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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2024, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 21217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21217/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RICORRENTE entrambi con il patrocinio dell'avv. BONTEMPO PATRIZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
MONCALIERI il 14/07/1991.
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente e reciprocamente indipendenti e, per- tanto, di nulla aver più a pretendere l'una dall'altra;
DA' ATTO che i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio durante la pendenza dello stato di separati;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere alle reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva degli immobili attualmente in comproprietà alle condizioni, tempistiche e modalità (ivi compresa la corresponsione della somma a conguaglio) di seguito indicate:
1) il IG. si impegna ad assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_1 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie IG.ra che si impegna ad accettare, la quota di Controparte_1 comproprietà del bene immobile (pari al 50%), sito in Torino (TO), Via Luigi Pietracqua n. 1;
2) la IG.ra si impegna ad assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di Controparte_1 legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e pagina 2 di 3 del possesso al marito IG. , che si impegna ad accettare, la quota di comproprietà del Parte_1 bene immobile (pari al 50%), sito in Scalea (CS), località Cotura, strada F, traversa III;
3) al fine di riequilibrare i valori immobiliari oggetto delle reciproche assegnazioni, la IG.ra
[...] mpegna a corrispondere, a titolo di conguaglio, entro e non oltre la data del rogito e salvo Parte_2 diversi accordi, la somma di € 40.000,00= (diconsi euro quarantamila/00) al marito IG. Pt_1
;
[...]
4) i coniugi s'impegnano a formalizzare i patti che precedono dinanzi a Notaio di loro fiducia entro e non oltre mesi 3 (tre) dall'adozione dei provvedimenti attinenti la separazione.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21217/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RICORRENTE entrambi con il patrocinio dell'avv. BONTEMPO PATRIZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
MONCALIERI il 14/07/1991.
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente e reciprocamente indipendenti e, per- tanto, di nulla aver più a pretendere l'una dall'altra;
DA' ATTO che i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio durante la pendenza dello stato di separati;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere alle reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva degli immobili attualmente in comproprietà alle condizioni, tempistiche e modalità (ivi compresa la corresponsione della somma a conguaglio) di seguito indicate:
1) il IG. si impegna ad assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_1 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie IG.ra che si impegna ad accettare, la quota di Controparte_1 comproprietà del bene immobile (pari al 50%), sito in Torino (TO), Via Luigi Pietracqua n. 1;
2) la IG.ra si impegna ad assegnare in piena proprietà, con ogni garanzia di Controparte_1 legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e pagina 2 di 3 del possesso al marito IG. , che si impegna ad accettare, la quota di comproprietà del Parte_1 bene immobile (pari al 50%), sito in Scalea (CS), località Cotura, strada F, traversa III;
3) al fine di riequilibrare i valori immobiliari oggetto delle reciproche assegnazioni, la IG.ra
[...] mpegna a corrispondere, a titolo di conguaglio, entro e non oltre la data del rogito e salvo Parte_2 diversi accordi, la somma di € 40.000,00= (diconsi euro quarantamila/00) al marito IG. Pt_1
;
[...]
4) i coniugi s'impegnano a formalizzare i patti che precedono dinanzi a Notaio di loro fiducia entro e non oltre mesi 3 (tre) dall'adozione dei provvedimenti attinenti la separazione.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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