TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: RT ZI Presidente Filomena Albano Giudice AR TE RE Giudice rel. Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3075/2024, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] nell'Emilia il 20/07/1962
E
Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Riccardo Canuti
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio in Roma in data Parte_1 Parte_2 30 settembre 1989 e che dall'unione sono nati figli , e , Per_1 Persona_2 Per_3 oggi tutti maggiorenni, hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale deducendo, a sostegno della domanda, che l'affetto originario era venuto meno. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1 Parte_2 ed ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
3) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti
4) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_3 frequenta il 2° anno del corso di laurea in Comunicazione e Marketing presso l'Università LUMSA e per seguire meglio il percorso universitario, continuerà a vivere con la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Roma alla Via Emilio Faa di Bruno n°4.
5) I figli e , entrambi maggiorenni, ma ancora non Per_1 Persona_2 completamente autosufficienti continueranno a vivere nell'immobile sito in Campagnano di Roma alla Via Campagnanese 10;
6) Il Sig. ad integrazione degli €.500,00 mensili percepiti dalla figlia Parte_1
per la locazione di un immobile a lei intestato, provvederà al pagamento Per_3 nella misura del 50%, di tutte le spese straordinarie della stessa, così come previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma come di seguito meglio precisate:
- spese relative all'istruzione, quali la retta universitaria, l'acquisto di libri di testo, i corsi di formazione quali corsi di lingua, corsi di informatica, corsi di specializzazione e/o approfondimento del corso di laurea frequentato, ed eventuali viaggi di istruzione, connessi alle materie universitarie
- spese per prestazioni mediche, visite specialistiche, spese odontoiatriche, esami diagnostici, analisi cliniche e per eventuali interventi chirurgici non differibili, acquisto di farmaci, non coperte dal S.S.N., e che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore
- spese per attività sportive, ricreative e ludiche, che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore Tuttavia, riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, potrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori concordano sin da ora che, per comunicare, si avvarranno del servizio di posta elettronica, e/o tramite Whatsapp, e che il ricevente il messaggio dovrà confermarne la ricezione;
7) il Sig. finché i figli e non raggiungeranno Parte_1 Per_1 Persona_2 la piena indipendenza economica, e comunque fino al 31/12/2025 a titolo di integrazione al mantenimento, provvederà personalmente al pagamento di ogni spesa di manutenzione (ordinaria e straordinaria), e di gestione (ordinaria e straordinaria), di tassa/tributo, degli immobili di proprietà dei figli e , siti in Per_1 Persona_2 Campagnano di Roma via Campagnanese, 10 e strada di Macchiano 2/b, dichiarando sin da ora di manlevare i figli. A tal riguardo, il padre si impegna a pagare direttamente e/o a rimborsare il quantum eventualmente anticipato a seguito di semplice richiesta.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] nell'Emilia Parte_1 il 20/07/1962 e nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in Roma in data 30 settembre 1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01318, Parte II, Serie A06, Anno 1989, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 5 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR TE RE RT ZI