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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR AO NA, all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1718/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BONINA AMELIA e BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
( , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: INFORTUNIO SU LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/06/2024, premetteva che in data Parte_1
05.12.2022, mentre svolgeva la propria attività di collaboratore scolastico tecnico, durante l'attività lavorativa, subiva un sinistro al ginocchio Sinistro;
recatosi immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Patti, ove veniva refertato “Trauma distorsivo ginocchio sinistro”.
Successivamente, in data 29.03.2023, presentava domanda all' n. 600001157 del CP_2
05.12.2020, per “infortunio malattia professionale”;
- Che con provvedimento in data del 23.08.2023, l' rilevava che “il grado di CP_2 menomazione non indennizzabile;
Ritenendo non congrua la valutazione effettuata dall' , il ricorrente proponeva CP_2 opposizione in via amministrativa, con esito negativo.
Conseguentemente il ricorrente adiva questo Tribunale affinchè accertasse, anche a mezzo di
CTU, il grado di menomazione dell'indennità psicofisica riportata a seguito dell'infortunio occorso, in misura superiore al 10%, con decorrenza dalla denuncia di infortunio, con conseguente condanna dell' alla liquidazione e al pagamento delle somme a titolo di rendita/indennità, con interessi CP_2 legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava le domande di parte ricorrente e CP_2 sosteneva la correttezza dell'operato dell' e di quanto deliberato in via amministrativa. CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso che la controversia verte esclusivamente sulla misura della eventuale menomazione permanente conseguente a lesione alla integrità psicofisica, derivante dall'infortunio subito da in data 5.12.2022, non essendo contestata dall' la natura di Parte_1 CP_2 infortunio sul lavoro.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. offre Persona_1 un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce al rigetto della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 5.12.22, ha subito: “Il trauma al ginocchio sx, come documentato dal certificato del P.S. del 05.12.22 e successive certificazioni ortopediche è contusivo distorsivo, e potrebbe aver determinato la lesione del corno posteriore menisco mediale in meniscosi, come documentato dalla RM del 27.12.22”
Sulla base della suddetta diagnosi, il Consulente ha rilevato che il periziato ha riportato un danno permanente da infortunio pari al 2%, con ciò confermando quanto riconosciuto dall' in CP_2 via amministrativa.
Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, infondata e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con il Parte_1 ricorso depositato il 04/06/2024, udite le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Dichiara che , a causa dell'infortunio sul lavoro patito il 5.12.2022, ha Parte_1 riscontrato postumi invalidanti nella misura del 2%;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che CP_2 liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
4) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato CP_2 provvedimento.
Così deciso in Patti, 09/12/2025
Il Giudice
TR AO NA