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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1270 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA nato a [...] il 30 maggio Parte_1
1965, (cod. fisc. ), ivi residente in C.da San Leonardo C.F._1
snc, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Conte Testasecca n.44
presso lo studio dell'Avv. Massimo Francesco Nemola, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
Controparte_1
(P. I. , in persona del Curatore Dr.
[...] P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale Trieste n. 294/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Costa, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 11 dicembre
2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio la curatela della società Controparte_1
opponendo il decreto ingiuntivo emesso in data 18 giugno 2021, ex art. 150 L.F.,
dal Giudice delegato nell'ambito della Procedura fallimentare R.G. 21/2020 , con il quale era stato allo stesso ingiunto il pagamento della somma di euro 2.065,80,
a titolo di quota sociale non versata.
L'opponente contestava la debenza della predetta somma asserendo la prescrizione ex art. 2949 c.c..
Concludeva, pertanto, chiedendo “” in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2949 cod. civ. e, in ogni caso, per i motivi indicati nella presente trattazione;
per l' effetto, ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo
opposto. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Curatela chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, contestando integralmente l'opposizione.
In particolare, chiedeva “”IN VIA PREGIUDIZIALE -Dichiarare improponibile
la domanda attorea per il mancato esperimento della procedura arbitrale
prevista dall'art. 40 dello statuto sociale.Ritenere e dichiarare l'incompetenza
funzionale del Giudice adito in favore del tribunale fallimentare. IN
SUBORDINE, ANCORA IN VIA PRELIMINARE. Previa, occorrendo,
acquisizione del fascicolo relativo al procedimento monitorio promosso dal
curatore con istanza depositata in data 07.5.2021, ritenere e dichiarare
inesistente, nulla, inammissibile, improcedibile l'opposizione proposta. SEMPRE
IN VIA PRELIMINARE - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto
2 ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta
soluzione. IN ULTERIORE SUBORDINE, senza recesso nel merito, - rigettare
l'opposizione proposta perché infondata in fatto e nelle considerazioni di diritto e
confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi, oltre
IVA e CPA come per legge””.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe,
con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In primis, va rilevato la rinuncia di parte opposta all'eccezione di improcedibilità
dell'opposizione innanzi al giudice ordinario in presenza di una clausola statutaria compromissoria.
Leggiamo, infatti, a pag. 2 della comparsa conclusionale della Curatela “”alla
luce delle difese avversarie, considerata l'assenza di reale contestazione del
credito, la concludente curatela dichiara di rinunciare alla superiore eccezione
così come formulata nella comparsa di costituzione””.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, perché la restrizione del thema
decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni”” (cfr. Cass. Sez. Un. 3453/2024).
Da ciò consegue che, trattandosi di eccezione in senso stretto (e, come tale, non rilevabile d'ufficio - cfr. Cass. civ. n. 5265/2011-Cass. Sez. Un 19473/2016 ), che non è stata tempestivamente sollevata dal debitore in sede di opposizione, il
Giudice non potrà dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
Indi, sull'ulteriore eccezione dell'opposta di incompetenza funzionale di questo
Giudice, in quanto “”l'opponente avrebbe dovuto adire il tribunale fallimentare
3 che ha competenza inderogabile e funzionale ……e non il tribunale ordinario” si osserva quanto segue.
L'art. 150 della Legge Fallimentare (Versamenti dei soci a responsabilità limitata), nel prevedere che “1. Nei fallimenti delle società con soci a
responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore,
ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari
delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non
sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. - 2. Contro il decreto emesso a
norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
645 del codice di procedura civile”, configura un procedimento di ingiunzione di natura assolutamente speciale.
Tale assoluta specialità è apprezzabile, sul piano processuale, nel fatto che detta disposizione “concede facoltà al giudice delegato di emettere decreti ingiuntivi su proposta del curatore, e per tale proposta non è necessaria l'assistenza di un difensore, che occorrerà soltanto se sarà fatta opposizione al decreto ingiuntivo e se il giudice delegato autorizzerà il curatore a resistere” (Sez. 1, Sentenza n. 2066
del 22/06/1972).
Orbene, non si è mai dubitato che tale ingiunzione di pagamento potesse essere in ogni caso opposta (l'assistenza di un difensore, … occorrerà soltanto se sarà fatta opposizione al decreto ingiuntivo e se il giudice delegato autorizzerà il curatore a resistere”: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2066 del 22/06/1972. Cfr. anche Trib. Roma,
19.4.1995; Trib. Venezia 24.7.1984; App. Bari, 9.5.1980; Tribunale Nola,
7.3.2006).
L'aggiunta dell'ultimo comma ad opera del d.lgs. 5/2006, in adesione all'orientamento per cui era possibile opporsi al decreto ingiuntivo emesso ai sensi del primo comma nelle forme previste dagli artt. 645 e seguenti del codice di rito,
rende orami indiscutibile il rodato meccanismo di opposizione al decreto ingiuntivo.
4 Innanzitutto, sul piano letterale e testuale, il rinvio effettuato dal secondo comma dell'art. 150 L.F. all'art. 645 c.p.c., rende integralmente applicabili le regole ivi espressamente contemplate e, fra queste, quella che delinea la ricordata primaria competenza funzionale inderogabile nel disporre che “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”.
Nello specifico, “nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della Legge Fallimentare … il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice, non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto al quella del tribunale” (Sez. 1, Sentenza n. 9803 del
14/09/1999), talché sotto questo profilo non sembra dubitabile che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 150 L.F.
debba essere opposto davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, cioè proprio questo Tribunale.
Passando, poi, all'unica doglianza di parte opponente, quella relativa all'eccezione di prescrizione (sia essa quinquennale ex art. 2049 cc o decennale ex art. 2946 cc), ne va evidenziata l'infondatezza.
Invero, l' art. 8 dello statuto della Controparte_1
[...
prevedeva che la quota sottoscritta avrebbe dovuto essere versata almeno il
30% all'atto della sottoscrizione e la rimanente parte nei termini da stabilirsi da parte del Consiglio di Amministrazione.
Orbene, nel caso de quo la prescrizione del diritto non appare maturata.
Il diritto al versamento dei conferimenti residui deriva da un rapporto sociale e dunque segue la prescrizione quinquennale prescritta dall'art. 2949 cod. civ.
Seguendo l'insegnamento generale contenuto nell'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e considerato il difetto di previsione di ulteriori termini da rispettare nel
5 completare il conferimento dovuto, occorrerebbe individuare il momento in cui l'organo gestorio avrebbe diffidato i soci al pagamento della rimanente quota.
Tuttavia, nella fattispecie concreta, non vi è prova che gli Amministratori si siano attivati in tal senso.
Ragion per cui detto termine prescrizionale non può che decorrere dalla data di cessazione del rapporto sociale.
Invero, “ l''obbligo di conferimento…..integra un debito verso la società, non
verso gli altri soci, che persiste per tutta la durata del rapporto sociale. Ne
consegue che il diritto della società di pretendere l'adempimento di tale debito,
anche quando venga esercitato dal curatore del fallimento con la speciale
procedura monitoria contemplata dall'art.150 della legge fallimentare, è soggetto
a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto
sociale”(cfr. ex pluribus Cass 05/05/1988, n. 3324).
Ragion per cui, considerato che l'opponente era ancora socio alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento della società (31.12.2020), la prescrizione non può che decorrere da detta ultima data.
Per questo motivo il credito vantato dalla curatela nei confronti del il Parte_1
cui pagamento è stato ingiunto dal Giudice Delegato con atto notificato in data
30.6.2021, non può di certo ritenersi prescritto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata.
Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza e la particolarità della questione trattata, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo emesso in data 18.6.2021, ex art. 150 L.F., dal Giudice Delegato nell'ambito della procedura fallimentare R.G. 21/2020.
- Compensa le spese.
6 Così deciso in Caltanissetta in data 29 aprile 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
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