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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11781/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 30/04/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104.92) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00 CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 31/07/2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3 L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11781/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 30/04/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104.92) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00 CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 31/07/2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento del requisito sanitario necessario per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3 L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno