Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.4.2025, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 7367/2023
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Cella Giuseppe Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Opposto
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 15.6.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. , presentava rituale opposizione chiedendo Persona_1
riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno ex l. 222/84).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Veniva disposto dapprima chiarimenti al ctu nominato nella fase atp, e poi il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. . Persona_2
Rinviata la causa per la discussione, letta la perizia e le note scritte depositate per l'udienza dalla sola parte resistente, nonostante la rituale comunicazione della trattazione scritta della
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Per_ Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona del ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che il ricorrente, di anni 57 al momento della visita, è affetto da: BPCO;
Disturbo ansioso reattivo lieve;
Diverticolite del sigma.
Afferma al riguardo il CTU che il ricorrente, attualmente, non si trova nella condizione di invalidità con un residuo della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Secondo il ctu infatti, quanto alle singole patologie riscontrate, che “…Broncopatia. il ricorrente è un inveterato ex tabagista con una quantità dichiarata intorno a venti sigarette di tabacco quotidiane, abitudine voluttuaria che all'anamnesi dichiara di aver abolito. Il menzionato quadro clinico induce menomazioni apprezzabili, senza alterazione della saturazione dell'ossigeno ematico a riposo e un esame obiettivo che, comunque, evidenzia una moderata broncostenosi mostrando un livello di impegno polmonare non particolarmente significativo. E presente un esame radiografico a di enfisema ai lobi superiori senza ispessimento interstiziale. La saturazione media dell'ossigeno è pari al 97% per cui non vi è insufficienza respiratoria a riposo. La gravità della patologia viene determinata con i parametri delle Linee Guida Global initiative for the diagnosis, management and prevention of
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) per la gestione ed il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva, aggiornate nel 2024. Occorrono le seguenti considerazioni:
1. La spirometria richiede la partecipazione dell'esaminando che può desumersi (in assenza di valutazione diretta) entro certi limiti dall'andamento del grafico flusso/volume e nel caso del ricorrente, pur non ottimale, può ritersi accettabile;
2. Il valore del FEV1 è del 28%, parametro che depone per un quadro clinico abbastanza impegnativo;
3.
Il rapporto FEV1/CVF < 70% e FEV1 è compreso fra il 30% e il 50% (= 47%);
4. La capacità vitale è del 60%. Non si è in presenza di segni di insufficienza respiratoria con una saturazione dell'ossigeno ematico del 97/98%, non vi sono segni clinici di scompenso cardiaco destro, l'esame obiettivo non evidenza un quadro profondamente compromesso: sono questi i segni semiologici che consentono un giudizio clinico di particolare gravità. Si tenga presente che la
Società Italiana di Medicina generale per la classificazione di molto grave prevede, oltre alla terapia farmacologica la riabilitazione e ossigenoterapia a lungo termine in presenza di insufficienza respiratoria. A tal punto è opportuno una considerazione ai fini valutativi in quanto il giudizio medico ha due valenze: la prima è quella clinica in cui l'esame obiettivo, le indagini diagnostiche, l'anamnesi e, talvolta, il rapporto medico/paziente orientano per una diagnosi e un'eventuale terapia;
la seconda è quella medico-legale la cui metodologia considera la documentazione medica diagnostica come punto di riferimento di un'infermità richiedendosi la verifica oggettiva di quanto asserito e, diversamente dalla prima non è la nominalità, bensì l'espressività e la penetranza delle menomazioni indotte a determinare il grado di invalidità attribuibile. Di qui la possibilità che una infermità possa avere una diversa valutazione medico-legale. Patologia psichica Qualsiasi patologia psichiatrica deve seguire, nella sua nosografia, i criteri del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-
5) della American Psychiatric Association.
Orbene, l'entità del disturbo depressivo può presentare una diversa articolazione e differenziazione sia qualitativa sia quantitativa esemplificata nel DSM (episodio singolo o ricorrente, lieve, moderato, grave con o senza comportamento psicotico, in remissione parziale o completa), con il livello di impegno funzionale. Le attutali terapie farmacologiche e psicologiche consentono prospettive tali che il giudizio medico legale di gravità deve tener conto necessariamente del controllo delle manifestazioni patologiche a seguito della terapia e se questa ha una buona compliance. Nel caso in esame: - non si riscontra una “storia naturale”: dal momento che ogni disturbo psichiatrico, anche minore, ha una propria nosodromia, dovrebbe trovare riscontro in una documentazione adeguata alla realtà clinica;
- il ricorrente non è in carico a una struttura psichiatrica pubblica o privata di salute mentale;
- manca un chiaro inquadramento dell'elemento di riferimento, ossia l'evento scatenante;
- nel libero colloquio, nel corso dell'esame clinico, non sono stati riscontrati elementi quali la profonda riduzione del tono dell'umore con forte partecipazione emotiva, la perdita di autostima, le idee di colpa o di inadeguatezza, i contenuti del pensiero riferibili all'evento scatenante: in altre parole è minima l'alterazione dell'area affettivo/emotiva, psicomotoria e somato-vegetativa. Alla luce delle considerazioni esposte le caratteristiche cliniche riscontrate non orientano per una “sindrome ansioso-depressiva reattiva lieve” che non ha influenza sul lavoro dichiarato. Diverticolite Si intende la semplice presenza di diverticoli nel colon e in particolare nel sigma che, quando non sono associati a infiammazione né ad altri sintomi, richiedono il solo trattamento dietetico. Dalla documentazione disponibile si rileva una cartella clinica
(incompleta) del settembre 2010 e, da quanto rilevabile, in fase ascessualizzata ma che non richiesto trattamento chirurgico che può dar luogo, in ragione del tratto e della sede di intervento, ad una menomazione da valutare caso per caso. A distanza di quattordici anni non sono documentate recidive. Nella valutazione della movimentazione dei carichi si fa riferimento alle linee guida specifiche elaborate da istituti italiani e non (CEN e HSE 1992, NIOSH 1993), considerando il limite di 15 kg quale peso massimo di carico sollevabile individualmente (ex
D. Lgs. 81/08). L'esistenza di un sovraccarico per il rachide dorso-lombare è stata valutata considerando un complesso di fattori di aggravamento del rischio lavorativo caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente di lavoro”.
Quanto al rapporto e all'incidenza dello stato invalidante del ricorrente sulle mansioni espletate
(cameriere di sala), il ctu afferma che “L'interessato può lavorare anche in orario notturno
(valutazione per il ritmo del livello glicemico e lo stato di allerta), non svolge un lavoro ad elevato rischio infortunistico, non di caduta dall'alto, non comporta la guida di automezzi da trasporto o di altri mezzi da lavoro ad elevata complessità, non implica l'impiego di armi, determina un medio dispendio energetico, non richiede esposizione a variazioni repentine di temperatura (lavoro di sala), non si svolge ad altezze dal suolo, comporta un medio livello di attenzione e di vigilanza”.
Il complesso patologico del ricorrente, quindi, a giudizio del ctu, non ha incidenza sulla capacità di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 222/84, in considerazione del tipo di lavoro svolto: la validità somatica dell'interessato, presupposto biologico della sua capacità di lavoro, allo stato attuale, per il ctu non è compromessa in misura determinante, in riferimento alla sua attività lavorativa, e ciò tenuto conto dei particolari connotati di gravità clinico- funzionale del complesso morboso, del risultato di intervento terapeutico sulle infermità di cui
è affetto e dall'eventuale recupero funzionale.
Nel caso di specie non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex l.
222/84.
Per_ Le conclusioni rese dal ctu dott. , a parer di chi scrive, sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Si rileva del resto che alle medesime conclusioni era pervenuto anche il ctu nominato nella fase atp.
L'opposizione va quindi rigettata. Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 1890/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 18.4.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo