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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, Parte_1
a dell'Ente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Maria Privitera e Andrea Ferraguto giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Latina, via Papiniano n. 21, Controparte_1
EL LI e NA LI che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1785/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 13.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La , premesso di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 75 sso dal Tribunale di Roma, su richiesta di Parte_2
, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.796,48 a
[...] incentivo per la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e a Verificatore in relazione al contratto tra la ed il Parte_1 Parte_3 mandataria - III edizion 2020
[...] opposizione avverso detto decreto ingiuntivo rassegnando le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria eccezione e richiesta dell'opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di incentivi anno 2020 dalla Parte_1 al dott. per la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ( RUP ) CP_1
e a Veri relazione al contratto tra la ed il T.T.I. K.P.M.G.; Parte_1 voglia anche, nelle more della definizione del giudizio di opposizione, sospendere la provvisoria esecutività dell'ingiunzione, per la cui concessione sussistono i presupposti, avendo nelle premesse la difesa della dimostrato le Parte_1 sue buone ragioni a sostegno dell'infondatezza nel pretesa per la quale il dott. ha ottenuto ingiunzione.”. CP_1
1.1. Nella re , il Tribunale di Roma ha respinto Controparte_1
l'opposizione ed ogni altra istanza, confermando il decreto ingiuntivo n. 7517/2022 e condannando la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha disatteso la contestazione di omesso invio della rendicontazione richiamando l'art. 383 octies, reg. reg. 1/2002 e osservando che l'obbligo di rendicontazione e relativa trasmissione spetta al dirigente “della struttura esecutrice dell'incarico” e che nello specifico il dirigente della struttura presso la quale ha operato , ha Controparte_1 eseguito la rendicontazione per la “Direzione Affari Istituzionali, personale e Sistemi Informativi” cui compete la liquidazione e tale atto è stato altresì sottoscritto dall'odierno convenuto (doc. n. 4 dello stesso convenuto)>; ha aggiunto che trattandosi di atto interno, noto all'Ente, che ha aveva anche riconosciuto il credito in discussione, risultava irrilevante la mancata
“protocollazione in entrata”; ii) ha parimenti disatteso l'eccezione di omessa mancata detrazione, dall'importo oggetto di domanda, dei relativi oneri posti a carico della stessa, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti a favore del lavoratore vanno fatti al lordo e non al netto;
iii) richiamata la normativa applicabile alla fattispecie (art. 113, co. 3, d.lgs. 115/2020), ha disatteso l'eccepito superamento del limite di legge nell'anno 2020 osservando che il superamento della soglia del 50 % va verificato con riguardo all'anno solare del pagamento (e non a quello di conferimento di incarichi) che, in questo caso, è l'anno 2021 (come risulta dai doc. n. 3 e n. 4 di parte convenuta), rispetto al quale nulla è stato eccepito> sicché il ricorso in opposizione deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma del decreto opposto>; iv) ha infine respinto la domanda ex art. 93, co. 3, c.p.c. avanzata da parte convenuta non ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, trascurando che ai sensi dell'art. 383 octies, reg. reg. 1/2002, la rendicontazione Parte sottoscritta dal e dal dirigente responsabile nonché la corretta protocollazione in ta della stessa costituiscono presupposti imprescindibili per le conseguenti attività istruttorie, ha ritenuto irrilevante la mancata protocollazione in entrata, trattandosi di un atto interno e noto all'Ente; II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata detrazione, dall'importo oggetto di domanda, degli oneri posti a carico dell'Amministrazione; III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha affermato che il superamento della soglia del 50% del trattamento economico complessivo lordo deve essere verificato con riguardo all'anno solare del pagamento, nel caso di specie il 2021, anziché con riferimento all'anno di affidamento dell'incarico, trascurando di considerare il testo dell'art. 113 d.lgs n. 50/2016 e dell'art. 383 undecies comma 2 del regolamento dell'Ente.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Va premesso che ha agito in sede monitoria per ottenere Parte_2 il pagamento della a titolo di compenso per l'incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) ex art 31 del D.Lgs. n.50/2016 nonché di Verificatore per i servizi di “advisory contabile previsti per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro” ex art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Con il primo motivo di gravame la torna a riproporre la contestazione Pt_1 già disattesa dal Tribunale per cui l'appellato non potrebbe pretendere il compenso in oggetto perché nella specie difetterebbe una regolare Parte rendicontazione sottoscritta dal e dal dirigente responsabile per come imposto dall'art. 383 octies del R mento regionale n. 1/2002. 5.1. Il motivo è infondato e deve essere disatteso, non tenendo conto la Pt_1 delle complete emergenze processuali.
5.2. Premesso che la omette persino di produrre il proprio regolamento, Pt_1 secondo quanto dalla edotto l'art. 383 octies prevede: “2. La liquidazione del fondo è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, previa rendicontazione del dirigente della struttura esecutrice dell'incarico”; “3. La suddetta rendicontazione, redatta su proposta del responsabile unico del procedimento contiene:…..”.
5.3. L'appellato ha prodotto (doc 4 fascicolo I grado), fin dalla fase monitoria, la rendicontazione ex art. 383 octies da lui redatta e sottoscritta quale RUP (cfr annotazione laterale del documento), inoltrata via email in data 25/2/2021 al dirigente sovraordinato della , Dott. , e per Parte_5 Testimone_1 conoscenza al Direttore della medesima, unitamente agli Parte_5 annessi allegati (doc 9 fascicolo I grado).
5.4. non ha contestato né lo svolgimento da parte del proprio Parte_6 dipendente dell'incarichi in discussione, né il contenuto della richiamata documentazione, insistendo anche in questa sede sulla mera assenza di
“protocollazione” della documentazione in questione, ma non contestando ruolo, qualifica e competenza dei destinatari della richiamata email né smentendo in alcun modo l'effettiva ricezione da parte di questi della relazione in questione e dei relativi allegati.
5.5. La Regione insiste nell'affermare che “le attività istruttorie non erano state concluse dalla struttura competente a causa della mancanza della documentazione necessaria per il controllo della procedura e la conseguente liquidazione dell'incentivo”, ma non chiarisce quale documentazione fosse mancante visto che la relazione a firma del RUP, cioè dell'appellato, era stata inoltrata, come previsto dal Regolamento, al dirigente della struttura esecutrice dell'incarico e anche alla direzione della struttura competente in materia e non potendo certo un'eventuale inerzia di questi ultimi paralizzare il diritto del dipendente.
5.6. Diritto del dipendente che non può certo essere paralizzato dall'assenza di un numero di protocollo, che l'appellante insiste nel ritenere obbligatorio senza però citare alcuna valida fonte e senza prendere posizione né contestare quanto di contrario dedotto dall'appellato con il richiamo all'art. 53 del DPR n. 445/2000 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) – trasfuso altresì nell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 1/2002, aggiornato con il Regolamento Regionale n. 8/2022 ( Organizzazione degli uffici e dei servizi).
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con cui la insiste Pt_1 nell'assume che l'importo di € 9796,48 sarebbe errato perc penso andrebbe liquidato al lordo degli oneri posti a carico dell'Amministrazione.
6.1. L'appellante non ha corrisposto il compenso in oggetto al proprio dipendente, che è stato costretto a rivolgersi al giudice, sicché condivisibilmente il Tribunale ha richiamato il consolidato principio di diritto per cui
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite. (Cass., sez. L, sent. n. 21010 del 13.9.2013; cfr.: Cass., sez. L , sent. n. 18044 del 14.9.2015)>, e anche le numerose successive conformi.
6.2. L'Ente assume che tale principio non sarebbe condivisibile ma neppure si preoccupa di chiarire le ragioni del dissenso, mentre non è rilevante il richiamo all'importo netto di € 8963,78 indicato nella rendicontazione allegata, perché questa sarebbe stata la somma che la avrebbe dovuto erogare se avesse Pt_1 adempiuto tempestivamente alla propria obbligazione, non avendolo fatto opera il principio sopra richiamato.
7. Con l'ultimo motivo l'appellante censura la gravata sentenza laddove ha disatteso la contestazione per cui l'appellato non avrebbe diritto al compenso in discussione poiché “ha percepito per l'anno 2020 incentivi per euro 16.804,47”, quindi superiori alla soglia limite di € 5.392,63, fissata dall'art. 113 d.lgs n. 50/2016, dovendosi fare riferimento ai redditi relativi all'anno di conferimento dell'incarico, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale (art. 383 undecies comma 2).
7.1. Il motivo non è fondato sebbene la motivazione della gravata sentenza vada integrata come di seguito.
7.2. La tesi della non è condivisibile e, contrariamente a quanto dalla Pt_1 stessa sostenuto, non trova affatto riscontro nel regolamento dell'Ente.
7.3. La norma di legge dispone che “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo” (art 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016). Quindi, in base al chiaro dettato normativo, l'anno cui fare riferimento è quello in cui gli incentivi sono “corrisposti” e non l'anno in cui è stato conferito l'incarico. Più chiaramente: si computano tutti gli incentivi percepiti dal dipendente nello stesso anno, indipendente dalle date di conferimento dei rispettivi incarichi.
7.4. L'art. 383 undecies comma 2 regolamento regionale, diversamente da quanto finisce per risultare dalla lettura proposta dall'Ente, non si pone in contrasto con la legge, e non potrebbe essere altrimenti, poiché va a regolare il parametro di comparazione, stabilendo che “Il compenso massimo annuale derivante dall'applicazione della presente sezione non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo corrisposto al dipendente nell'anno di affidamento dell'incarico “. In altre parole: la legge stabilisce che un dipendente non può percepire in un anno incentivi per un importo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
il regolamento conferma tale previsione, ma consapevole degli intervalli temporali, a volte ampi, tra anno di conferimento dell'incarico e anno di conclusione dello stesso e maturazione del diritto all'emolumento, stabilisce che il parametro legale che funge da limite- il trattamento economico complessivo annuo lordo- è quello dell'anno di conferimento dell'incarico e non quello di erogazione del beneficio, neutralizzando così, in caso di eventuali tardive erogazioni, gli aumenti retributivi nelle more intervenuti.
7.5. Con riguardo al caso di specie, pertanto, occorre fare riferimento all'anno 2021, in cui è maturato il diritto all'incentivo avendo il dipendente portato a compimento l'incarico, e non all'anno 2020 di conferimento dell'incarico stesso, unico anno, quest'ultimo, rispetto al quale è stato eccepito il superamento del tetto legale, superamento non provato e invero neppure dedotto per l'anno 2021.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate Parte_1 in € 3.011,0 o 15%, iva e c.p.a.; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, Parte_1
a dell'Ente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Maria Privitera e Andrea Ferraguto giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Latina, via Papiniano n. 21, Controparte_1
EL LI e NA LI che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1785/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 13.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La , premesso di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 75 sso dal Tribunale di Roma, su richiesta di Parte_2
, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.796,48 a
[...] incentivo per la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e a Verificatore in relazione al contratto tra la ed il Parte_1 Parte_3 mandataria - III edizion 2020
[...] opposizione avverso detto decreto ingiuntivo rassegnando le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria eccezione e richiesta dell'opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di incentivi anno 2020 dalla Parte_1 al dott. per la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ( RUP ) CP_1
e a Veri relazione al contratto tra la ed il T.T.I. K.P.M.G.; Parte_1 voglia anche, nelle more della definizione del giudizio di opposizione, sospendere la provvisoria esecutività dell'ingiunzione, per la cui concessione sussistono i presupposti, avendo nelle premesse la difesa della dimostrato le Parte_1 sue buone ragioni a sostegno dell'infondatezza nel pretesa per la quale il dott. ha ottenuto ingiunzione.”. CP_1
1.1. Nella re , il Tribunale di Roma ha respinto Controparte_1
l'opposizione ed ogni altra istanza, confermando il decreto ingiuntivo n. 7517/2022 e condannando la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha disatteso la contestazione di omesso invio della rendicontazione richiamando l'art. 383 octies, reg. reg. 1/2002 e osservando che l'obbligo di rendicontazione e relativa trasmissione spetta al dirigente “della struttura esecutrice dell'incarico” e che nello specifico il dirigente della struttura presso la quale ha operato , ha Controparte_1 eseguito la rendicontazione per la “Direzione Affari Istituzionali, personale e Sistemi Informativi” cui compete la liquidazione e tale atto è stato altresì sottoscritto dall'odierno convenuto (doc. n. 4 dello stesso convenuto)>; ha aggiunto che trattandosi di atto interno, noto all'Ente, che ha aveva anche riconosciuto il credito in discussione, risultava irrilevante la mancata
“protocollazione in entrata”; ii) ha parimenti disatteso l'eccezione di omessa mancata detrazione, dall'importo oggetto di domanda, dei relativi oneri posti a carico della stessa, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti a favore del lavoratore vanno fatti al lordo e non al netto;
iii) richiamata la normativa applicabile alla fattispecie (art. 113, co. 3, d.lgs. 115/2020), ha disatteso l'eccepito superamento del limite di legge nell'anno 2020 osservando che il superamento della soglia del 50 % va verificato con riguardo all'anno solare del pagamento (e non a quello di conferimento di incarichi) che, in questo caso, è l'anno 2021 (come risulta dai doc. n. 3 e n. 4 di parte convenuta), rispetto al quale nulla è stato eccepito> sicché il ricorso in opposizione deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma del decreto opposto>; iv) ha infine respinto la domanda ex art. 93, co. 3, c.p.c. avanzata da parte convenuta non ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, trascurando che ai sensi dell'art. 383 octies, reg. reg. 1/2002, la rendicontazione Parte sottoscritta dal e dal dirigente responsabile nonché la corretta protocollazione in ta della stessa costituiscono presupposti imprescindibili per le conseguenti attività istruttorie, ha ritenuto irrilevante la mancata protocollazione in entrata, trattandosi di un atto interno e noto all'Ente; II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata detrazione, dall'importo oggetto di domanda, degli oneri posti a carico dell'Amministrazione; III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha affermato che il superamento della soglia del 50% del trattamento economico complessivo lordo deve essere verificato con riguardo all'anno solare del pagamento, nel caso di specie il 2021, anziché con riferimento all'anno di affidamento dell'incarico, trascurando di considerare il testo dell'art. 113 d.lgs n. 50/2016 e dell'art. 383 undecies comma 2 del regolamento dell'Ente.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Va premesso che ha agito in sede monitoria per ottenere Parte_2 il pagamento della a titolo di compenso per l'incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) ex art 31 del D.Lgs. n.50/2016 nonché di Verificatore per i servizi di “advisory contabile previsti per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro” ex art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Con il primo motivo di gravame la torna a riproporre la contestazione Pt_1 già disattesa dal Tribunale per cui l'appellato non potrebbe pretendere il compenso in oggetto perché nella specie difetterebbe una regolare Parte rendicontazione sottoscritta dal e dal dirigente responsabile per come imposto dall'art. 383 octies del R mento regionale n. 1/2002. 5.1. Il motivo è infondato e deve essere disatteso, non tenendo conto la Pt_1 delle complete emergenze processuali.
5.2. Premesso che la omette persino di produrre il proprio regolamento, Pt_1 secondo quanto dalla edotto l'art. 383 octies prevede: “2. La liquidazione del fondo è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, previa rendicontazione del dirigente della struttura esecutrice dell'incarico”; “3. La suddetta rendicontazione, redatta su proposta del responsabile unico del procedimento contiene:…..”.
5.3. L'appellato ha prodotto (doc 4 fascicolo I grado), fin dalla fase monitoria, la rendicontazione ex art. 383 octies da lui redatta e sottoscritta quale RUP (cfr annotazione laterale del documento), inoltrata via email in data 25/2/2021 al dirigente sovraordinato della , Dott. , e per Parte_5 Testimone_1 conoscenza al Direttore della medesima, unitamente agli Parte_5 annessi allegati (doc 9 fascicolo I grado).
5.4. non ha contestato né lo svolgimento da parte del proprio Parte_6 dipendente dell'incarichi in discussione, né il contenuto della richiamata documentazione, insistendo anche in questa sede sulla mera assenza di
“protocollazione” della documentazione in questione, ma non contestando ruolo, qualifica e competenza dei destinatari della richiamata email né smentendo in alcun modo l'effettiva ricezione da parte di questi della relazione in questione e dei relativi allegati.
5.5. La Regione insiste nell'affermare che “le attività istruttorie non erano state concluse dalla struttura competente a causa della mancanza della documentazione necessaria per il controllo della procedura e la conseguente liquidazione dell'incentivo”, ma non chiarisce quale documentazione fosse mancante visto che la relazione a firma del RUP, cioè dell'appellato, era stata inoltrata, come previsto dal Regolamento, al dirigente della struttura esecutrice dell'incarico e anche alla direzione della struttura competente in materia e non potendo certo un'eventuale inerzia di questi ultimi paralizzare il diritto del dipendente.
5.6. Diritto del dipendente che non può certo essere paralizzato dall'assenza di un numero di protocollo, che l'appellante insiste nel ritenere obbligatorio senza però citare alcuna valida fonte e senza prendere posizione né contestare quanto di contrario dedotto dall'appellato con il richiamo all'art. 53 del DPR n. 445/2000 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) – trasfuso altresì nell'art. 128 del Regolamento Regionale n. 1/2002, aggiornato con il Regolamento Regionale n. 8/2022 ( Organizzazione degli uffici e dei servizi).
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con cui la insiste Pt_1 nell'assume che l'importo di € 9796,48 sarebbe errato perc penso andrebbe liquidato al lordo degli oneri posti a carico dell'Amministrazione.
6.1. L'appellante non ha corrisposto il compenso in oggetto al proprio dipendente, che è stato costretto a rivolgersi al giudice, sicché condivisibilmente il Tribunale ha richiamato il consolidato principio di diritto per cui
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite. (Cass., sez. L, sent. n. 21010 del 13.9.2013; cfr.: Cass., sez. L , sent. n. 18044 del 14.9.2015)>, e anche le numerose successive conformi.
6.2. L'Ente assume che tale principio non sarebbe condivisibile ma neppure si preoccupa di chiarire le ragioni del dissenso, mentre non è rilevante il richiamo all'importo netto di € 8963,78 indicato nella rendicontazione allegata, perché questa sarebbe stata la somma che la avrebbe dovuto erogare se avesse Pt_1 adempiuto tempestivamente alla propria obbligazione, non avendolo fatto opera il principio sopra richiamato.
7. Con l'ultimo motivo l'appellante censura la gravata sentenza laddove ha disatteso la contestazione per cui l'appellato non avrebbe diritto al compenso in discussione poiché “ha percepito per l'anno 2020 incentivi per euro 16.804,47”, quindi superiori alla soglia limite di € 5.392,63, fissata dall'art. 113 d.lgs n. 50/2016, dovendosi fare riferimento ai redditi relativi all'anno di conferimento dell'incarico, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale (art. 383 undecies comma 2).
7.1. Il motivo non è fondato sebbene la motivazione della gravata sentenza vada integrata come di seguito.
7.2. La tesi della non è condivisibile e, contrariamente a quanto dalla Pt_1 stessa sostenuto, non trova affatto riscontro nel regolamento dell'Ente.
7.3. La norma di legge dispone che “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo” (art 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016). Quindi, in base al chiaro dettato normativo, l'anno cui fare riferimento è quello in cui gli incentivi sono “corrisposti” e non l'anno in cui è stato conferito l'incarico. Più chiaramente: si computano tutti gli incentivi percepiti dal dipendente nello stesso anno, indipendente dalle date di conferimento dei rispettivi incarichi.
7.4. L'art. 383 undecies comma 2 regolamento regionale, diversamente da quanto finisce per risultare dalla lettura proposta dall'Ente, non si pone in contrasto con la legge, e non potrebbe essere altrimenti, poiché va a regolare il parametro di comparazione, stabilendo che “Il compenso massimo annuale derivante dall'applicazione della presente sezione non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo corrisposto al dipendente nell'anno di affidamento dell'incarico “. In altre parole: la legge stabilisce che un dipendente non può percepire in un anno incentivi per un importo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
il regolamento conferma tale previsione, ma consapevole degli intervalli temporali, a volte ampi, tra anno di conferimento dell'incarico e anno di conclusione dello stesso e maturazione del diritto all'emolumento, stabilisce che il parametro legale che funge da limite- il trattamento economico complessivo annuo lordo- è quello dell'anno di conferimento dell'incarico e non quello di erogazione del beneficio, neutralizzando così, in caso di eventuali tardive erogazioni, gli aumenti retributivi nelle more intervenuti.
7.5. Con riguardo al caso di specie, pertanto, occorre fare riferimento all'anno 2021, in cui è maturato il diritto all'incentivo avendo il dipendente portato a compimento l'incarico, e non all'anno 2020 di conferimento dell'incarico stesso, unico anno, quest'ultimo, rispetto al quale è stato eccepito il superamento del tetto legale, superamento non provato e invero neppure dedotto per l'anno 2021.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate Parte_1 in € 3.011,0 o 15%, iva e c.p.a.; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 25.9.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario