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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 7 maggio 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 924 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv. Aniello Matrone, c.f.
, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Pompei, alla Via C.F._2
Tre Ponti, II Trav., n. 1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, il ricorrente in epigrafe adiva questo
Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: a) accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222//1984, con decorrenza dal 01.11.2019, altresì per il periodo gennaio 2022- ottobre 2022, quantificare l'esatto ammontare della prestazione nella sua precisa misura;
CP_ b) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione, in favore del ricorrente, del relativo trattamento economico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
c) con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'odierna udienza, uditi i procuratori, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In punto di fatto va rilevato che, all'esito del giudizio contrassegnato dal R.G. n.
4281//2020, con decreto di omologa del 19.10.2021, reso dal Tribunale di Torre Annunziata, il ricorrente veniva dichiarato invalido ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222//1984, con decorrenza dal CP_ 01.11.2019; decorso il termine di legge, pari a 120 giorni, l' non provvedeva tempestivamente ad eseguire il disposto giudiziale;
conseguentemente, veniva nuovamente adito il Tribunale con ricorso R.G. n. 1577/2022 che, con sentenza n. 13/2023, condannava CP_ l' al pagamento della prestazione nell'importo di € 12.046,93 per il periodo novembre 2019-dicembre 2021, come da conteggi operati in corso di causa dallo stesso Istituto;
1 tuttavia, l' permaneva nell'inerzia e, notificato l'atto di precetto, il ricorrente avviava CP_2 una esecuzione presso terzi, che si concludeva con l'assegnazione della somma predetta;
ciò nonostante, l' non corrispondeva la prestazione per il periodo gennaio 2022-ottobre CP_2
2022, oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso, il ricorrente adiva questo Tribunale per avere una pronuncia di accertamento e condanna dell'Istituto all'erogazione della prestazione assegno ordinario d'invalidità per il periodo 01/2022-10/2022. L' , costituendosi, deduceva che nel periodo controverso, l'assegno ordinario di CP_1 invalidità era, invero, stato sempre erogato e i pagamenti mensilmente eseguiti a valere sull'IBAN 07601 40020 [...]*****310, ossia il medesimo ove era stata accreditata la somma lorda di € 16.799,49, a titolo di conguaglio per arretrati. A fronte di tale difesa, l' istante evidenziava che il conto corrente postale, recante CP_ IBAN IT27-G076-0103-4000-0101-1986-310 -sul quale l' deduceva di aver versato mensilmente la prestazione dovuta per il periodo gennaio 2022-ottobre 2022- risultava chiuso ed estinto già in data 12.11.2021 (come da certificazione rilasciata da Poste Italiane, in allegato), ragion per cui alcun pagamento era mai pervenuto nella disponibilità del ricorrente. Dall'esame degli atti, pertanto, risulta comprovato il mancato pagamento di quanto dovuto;
tuttavia, il ricorrente avrebbe avuto l'onere di comunicare all' i nuovi dati per CP_1 il pagamento. Al riguardo, di contro, l'istante non ha dato alcuna prova (cfr. anche dichiarazione del difensore alla odierna udienza) di aver comunicato all'ente i nuovi dati contabili, necessari a consentire l'accredito, a fronte della liquidazione già disposta dall' Istituto (cfr. allegato 2 alla memoria ). CP_1
Solo con le note depositate in data 11.3.2025, la parte ricorrente ha comunicato i nuovi dati contabili.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di lite, atteso che il mancato incasso delle somme, oggetto del presente ricorso, è dipeso dall' inerzia della parte ricorrente.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222//1984, per il periodo gennaio 2022-ottobre 2022, pari ad € 6.244,62, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 7 maggio 2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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