori: a che i proventi della utilizzazione del bene entrino a pagina 5 di 8 comporre la somma da distribuire, mentre la tardiva riconsegna impedisce in loro danno una più proficua utilizzazione del bene oggetto di fallimento;
a che il bene sia venduto quanto prima, al suo effettivo valore di mercato, mentre l'occupazione del bene ne rende difficile la vendita e, comunque, ne riduce il valore economico.
Così, come in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (secondo la giurisprudenza costante, Cass. 8 maggio 2006, n. 10498); così, in caso di occupazione senza titolo di un cespite pignorato, il danno subito dalla procedura esecutiva (dai creditori procedenti) e, per essa, dal custode che la rappresenta, discende dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto quanto prima al suo effettivo valore di mercato.
Ne consegue che va accolta la domanda di parte attrice e va riconosciuto il diritto della Custodia ad ottenere dal convenuto l'indennità di occupazione decorre dal novembre 2015, proprio in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice fino al giugno 2022, come richiesto in ricorso.
L'indennità va riconosciuta nella misura liquidata dall'ing. nominato Persona_1
ctu nella procedura fallimentare R.G.22/2013, e dunque i convenuti vanno condannati in solido a corrispondere in favore di parte attrice €21.750,00, di cui
€2.250,00 per l'anno 2015, €18.000,00 per gli anni dal 2016 sino al 2022 ed
€1.500,00 per i mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno del 2022, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore 21.750,00 scaglione di valore fino ad euro
52.000,00: parametri medi ridotti della metà per le fasi introduttiva, di studio, minimi per istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) in € 3387,00 per compensi, € 125,82 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese pagina 6 di 8 generali come per legge vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la contumacia di e;
P_ Controparte_1
dichiara che e occupano illegittimamente l'immobile P_ Controparte_1
sito in Palermo, Via Aurelio Di Bella 59 a far data dal mese di Novembre 2015 sino alla data di notifica del ricorso;
condanna in solido e a corrispondere in favore di parte P_ Controparte_1
attrice €21.750,00, di cui €2.250,00 per l'anno 2015, €18.000,00 per gli anni dal
2016 sino al 2022 ed €1.500,00 per i mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno del 2022, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì in solido i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compensi, € 125,82 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8