Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1921/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/05/1973 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
MORETTI BARBARA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._2
telematici;
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
11/06/1977 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI
BARBARA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 8
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 15/01/2025. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 04/10/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia e che dall'unione è nato il figlio (il 18/08/2011), attualmente minorenne. Per_1
I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione pronunciata dal
Tribunale della Spezia con sentenza n. 751/2023 del 27/10/2023. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione paritaria presso ciascuno di essi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in La Spezia, Viale Italia, n. 450;
2) Come di seguito specificato, i giorni infrasettimanali di permanenza del figlio con il padre Per_1
e la madre sono generalmente alternati sulla base dei turni e delle esigenze lavorative dei genitori;
in particolare in base all'inizio del turno di lavoro della SI.ra se mattutino (ore 7:00) o CP_1
pomeridiano (ore 13:20)]; turno in ragione del quale lo schema settimanale che segue verrà applicato a settimane alterne.
, abiterà con la madre e resterà presso entrambi i genitori secondo il calendario sotto Per_1 specificato e fissato nell'arco di quattro settimane: - lunedì: il SI. lo porterà Parte_1
a scuola alle ore 8.00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00 ci sarà la madre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente;
- martedì: la madre lo porterà a scuola alle ore 8:00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00 ci sarà il padre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente anche la notte fino al mattino successivo;
- mercoledì: il SI. Parte_1
lo porterà a scuola alle ore 8.00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00
[...]
ci sarà la madre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente;
-giovedì: la madre lo porterà a scuola alle ore 8:00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00 ci sarà il padre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente, anche la notte, fino al mattino successivo;
venerdì: il SI. pag. 2 di 8 lo porterà a scuola alle ore 8.00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle Parte_1
ore 14:00 ci sarà la madre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente.
trascorrerà un fine settimana con la madre ed uno con il padre. Per_1
Nei giorni nei quali il padre preleverà il figlio da scuola alle ore 14:00 la SI.ra Controparte_1
si impegna a fornire al padre, tramite , gli indumenti ed i libri scolastici dei quali il bimbo Per_1
necessita per il giorno successivo.
3) Il figlio della coppia trascorrerà le festività di Natale e Pasqua con i genitori ad anni alterni in modo tale che, chi dei due non abbia trascorso il giorno di Natale con possa trascorrere con Per_1
lo stesso il giorno di Pasqua, così come avverrà per la Vigilia di Natale, per il Lunedì dell'Angelo ed il 31 dicembre, salvo diverso accordo tra i genitori. I giorni dal 01 gennaio al 06 gennaio i genitori potranno tenere con sé il figlio continuativamente a rotazione seguendo un criterio di alternanza, derogabile su accordo dei genitori.
4) Nel periodo estivo delle vacanze scolastiche, qualora vi sia la disponibilità economica e di tempo dei genitori, il figlio trascorrerà almeno 15 giorni, anche non continuativi e divisibili in settimane disgiunte, con ciascun genitore, previo preavviso all'altro almeno 15 giorni prima, libero ciascuno dei genitori di concordare un'ulteriore settimana da dedicare, nel periodo scolastico, salvo problemi di studio, alla settimana bianca ovvero in altra destinazione. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. In particolare, in caso di viaggio all'estero, ciascun genitore dovrà darne preavviso all'altro almeno 30 giorni prima e fornire indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
5) Il padre parteciperà al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre l'importo di €
400,00 (quattrocento euro/00) da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici Istat ogni 12 mesi da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, senza bisogno di richiesta scritta.
6) L'assegno unico per il figlio, erogato direttamente dall' viene corrisposto e percepito nella CP_2
misura del 50% tra i SIg.ri e Controparte_1 Parte_1
7) Il SI. , inoltre, contribuirà al 50% delle spese extra da sostenersi per il Parte_1
figlio ossia scolastiche, mediche e ludiche, ovviamente nel caso in cui le stesse non siano necessarie, devono essere concordate e documentate e corrisposte dal padre entro un mese dall'esibizione della documentazione. Sul punto, si richiamano le Linee Guida del Tribunale della Spezia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018 da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
8) I genitori, previo accordo fra di loro, potranno iscrivere il figlio e permettergli di partecipare ad attività che lo stesso potrà e vorrà scegliere. Il genitore presso il quale il minore si troverà al momento dell'eventuale attività extracurriculare scelta, dovrà consentire di svolgerla, provvedendo a tutte le necessità connesse. Attualmente svolge attività sportiva di boxe (martedì e giovedì Per_1
pag. 3 di 8 dalle 18:00 alle 19.30 presso la Palestra Pala Mariotti Palazzo dello Sport sita in La Spezia, Via
Carlo Alberto Federici, n. 1, i cui costi e/o quelli di altra attività di Palestra, in parziale deroga alle
Linee Guida del Tribunale della Spezia, verranno sostenuti interamente dal padre fino a settembre
2025, dopodiché verranno sostenuti interamente dalla madre finché il figlio intenderà esercitarla;
9) Il padre e la madre si impegnano a favorire la frequentazione, anche in loro temporanea assenza, del minore con la nonna, il nonno e gli altri parenti per conservare rapporti significativi, ormai consolidati, con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) la SI.ra , ha intrapreso una relazione che si è rivelata realmente stabile e Controparte_1
significativa. Conseguentemente, entro l'anno 2024 intende trasferire la propria residenza e quella del figlio presso la casa del compagno, sita anch'essa in La Spezia, Via Coregna, n.17/A; Per_1
circostanza che il SI. conosce e fin d'ora approva. Parte_1
Al momento del trasferimento della residenza, la SI.ra si impegna a consegnare Controparte_1
al SI. TV Samsung 50 pollici di proprietà di quest'ultimo e ad oggi sito Parte_1
nell'abitazione di proprietà esclusiva della SI.ra in La Spezia, Viale Italia n. 450. Il SI. CP_1
si impegna a sua volta a consegnare alla SI.ra TV TCL Parte_1 Controparte_1
40 pollici.
11) La SI.ra ed il SI. si scambiano reciproco consenso Controparte_1 Parte_1
a modificare la propria residenza in ragione delle rispettive necessità di vita e/o di lavoro con obbligo di avvisare l'altro entro 30 giorni prima solamente nel caso in cui la residenza venga trasferita in altra Provincia, Regione o in altro Stato. In questo caso specifico, entrambi i genitori decideranno concordemente la residenza del figlio in base alle esigenze del medesimo.
12) I genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte di identità e del passaporto del figlio minore.
13) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Tali condizioni potranno essere ridiscusse qualora le premesse del predetto ricorso cambino in futuro.
14) Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti”.
All'udienza del 15/01/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può pag. 4 di 8 essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 30/04/2024) la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
pag. 5 di 8 In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in La Spezia in data 30/08/2008 e trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2008, al n. 93, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione paritaria presso ciascuno di essi e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in La Spezia, Viale Italia, n. 450;
2) Come di seguito specificato, i giorni infrasettimanali di permanenza del figlio con il padre Per_1
e la madre sono generalmente alternati sulla base dei turni e delle esigenze lavorative dei genitori;
in particolare in base all'inizio del turno di lavoro della SI.ra se mattutino (ore 7:00) o CP_1
pomeridiano (ore 13:20)]; turno in ragione del quale lo schema settimanale che segue verrà applicato a settimane alterne.
, abiterà con la madre e resterà presso entrambi i genitori secondo il calendario sotto Per_1 specificato e fissato nell'arco di quattro settimane: - lunedì: il SI. lo porterà Parte_1
a scuola alle ore 8.00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00 ci sarà la madre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente;
- martedì: la madre lo porterà a scuola alle ore 8:00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00 ci sarà il padre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente anche la notte fino al mattino successivo;
- mercoledì: il SI. Parte_1
lo porterà a scuola alle ore 8.00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00
[...]
ci sarà la madre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente;
-giovedì: la madre lo porterà a scuola alle ore 8:00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle ore 14:00 ci sarà il padre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente, anche la notte, fino al mattino successivo;
venerdì: il SI.
lo porterà a scuola alle ore 8.00 mentre a prenderlo all'uscita da scuola alle Parte_1
ore 14:00 ci sarà la madre che terrà con sé il figlio fino al mattino seguente.
trascorrerà un fine settimana con la madre ed uno con il padre. Per_1
Nei giorni nei quali il padre preleverà il figlio da scuola alle ore 14:00 la SI.ra Controparte_1
si impegna a fornire al padre, tramite , gli indumenti ed i libri scolastici dei quali il bimbo Per_1
necessita per il giorno successivo.
pag. 6 di 8 3) Il figlio della coppia trascorrerà le festività di Natale e Pasqua con i genitori ad anni alterni in modo tale che, chi dei due non abbia trascorso il giorno di Natale con possa trascorrere con Per_1
lo stesso il giorno di Pasqua, così come avverrà per la Vigilia di Natale, per il Lunedì dell'Angelo ed il 31 dicembre, salvo diverso accordo tra i genitori. I giorni dal 01 gennaio al 06 gennaio i genitori potranno tenere con sé il figlio continuativamente a rotazione seguendo un criterio di alternanza, derogabile su accordo dei genitori.
4) Nel periodo estivo delle vacanze scolastiche, qualora vi sia la disponibilità economica e di tempo dei genitori, il figlio trascorrerà almeno 15 giorni, anche non continuativi e divisibili in settimane disgiunte, con ciascun genitore, previo preavviso all'altro almeno 15 giorni prima, libero ciascuno dei genitori di concordare un'ulteriore settimana da dedicare, nel periodo scolastico, salvo problemi di studio, alla settimana bianca ovvero in altra destinazione. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. In particolare, in caso di viaggio all'estero, ciascun genitore dovrà darne preavviso all'altro almeno 30 giorni prima e fornire indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
5) Il padre parteciperà al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre l'importo di €
400,00 (quattrocento euro/00) da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici Istat ogni 12 mesi da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, senza bisogno di richiesta scritta.
6) L'assegno unico per il figlio, erogato direttamente dall' viene corrisposto e percepito nella CP_2
misura del 50% tra i SIg.ri e Controparte_1 Parte_1
7) Il SI. , inoltre, contribuirà al 50% delle spese extra da sostenersi per il Parte_1
figlio ossia scolastiche, mediche e ludiche, ovviamente nel caso in cui le stesse non siano necessarie, devono essere concordate e documentate e corrisposte dal padre entro un mese dall'esibizione della documentazione. Sul punto, si richiamano le Linee Guida del Tribunale della Spezia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018 da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
8) I genitori, previo accordo fra di loro, potranno iscrivere il figlio e permettergli di partecipare ad attività che lo stesso potrà e vorrà scegliere. Il genitore presso il quale il minore si troverà al momento dell'eventuale attività extracurriculare scelta, dovrà consentire di svolgerla, provvedendo a tutte le necessità connesse. Attualmente svolge attività sportiva di boxe (martedì e giovedì Per_1
dalle 18:00 alle 19.30 presso la Palestra Pala Mariotti Palazzo dello Sport sita in La Spezia, Via
Carlo Alberto Federici, n. 1, i cui costi e/o quelli di altra attività di Palestra, in parziale deroga alle
Linee Guida del Tribunale della Spezia, verranno sostenuti interamente dal padre fino a settembre
2025, dopodiché verranno sostenuti interamente dalla madre finché il figlio intenderà esercitarla;
pag. 7 di 8 9) Il padre e la madre si impegnano a favorire la frequentazione, anche in loro temporanea assenza, del minore con la nonna, il nonno e gli altri parenti per conservare rapporti significativi, ormai consolidati, con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) la SI.ra , ha intrapreso una relazione che si è rivelata realmente stabile e Controparte_1
significativa. Conseguentemente, entro l'anno 2024 intende trasferire la propria residenza e quella del figlio presso la casa del compagno, sita anch'essa in La Spezia, Via Coregna, n.17/A; Per_1
circostanza che il SI. conosce e fin d'ora approva. Parte_1
Al momento del trasferimento della residenza, la SI.ra si impegna a consegnare Controparte_1
al SI. TV Samsung 50 pollici di proprietà di quest'ultimo e ad oggi sito Parte_1
nell'abitazione di proprietà esclusiva della SI.ra in La Spezia, Viale Italia n. 450. Il SI. CP_1
si impegna a sua volta a consegnare alla SI.ra TV TCL Parte_1 Controparte_1
40 pollici.
11) La SI.ra ed il SI. si scambiano reciproco consenso Controparte_1 Parte_1
a modificare la propria residenza in ragione delle rispettive necessità di vita e/o di lavoro con obbligo di avvisare l'altro entro 30 giorni prima solamente nel caso in cui la residenza venga trasferita in altra Provincia, Regione o in altro Stato. In questo caso specifico, entrambi i genitori decideranno concordemente la residenza del figlio in base alle esigenze del medesimo.
12) I genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte di identità e del passaporto del figlio minore.
13) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Tali condizioni potranno essere ridiscusse qualora le premesse del predetto ricorso cambino in futuro.
14) Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.2.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 8 di 8