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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLI MARCO (C.F. , giusta procura in atti, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Macchia di Monte Sant'Angelo al Viale Padre Pio n° 17
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELORO Controparte_1 C.F._3
ROSSELLA (C.F. ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._4
Torremaggiore alla Via della Badia n. 18
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.05.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative
“note di trattazione scritta”, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 04.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.10.2022 proponeva domanda giudiziale di Parte_1 separazione dal coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio con il rito Controparte_1 concordatario in Torremaggiore in data 29.08.1992; che dalla loro unione era nata la figlia Per_1 (nt. il 9.11.1993), maggiorenne, diplomata in ragioneria;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni nonché a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri del matrimonio, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
tutto ciò premesso, chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di rito, di: “1) pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nonché della figlia maggiorenne nella misura complessiva pari ad euro 800,00 mensili (400,00 per la moglie e 400,00 per la Per_1 figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia;
4) disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi;
5) acconsente sin da ora – rebus sic stantibus – all'eventuale trasferimento della residenza della;
6) Parte_1 acconsentire sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei separandi”.
A sostegno delle proprie domande, deduceva la ricorrente che il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale, oltre ad aver posto in essere nel corso della vita matrimoniale atti di violenza nei suoi confronti aveva altresì violato il dovere di fedeltà intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna nonché violato l'obbligo di assistenza familiare morale e materiale.
La ricorrente evidenziava inoltre che la figlia diplomata in ragioneria, al momento non Per_1 lavorava e intratteneva discreti rapporti con il padre ed i nonni materni. Precisava altresì la di essere casalinga e di non aver mai prodotto reddito mentre il resistente svolgeva Parte_1
l'attività di bracciante agricolo, intestando solo fittiziamente l'attività alla figlia anche se al Per_1 momento non erano note le sue consistenze patrimoniali ed economiche;
ed ancora che entrambi i coniugi erano titolari di beni immobili e terreni, come da visure allegate.
Il resistente , costituendosi in giudizio, aderiva alla pronuncia della separazione e Controparte_1 proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti della moglie evidenziando come la crisi coniugale fosse stata determinata dell'atteggiamento della ricorrente che, unitamente alla figlia decideva di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con il marito per un presunto Per_1 tradimento posto in essere dallo stesso;
che al suo rientro dal lavoro quale bracciante agricolo era costretto a farsi da mangiare oltre a provvedere a tutte le sue necessità in quanto la moglie trascorreva la maggior parte del suo tempo presso la casa paterna rientrando nell'abitazione della casa coniugale solo di sera, provvedendo a chiudere la camera da letto costringendo il marito a dormire sul divano;
che dal mese di maggio la ricorrente si allontanava dalla casa coniugale non facendovi più rientro costringendo altresì il marito a vendere parte dei beni immobili in comproprietà versando il ricavato in favore della figlia Per_1
Contestava il resistente quanto dedotto dalla circa le condizioni economiche dei Parte_1 coniugi e della figlia evidenziando al contempo come la figlia oltre ad essere titolare Per_1 Per_1 dell'omonima Ditta individuale, gestiva i fondi di proprietà dei genitori (cfr. contratto di affitto del 5-6-2015 – doc.7 ), - oggi quelli della madre e i suoi- e in quanto tale percepiva l'intero guadagno delle campagne agricole (olive e uva) incassando da ultimo nella totalità quella del
2021 per circa € 80.000,00, comprensiva degli aiuti Agea di circa € 10.000,00; che pertanto la e la figlia erano economicamente autosufficienti disponendo entrambe sia di Parte_1 Per_1 denaro contante che di beni immobili mentre il resistente era allo stato disoccupato.
Concludeva pertanto il resistente chiedendo pronunciarsi: 1) la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
2) lo scioglimento della comunione dei beni;
3) il rigetto dell'avversa richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente in quanto, oltre ad essere di sua proprietà esclusiva era in contrasto con la precedente richiesta di autorizzazione al trasferimento di residenza della , e la conseguente assegnazione in suo favore. Parte_1
Con ordinanza riservata del 11.12.2022 il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Con sentenza non definitiva n. 1256/2023 del 09.05.2023 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle questioni accessorie, assegnando i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c.
Nel corso della successiva fase del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., sono state assunte le prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 07.11.2023 ed acquisiti i documenti depositati dalle parti.
Conclusa la fase istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.05.2025, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
1. Questioni preliminari.
Quanto all'accezione preliminare di tardività eccepita dal resistente si richiama integralmente quanto dedotto nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 7.11.2023. Ed ancora prima di passare al merito va chiarito che il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento istruttorio di non ammissione di alcune delle prove richieste dalle parti in considerazione della inammissibilità delle stesse oltre che della superfluità ai fini della decisione di qualsivoglia approfondimento istruttorio anche alla luce della copiosa acquisizione processuale.
2. Sulla separazione dei coniugi.
Nulla deve disporsi, in questa sede, in punto di separazione personale, essendo già intervenuta sentenza non definitiva n. 1256/2023 depositata il 09.05.2023.
3. Sull'addebito della separazione.
Quanto alla domanda di addebito reciprocamente formulata dai coniugi, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice deve tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso in esame, la ha dedotto che la crisi familiare si sarebbe concretizzata a Parte_1 seguito della relazione extraconiugale intrapresa dal marito in costanza di matrimonio. A sostegno di ciò, ha prodotto una relazione investigativa, confermata in sede di escussione testimoniale, dalla quale emergerebbe inconfutabilmente la sussistenza di un tradimento da parte dell' in danno della moglie. La ricorrente ha altresì dedotto di aver subito violenza da CP_1 parte del marito, producendo all'uopo due videoregistrazioni dalla quale emergono liti familiari nonché la violazione dell'obbligo di assistenza materiale e morale.
Per contro, il resistente ha dedotto che la crisi familiare si sarebbe concretizzata a causa dell'abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge nonché della violazione dell'obbligo di assistenza materiale e morale
Così ricostruite le posizioni delle parti, è opportuno qui evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione dei doveri coniugali – quali una relazione extraconiugale, o l'abbandono della casa familiare – possono essere motivi di addebito, purché siano non solo in relazione causale con la crisi del rapporto che ne derivi, ma anche non inseriti in un contesto di disgregazione già manifestatosi. Se l'onere probatorio del primo profilo incombe sul coniuge che chiede l'addebito, l'onere della eccezione ricade sul coniuge che voglia escludere rilievo alle proprio condotte, quando queste siano dimostrate. Ed infatti, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2059/2012), “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr., conforme, Cass.
n.1224/2020). Oltretutto, appare qui opportuno richiamare altro principio espresso dalla
Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013), secondo cui “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto […]”.
Ebbene, quanto alla richiesta di addebito formulata dalla , deve osservarsi che Parte_1
l'unico elemento probatorio portato dalla ricorrente a fondamento di tale richiesta è costituito dalla relazione investigativa a firma di , depositata in data 10.07.2023, dalla Controparte_2 quale emergerebbe inconfutabilmente il tradimento del marito ai danni della moglie.
Occorre premettere, anzitutto, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il rapporto investigativo può essere inserito come prova atipica nel processo ed è sufficiente a comprovare gli assunti di una parte nei confronti del coniuge se da quest'ultimo non ne viene contestato il contenuto, e ciò è vero per il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., secondo il quale, in caso di omessa contestazione specifica, il fascicolo documentale fornito dall'investigatore assume valore di prova nel processo. Al contrario, in caso di contestazione specifica di controparte, il rapporto di indagine deve essere oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale dei testi di riferimento ovvero a mezzo di elementi di conforto.
Nel caso in esame, il rapporto investigativo in oggetto è stato, per un verso, contestato dal resistente (cfr., fra l'altro, pag. 2 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., pag. 2 e 3 della comparsa conclusionale), nonché per altro verso, confermato, in sede di escussione testimoniale, dall'investigatore stesso (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.05.2024 da
). Controparte_2 Ciò posto, ritiene il Tribunale che, dalla predetta relazione investigativa e dai video ad essa allegati, non emergano sufficienti elementi probatori a comprova della presenza di stabile relazione extraconiugale dell' con altra donna. Infatti, dai fotogrammi e video acclusi Pt_2 alla relazione investigativa emerge, come, durante gli incontri tra l' e la , gli Pt_2 CP_3 stessi siano fermi in macchina (circostanza peraltro confermata anche dalla stessa CP_3 escussa all'udienza del 27.05.2024). Non è dato, invece, scorgere segnali inequivocabili di effusioni tra i due, mentre le immagini prodotte rappresentano alcuni movimenti delle autovetture sulle quali viaggiavano i soggetti interessati per recarsi al luogo di incontro, elementi dai quali non si può evincere in maniera certa la sussistenza di una relazione sentimentale e amorosa.
Le affermazioni contenute nella relazione investigativa, inoltre, non hanno trovato altro riscontro diretto nelle prove testimoniali espletate. Infatti, al di là della conferma, da parte dell'investigatore stesso, della propria relazione, alcuno dei testi escussi ha confermato di aver preso diretta conoscenza della relazione extraconiugale perpetrata tra l' e la , né CP_1 CP_3 di aver mai assistito ad alcun incontro di tipo affettivo o sentimentale tra i due. In proposito, la teste , quale presunta amante, ha negato qualsivoglia rapporto amoroso con il Testimone_1 resistente al quale è, per contra, legata solo da una profonda amicizia, precisando che questi chiedeva il suo aiuto per la spesa in quanto totalmente trascurato dalla moglie. Precisava altresì la che dal 2021 lo stesso le raccontava che le cose con la moglie non andavano bene e CP_3 già vivevano separati da anni. La riferiva, inoltre, che l' non aveva mai avuto CP_3 CP_1 rapporti extraconiugali con altre donne a quanto a lei risultante.
Dall'altro lato, sfornita di qualsiasi supporto probatorio è la richiesta di addebito della separazione al marito formulata da parte ricorrente, sull'assunto che lo stesso avesse posto in essere atti di violenza nei suoi confronti: su detta circostanza, nessuno dei testi escussi ha fornito indicazioni precise, né tanto meno le videoregistrazioni allegati in atti possono ritersi sufficienti a provare le condotte di violenza denunciate, documentando le stesse una mera lite familiare in un contesto oramai disgregato ed in relazione alla quale non vi è stata alcuna conseguenza penale.
Per tali ragioni deve concludersi che l'allontanamento, da parte della ricorrente, dalla casa coniugale appena prima della separazione (circostanza pacifica e non oggetto di contestazione tra le parti) sia conseguito ad una già intervenuta disgregazione del rapporto coniugale e che non sia stato la causa della rottura familiare, come, peraltro, dimostrato dalla decisione di vendere anche parte dei beni immobili in comproprietà tra i coniugi. Pertanto, gli esiti dell'istruttoria inducono a ritenere che la frattura familiare sia da ricollegare al venire meno del rapporto affettivo tra le parti piuttosto che a concludere che tale situazione sia stata determinata da comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia causalmente e direttamente riconducibile alla sussistenza delle predette violazioni della convivenza matrimoniale.
Alla luce di tanto, può affermarsi che l'intollerabilità della convivenza debba ritenersi fondata sulla crisi coniugale preesistente, non potendosi addebitare la crisi matrimoniale a nessuno dei coniugi.
Dunque, le domande di addebito reciprocamente avanzate vanno rigettate.
4. Sulle statuizioni economiche.
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Segnatamente, il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Tra l'altro,
“secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”(Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, Cass. n.17544; Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente, seppur sia allo stato disoccupata avendo sempre svolto l'attività di casalinga, è in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita essendo da un lato titolare di polizze di investimento che rimandano ad una indiscussa disponibilità economica in capo alla stessa nonché, dall'altro, di rilevanti disponibilità monetarie rinvenienti dalla vendita di diversi terreni cointestati con il coniuge (cfr. atti di compravendita depositati dal resistente).
Dal canto suo il resistente, quale bracciante agricolo, è allo stato disoccupato mentre ha documentato per gli anni precedenti un reddito da lavoro pari a circa 10.000,00 euro (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019, 2020 e 2021).
Pertanto, in assenza di ulteriori riscontri probatori e considerate altresì l'età della ricorrente (57 anni), certamente in grado di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro al fine di assicurarsi un'indipendenza economica, considerando altresì i mezzi a disposizione della stessa in grado di garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente risulta infondata e va rigettata.
In relazione al mantenimento della figlia maggiorenne, va rilevato che parte ricorrente ha Per_1 chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale ed il riconoscimento di un contributo mensile pari ad euro 400,00, stante il mancato raggiungimento della indipendenza economica della figlia.
Il resistente sul punto ha replicato deducendo l'avvenuto raggiungimento della indipendenza economica della figlia precisando come la stessa risulti essere anche intestataria di una ditta individuale a suo nome con la quale di fatto gestisce i terreni dei genitori, ad oggi di fatto della sola madre, incassandone i relativi compensi.
Il Collegio ritiene pertanto che in ordine al contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1 occorra tenere conto dei recenti arresti della Cassazione sul riparto dell'onere della prova relativa al raggiungimento dell'autosufficienza del figlio maggiore di età.
All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I , 14/08/2020, n. 17183 e Cass. N. 26875 del
20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez. VI , 29/12/2020, n. 29779 con cui si è statuito che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della Corte di Giustizia.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente nulla ha dedotto sulle ragioni che giustificherebbero il perdurare delle condizioni per il mantenimento a carico del padre in favore della figlia Per_1 infatti, la , si è limitata ad affermare che la figlia diplomata in ragioneria, Parte_1 Per_1 risulta essere solo fittiziamente intestataria dell'azienda di famiglia, ma di fatto la stessa viene gestita unicamente dal padre.
Il Collegio ritiene che, pur volendo ritenere veritiera la circostanza contestata dalla ricorrente e relativa alla intestazione fittizia della ditta individuale da parte della figlia ad oggi la sua età Per_1 anagrafica, 32 anni, e la mancata prosecuzione degli studi, inducono a ritenere che la figlia Per_1 si sarebbe comunque dovuta attivare nella ricerca di una propria occupazione non potendo la stessa pretendere di essere ancora mantenuta dai propri genitori.
Pertanto, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, la situazione soggettiva fatta valere dal figlio che ometta di intraprendere un percorso che gli consenta di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, e chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di auto-responsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa".
Nel caso di specie la figlia è prossima al compimento del suo trentaduesimo anno di età, Per_1 sicchè, richiamando i principi sopra espressi, è possibile affermare che, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell'avente diritto al mantenimento, sia venuto a cessare il potere di vantare un diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Conseguentemente, va confermata l'ordinanza presidenziale del 11.12.2022 che aveva già rigettato la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in favore della figlia.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La regola generale in materia di assegnazione della casa coniugale nell'ambito di procedimenti di separazione coniugale postula l'assegnazione al coniuge con cui sono collocati i figli: in sostanza, la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore è criterio determinante nella scelta del coniuge assegnatario ed ha una funzione protettiva, a tutela dell'interesse della prole a conservare l'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Orbene, nel caso di specie, la figlia rispettivamente di anni 32, oltre ad essere titolare di Per_1 beni immobili produttivi di reddito è abile al lavoro tant'è che la stessa risulta essere intestataria di una ditta individuale a suo nome.
Ne deriva, pertanto, che, stante la raggiunta indipendenza economica della figlia non Per_1 sussistono i requisiti per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Non sussistendo i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ad alcuno dei genitori, il godimento della casa sita in Torremaggiore, sarà, pertanto, regolato dalle ordinarie regole del diritto civile.
6. Sulle ulteriori domande.
In ordine alle domande di scioglimento della comunione dei beni formulata da entrambi i coniugi nonché di restituzione della quota pari alla metà dell'investimento bancario contratto dalla in costanza di matrimonio, va dichiarata l'inammissibilità trattandosi di domande Parte_1 esulante dal “thema decidendum” della separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
7. Sulle spese processuali.
Considerata la natura della sentenza di separazione personale dei coniugi e tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande di addebito, le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., vengono compensate parzialmente nella misura della metà; per la restante parte, esse andranno pagate dalla ricorrente, in qualità di parte principalmente soccombente, nei confronti del resistente;
le spese di lite si liquidano in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 secondo i vigenti parametri, già ridotte nella misura della metà.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede: 1) dà atto che con sentenza non definitiva n. 1256/2023 depositata il 09.05.2023 il Tribunale di
Foggia ha pronunciato la separazione personale delle parti;
2) rigetta entrambe le domande di addebito formulate dalle parti;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore di;
Parte_1
4) rigetta la domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne formulata Per_1 dalla ricorrente;
5) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
6) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
7) compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore metà delle spese di lite, che qui si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 2.538,50, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 18.09.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5676/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLI MARCO (C.F. , giusta procura in atti, elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Macchia di Monte Sant'Angelo al Viale Padre Pio n° 17
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELORO Controparte_1 C.F._3
ROSSELLA (C.F. ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._4
Torremaggiore alla Via della Badia n. 18
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.05.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative
“note di trattazione scritta”, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 04.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.10.2022 proponeva domanda giudiziale di Parte_1 separazione dal coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio con il rito Controparte_1 concordatario in Torremaggiore in data 29.08.1992; che dalla loro unione era nata la figlia Per_1 (nt. il 9.11.1993), maggiorenne, diplomata in ragioneria;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni nonché a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri del matrimonio, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
tutto ciò premesso, chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di rito, di: “1) pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nonché della figlia maggiorenne nella misura complessiva pari ad euro 800,00 mensili (400,00 per la moglie e 400,00 per la Per_1 figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia;
4) disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi;
5) acconsente sin da ora – rebus sic stantibus – all'eventuale trasferimento della residenza della;
6) Parte_1 acconsentire sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei separandi”.
A sostegno delle proprie domande, deduceva la ricorrente che il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale, oltre ad aver posto in essere nel corso della vita matrimoniale atti di violenza nei suoi confronti aveva altresì violato il dovere di fedeltà intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna nonché violato l'obbligo di assistenza familiare morale e materiale.
La ricorrente evidenziava inoltre che la figlia diplomata in ragioneria, al momento non Per_1 lavorava e intratteneva discreti rapporti con il padre ed i nonni materni. Precisava altresì la di essere casalinga e di non aver mai prodotto reddito mentre il resistente svolgeva Parte_1
l'attività di bracciante agricolo, intestando solo fittiziamente l'attività alla figlia anche se al Per_1 momento non erano note le sue consistenze patrimoniali ed economiche;
ed ancora che entrambi i coniugi erano titolari di beni immobili e terreni, come da visure allegate.
Il resistente , costituendosi in giudizio, aderiva alla pronuncia della separazione e Controparte_1 proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti della moglie evidenziando come la crisi coniugale fosse stata determinata dell'atteggiamento della ricorrente che, unitamente alla figlia decideva di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con il marito per un presunto Per_1 tradimento posto in essere dallo stesso;
che al suo rientro dal lavoro quale bracciante agricolo era costretto a farsi da mangiare oltre a provvedere a tutte le sue necessità in quanto la moglie trascorreva la maggior parte del suo tempo presso la casa paterna rientrando nell'abitazione della casa coniugale solo di sera, provvedendo a chiudere la camera da letto costringendo il marito a dormire sul divano;
che dal mese di maggio la ricorrente si allontanava dalla casa coniugale non facendovi più rientro costringendo altresì il marito a vendere parte dei beni immobili in comproprietà versando il ricavato in favore della figlia Per_1
Contestava il resistente quanto dedotto dalla circa le condizioni economiche dei Parte_1 coniugi e della figlia evidenziando al contempo come la figlia oltre ad essere titolare Per_1 Per_1 dell'omonima Ditta individuale, gestiva i fondi di proprietà dei genitori (cfr. contratto di affitto del 5-6-2015 – doc.7 ), - oggi quelli della madre e i suoi- e in quanto tale percepiva l'intero guadagno delle campagne agricole (olive e uva) incassando da ultimo nella totalità quella del
2021 per circa € 80.000,00, comprensiva degli aiuti Agea di circa € 10.000,00; che pertanto la e la figlia erano economicamente autosufficienti disponendo entrambe sia di Parte_1 Per_1 denaro contante che di beni immobili mentre il resistente era allo stato disoccupato.
Concludeva pertanto il resistente chiedendo pronunciarsi: 1) la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
2) lo scioglimento della comunione dei beni;
3) il rigetto dell'avversa richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente in quanto, oltre ad essere di sua proprietà esclusiva era in contrasto con la precedente richiesta di autorizzazione al trasferimento di residenza della , e la conseguente assegnazione in suo favore. Parte_1
Con ordinanza riservata del 11.12.2022 il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Con sentenza non definitiva n. 1256/2023 del 09.05.2023 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle questioni accessorie, assegnando i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c.
Nel corso della successiva fase del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., sono state assunte le prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 07.11.2023 ed acquisiti i documenti depositati dalle parti.
Conclusa la fase istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.05.2025, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
1. Questioni preliminari.
Quanto all'accezione preliminare di tardività eccepita dal resistente si richiama integralmente quanto dedotto nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 7.11.2023. Ed ancora prima di passare al merito va chiarito che il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento istruttorio di non ammissione di alcune delle prove richieste dalle parti in considerazione della inammissibilità delle stesse oltre che della superfluità ai fini della decisione di qualsivoglia approfondimento istruttorio anche alla luce della copiosa acquisizione processuale.
2. Sulla separazione dei coniugi.
Nulla deve disporsi, in questa sede, in punto di separazione personale, essendo già intervenuta sentenza non definitiva n. 1256/2023 depositata il 09.05.2023.
3. Sull'addebito della separazione.
Quanto alla domanda di addebito reciprocamente formulata dai coniugi, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice deve tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso in esame, la ha dedotto che la crisi familiare si sarebbe concretizzata a Parte_1 seguito della relazione extraconiugale intrapresa dal marito in costanza di matrimonio. A sostegno di ciò, ha prodotto una relazione investigativa, confermata in sede di escussione testimoniale, dalla quale emergerebbe inconfutabilmente la sussistenza di un tradimento da parte dell' in danno della moglie. La ricorrente ha altresì dedotto di aver subito violenza da CP_1 parte del marito, producendo all'uopo due videoregistrazioni dalla quale emergono liti familiari nonché la violazione dell'obbligo di assistenza materiale e morale.
Per contro, il resistente ha dedotto che la crisi familiare si sarebbe concretizzata a causa dell'abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge nonché della violazione dell'obbligo di assistenza materiale e morale
Così ricostruite le posizioni delle parti, è opportuno qui evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione dei doveri coniugali – quali una relazione extraconiugale, o l'abbandono della casa familiare – possono essere motivi di addebito, purché siano non solo in relazione causale con la crisi del rapporto che ne derivi, ma anche non inseriti in un contesto di disgregazione già manifestatosi. Se l'onere probatorio del primo profilo incombe sul coniuge che chiede l'addebito, l'onere della eccezione ricade sul coniuge che voglia escludere rilievo alle proprio condotte, quando queste siano dimostrate. Ed infatti, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2059/2012), “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr., conforme, Cass.
n.1224/2020). Oltretutto, appare qui opportuno richiamare altro principio espresso dalla
Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013), secondo cui “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto […]”.
Ebbene, quanto alla richiesta di addebito formulata dalla , deve osservarsi che Parte_1
l'unico elemento probatorio portato dalla ricorrente a fondamento di tale richiesta è costituito dalla relazione investigativa a firma di , depositata in data 10.07.2023, dalla Controparte_2 quale emergerebbe inconfutabilmente il tradimento del marito ai danni della moglie.
Occorre premettere, anzitutto, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il rapporto investigativo può essere inserito come prova atipica nel processo ed è sufficiente a comprovare gli assunti di una parte nei confronti del coniuge se da quest'ultimo non ne viene contestato il contenuto, e ciò è vero per il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., secondo il quale, in caso di omessa contestazione specifica, il fascicolo documentale fornito dall'investigatore assume valore di prova nel processo. Al contrario, in caso di contestazione specifica di controparte, il rapporto di indagine deve essere oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale dei testi di riferimento ovvero a mezzo di elementi di conforto.
Nel caso in esame, il rapporto investigativo in oggetto è stato, per un verso, contestato dal resistente (cfr., fra l'altro, pag. 2 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., pag. 2 e 3 della comparsa conclusionale), nonché per altro verso, confermato, in sede di escussione testimoniale, dall'investigatore stesso (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.05.2024 da
). Controparte_2 Ciò posto, ritiene il Tribunale che, dalla predetta relazione investigativa e dai video ad essa allegati, non emergano sufficienti elementi probatori a comprova della presenza di stabile relazione extraconiugale dell' con altra donna. Infatti, dai fotogrammi e video acclusi Pt_2 alla relazione investigativa emerge, come, durante gli incontri tra l' e la , gli Pt_2 CP_3 stessi siano fermi in macchina (circostanza peraltro confermata anche dalla stessa CP_3 escussa all'udienza del 27.05.2024). Non è dato, invece, scorgere segnali inequivocabili di effusioni tra i due, mentre le immagini prodotte rappresentano alcuni movimenti delle autovetture sulle quali viaggiavano i soggetti interessati per recarsi al luogo di incontro, elementi dai quali non si può evincere in maniera certa la sussistenza di una relazione sentimentale e amorosa.
Le affermazioni contenute nella relazione investigativa, inoltre, non hanno trovato altro riscontro diretto nelle prove testimoniali espletate. Infatti, al di là della conferma, da parte dell'investigatore stesso, della propria relazione, alcuno dei testi escussi ha confermato di aver preso diretta conoscenza della relazione extraconiugale perpetrata tra l' e la , né CP_1 CP_3 di aver mai assistito ad alcun incontro di tipo affettivo o sentimentale tra i due. In proposito, la teste , quale presunta amante, ha negato qualsivoglia rapporto amoroso con il Testimone_1 resistente al quale è, per contra, legata solo da una profonda amicizia, precisando che questi chiedeva il suo aiuto per la spesa in quanto totalmente trascurato dalla moglie. Precisava altresì la che dal 2021 lo stesso le raccontava che le cose con la moglie non andavano bene e CP_3 già vivevano separati da anni. La riferiva, inoltre, che l' non aveva mai avuto CP_3 CP_1 rapporti extraconiugali con altre donne a quanto a lei risultante.
Dall'altro lato, sfornita di qualsiasi supporto probatorio è la richiesta di addebito della separazione al marito formulata da parte ricorrente, sull'assunto che lo stesso avesse posto in essere atti di violenza nei suoi confronti: su detta circostanza, nessuno dei testi escussi ha fornito indicazioni precise, né tanto meno le videoregistrazioni allegati in atti possono ritersi sufficienti a provare le condotte di violenza denunciate, documentando le stesse una mera lite familiare in un contesto oramai disgregato ed in relazione alla quale non vi è stata alcuna conseguenza penale.
Per tali ragioni deve concludersi che l'allontanamento, da parte della ricorrente, dalla casa coniugale appena prima della separazione (circostanza pacifica e non oggetto di contestazione tra le parti) sia conseguito ad una già intervenuta disgregazione del rapporto coniugale e che non sia stato la causa della rottura familiare, come, peraltro, dimostrato dalla decisione di vendere anche parte dei beni immobili in comproprietà tra i coniugi. Pertanto, gli esiti dell'istruttoria inducono a ritenere che la frattura familiare sia da ricollegare al venire meno del rapporto affettivo tra le parti piuttosto che a concludere che tale situazione sia stata determinata da comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia causalmente e direttamente riconducibile alla sussistenza delle predette violazioni della convivenza matrimoniale.
Alla luce di tanto, può affermarsi che l'intollerabilità della convivenza debba ritenersi fondata sulla crisi coniugale preesistente, non potendosi addebitare la crisi matrimoniale a nessuno dei coniugi.
Dunque, le domande di addebito reciprocamente avanzate vanno rigettate.
4. Sulle statuizioni economiche.
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Segnatamente, il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Tra l'altro,
“secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”(Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, Cass. n.17544; Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente, seppur sia allo stato disoccupata avendo sempre svolto l'attività di casalinga, è in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita essendo da un lato titolare di polizze di investimento che rimandano ad una indiscussa disponibilità economica in capo alla stessa nonché, dall'altro, di rilevanti disponibilità monetarie rinvenienti dalla vendita di diversi terreni cointestati con il coniuge (cfr. atti di compravendita depositati dal resistente).
Dal canto suo il resistente, quale bracciante agricolo, è allo stato disoccupato mentre ha documentato per gli anni precedenti un reddito da lavoro pari a circa 10.000,00 euro (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019, 2020 e 2021).
Pertanto, in assenza di ulteriori riscontri probatori e considerate altresì l'età della ricorrente (57 anni), certamente in grado di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro al fine di assicurarsi un'indipendenza economica, considerando altresì i mezzi a disposizione della stessa in grado di garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente risulta infondata e va rigettata.
In relazione al mantenimento della figlia maggiorenne, va rilevato che parte ricorrente ha Per_1 chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale ed il riconoscimento di un contributo mensile pari ad euro 400,00, stante il mancato raggiungimento della indipendenza economica della figlia.
Il resistente sul punto ha replicato deducendo l'avvenuto raggiungimento della indipendenza economica della figlia precisando come la stessa risulti essere anche intestataria di una ditta individuale a suo nome con la quale di fatto gestisce i terreni dei genitori, ad oggi di fatto della sola madre, incassandone i relativi compensi.
Il Collegio ritiene pertanto che in ordine al contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1 occorra tenere conto dei recenti arresti della Cassazione sul riparto dell'onere della prova relativa al raggiungimento dell'autosufficienza del figlio maggiore di età.
All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I , 14/08/2020, n. 17183 e Cass. N. 26875 del
20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez. VI , 29/12/2020, n. 29779 con cui si è statuito che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della Corte di Giustizia.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente nulla ha dedotto sulle ragioni che giustificherebbero il perdurare delle condizioni per il mantenimento a carico del padre in favore della figlia Per_1 infatti, la , si è limitata ad affermare che la figlia diplomata in ragioneria, Parte_1 Per_1 risulta essere solo fittiziamente intestataria dell'azienda di famiglia, ma di fatto la stessa viene gestita unicamente dal padre.
Il Collegio ritiene che, pur volendo ritenere veritiera la circostanza contestata dalla ricorrente e relativa alla intestazione fittizia della ditta individuale da parte della figlia ad oggi la sua età Per_1 anagrafica, 32 anni, e la mancata prosecuzione degli studi, inducono a ritenere che la figlia Per_1 si sarebbe comunque dovuta attivare nella ricerca di una propria occupazione non potendo la stessa pretendere di essere ancora mantenuta dai propri genitori.
Pertanto, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, la situazione soggettiva fatta valere dal figlio che ometta di intraprendere un percorso che gli consenta di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, e chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di auto-responsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa".
Nel caso di specie la figlia è prossima al compimento del suo trentaduesimo anno di età, Per_1 sicchè, richiamando i principi sopra espressi, è possibile affermare che, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell'avente diritto al mantenimento, sia venuto a cessare il potere di vantare un diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Conseguentemente, va confermata l'ordinanza presidenziale del 11.12.2022 che aveva già rigettato la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in favore della figlia.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La regola generale in materia di assegnazione della casa coniugale nell'ambito di procedimenti di separazione coniugale postula l'assegnazione al coniuge con cui sono collocati i figli: in sostanza, la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore è criterio determinante nella scelta del coniuge assegnatario ed ha una funzione protettiva, a tutela dell'interesse della prole a conservare l'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Orbene, nel caso di specie, la figlia rispettivamente di anni 32, oltre ad essere titolare di Per_1 beni immobili produttivi di reddito è abile al lavoro tant'è che la stessa risulta essere intestataria di una ditta individuale a suo nome.
Ne deriva, pertanto, che, stante la raggiunta indipendenza economica della figlia non Per_1 sussistono i requisiti per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Non sussistendo i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ad alcuno dei genitori, il godimento della casa sita in Torremaggiore, sarà, pertanto, regolato dalle ordinarie regole del diritto civile.
6. Sulle ulteriori domande.
In ordine alle domande di scioglimento della comunione dei beni formulata da entrambi i coniugi nonché di restituzione della quota pari alla metà dell'investimento bancario contratto dalla in costanza di matrimonio, va dichiarata l'inammissibilità trattandosi di domande Parte_1 esulante dal “thema decidendum” della separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14).
7. Sulle spese processuali.
Considerata la natura della sentenza di separazione personale dei coniugi e tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande di addebito, le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., vengono compensate parzialmente nella misura della metà; per la restante parte, esse andranno pagate dalla ricorrente, in qualità di parte principalmente soccombente, nei confronti del resistente;
le spese di lite si liquidano in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 secondo i vigenti parametri, già ridotte nella misura della metà.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede: 1) dà atto che con sentenza non definitiva n. 1256/2023 depositata il 09.05.2023 il Tribunale di
Foggia ha pronunciato la separazione personale delle parti;
2) rigetta entrambe le domande di addebito formulate dalle parti;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore di;
Parte_1
4) rigetta la domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne formulata Per_1 dalla ricorrente;
5) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
6) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
7) compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore metà delle spese di lite, che qui si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 2.538,50, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 18.09.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro