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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.142/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7 febbraio 2025 tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
e (cod. fisc. Parte_2
,, assistito e difeso ex lege dall'Avv. AVVOCATURA P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
1163/2021, depositata il 21/01/2021 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1418/2013 depositata il 16.7.2013.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'adita Corte d'Appello, in applicazione del principio di diritto indicato dalla Corte Suprema: accogliere l'appello proposto e conseguentemente respingere tutte le domande proposte in primo grado dalla soc.
[...]
per l'effetto, dichiarare la Controparte_1
legittimità della pretesa fiscale azionata con gli atti impositivi impugnati da controparte nel giudizio di primo grado, condannando parte convenuta al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi, compreso il presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione da conveniva Parte_3
in giudizio il , esponendo di avere ricevuto la notifica di Parte_1 sei inviti di pagamento emessi dalla Dogana di Catania, per la complessiva somma di Lire 3.085.616.490, unitamente a sei atti di accertamento e rettifica, in cui si contestava la falsità del certificato di importazione AGRIM FR A 2022201 rilasciato dall'EA (Ufficio Sviluppo dell'Economia Agricola del
Dipartimento d'Oltre mare) di Parigi, per ottenere la liquidazione dei dazi sulle banane in misura ridotta. L'attrice lamentava in particolare la mancanza di prova della falsità della menzionata documentazione, la propria buona fede nell'acquisto della merce da un soggetto terzo e che incombeva in capo alla amministrazione l'onere di fornire la prova della propria pretesa.
Con sentenza del 31.8.2005, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta dalla CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello il , con l'intervento Parte_1 dell (quest'ultima divenuta operativa - al pari delle altre Parte_2
agenzie fiscali - a far tempo dall'1.1.2001, in forza di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.). Il ministero riproponeva la questione -disattesa in primo grado- della propria carenza di legittimazione passiva e nel merito deduceva la erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto non provata la falsità dei certificati di importazione
AGRIM.
pag. 2/8 La Corte d'Appello, con sentenza n. 1418/2013 depositata il 16.7.2013, rigettava l'appello proposto dal e dall interveniente, e Parte_1 Parte_2
condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite;
Per la cassazione di tale sentenza l' Parte_2
propone ricorso, affidato a tre motivi.
Con sentenza n. 1163/2021, depositata il 21/01/2021, la Corte di Cassazione così statuiva: Accoglie il secondo e il terzo motivo, inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 03/02/2021 il
[...]
e l hanno Parte_1 Parte_2
riassunto il giudizio formulando le sopra citate conclusioni.
Sebbene regolarmente citato, il Controparte_1 non si è costituito in giudizio con
[...]
conseguente sua contumacia.
Posta la causa in decisione, con ordinanza del14/06/2024, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo al fine di acquisire copia del provvedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c. della sentenza della Corte di Cassazione n. 1163/2021 del
21.01.2021 nella parte in cui ha disposto il rinvio “alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia in diversa composizione”, anziché alla Corte d'Appello di
Catania in diversa composizione.
Indi, acquisito il provvedimento di correzione emesso dalla Corte di Cassazione il 13/05/2021, all'udienza del 7 febbraio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalla parte costituita, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la questione controversa attiene alla prova da parte del e dell , attori in riassunzione, circa la falsità dei Parte_1 Parte_2
pag. 3/8 del certificato di importazione AGRIM FR A 2022201 rilasciato dall'EA (Ufficio Sviluppo dell'Economia Agricola del Dipartimento
d'Oltre mare) di Parigi, certificato necessario per ottenere la liquidazione dei dazi sulle banane in misura ridotta, falsità posta a fondamento delle richieste di pagamento emesse dalla Dogana di Catania, per la complessiva somma di Lire
3.085.616.490.
Come ricostruito in fatto, la Corte d'Appello ha ritenuto difettasse tale prova essendo inammissibile la produzione in giudizio del rapporto D/0658 emessa dall'OLAF il 14/8/2006 e pervenuto il 23/8/2006 (ossia in data posteriore la pronuncia della sentenza di primo grado impugnata) perché tale documentazione andava prodotta in primo grado e non si versava nelle ipotesi di prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012. Inoltre, in riferimento alla produzione in giudizio della sentenza penale n. 318/2006 emessa dal Tribunale di Catania e confermata nei successivi gradi, la Corte di merito, pur ritenendo ammissibile la sua produzione, rilevava che la stessa non colmava la lacuna dimostrativa riscontrata dal primo giudice posto che in tale sentenza il legale rappresentante della società appellata era stato assolto dal reato ascrittogli, reato relativo proprio all'impiego di certificati AGRIM.
Orbene la Corte di Cassazione ha accolto sia il secondo motivo di ricorso – con cui era stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e ss. c.c., del Reg. CE 13 marzo
1997, n. 515, artt. 12 e 16 e del Reg. CE 25 maggio 1999, n. 1073, art. 9 (art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3.) – sia il terzo motivo – con cui era stata denunciata la
Violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).
In particolare, quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha osservato che,
“contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la Corte di
pag. 4/8 Cassazione a sezioni unite ha affermato il seguente principio, al quale, nella odierna controversia, intende il collegio attenersi: "Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado"
(sentenza n. 10790 del 4.5.2017).
In ogni caso - come rilevato dalla ricorrente - la relazione OLAF è stata redatta
a conclusione dell'istruttoria penale condotta dai magistrati francesi con riguardo alla importazione di banane accompagnata da falsi certificati AGRIM e contiene, come allegato, copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio in data
15.2.2006 (data successiva alla sentenza del tribunale di Catania che è del
31.8.2005). Si legge, tra l'altro, nella relazione in parola che ".... i certificati
AGRIM FR, già originariamente indicati come contraffatti sono stati confermati in sede giudiziaria come materialmente falsi” tra cui, in particolare, il certificato
AGRIM FR a 2022201 rilasciato con il n. 971281 dalla EA (Ufficio
Sviluppo dell'Economia Agricola del Dipartimento d'Oltre mare) e utilizzato dalla CP_1
“Detto della violazione dell'art. 345 c.p.c., in cui è incorsa la corte territoriale, si ritiene che anche la restante parte del mezzo di ricorso sia fondato.
Il Reg. CE n. 515 del 1997, art. 16, stabilisce che le informazioni fornite da uno
Stato membro ad un altro Stato membro possono essere invocate dagli organi competenti di quest'ultimo come elementi di prova;
si tratta di norma di rango comunitario, di immediata efficacia nel nostro ordinamento e prevalente su
pag. 5/8 qualsiasi altra disposizione con essa incompatibile (Cass. n. 18139 dell'1.7.2009).
Il Reg. Ce n. 1073 del 1999, art.
9 - per ultimo - ha per oggetto le indagini svolte da OLAF, i cui accertamenti hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, tanto che possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento (Cass. nn. 17034/2013; 16343/2013;
5892/2013).
Con riferimento al terzo motivo con cui è stata censurata la parte della sentenza impugnata che non ha riconosciuto rilevanza probatoria alla sentenza penale n.
318/2006 emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, la
Corte di Cassazione, precisato che parte dell'odierno giudizio è la CP_1
(società della quale il è il rappresentante legale), il collegio rileva che la Pt_4
sentenza impugnata ha, da un lato, mandato assolto il predetto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto (così escludendo che il medesimo abbia partecipato alla condotta di falso e di ricettazione di titoli falsi), mentre, dall'altro, ha riconosciuto la falsità oggettiva dei titoli (circostanza decisiva nella odierna controversia) ed ha ravvisato la responsabilità di definito il CP_2
"reale amministratore" della Conclusivamente, la sentenza impugnata ha CP_1 erroneamente applicato l'art. 652 c.p.p. che attiene all'efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi per le restituzioni e il risarcimento del danno”.
Orbene questa Corte non può che attenersi a siffatte statuizioni e, accertato che l attraverso la produzione della Relazione Olaf e della Parte_2
sentenza penale, ha pienamente assolto "l'onere dimostrativo" della falsità dei certificati AGRIM e provato la legittimità della pretesa fiscale, deve affermare l'infondatezza della impugnativa promossa da parte convenuta in riassunzione sugli atti impositivi adottati illo tempore per il recupero a tassazione dei diritti doganali evasi e dell'IVA.
pag. 6/8 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
e dall' ed in Parte_1 Pt_2 Parte_2
riforma della sentenza n. 2981/2005 emessa dal Tribunale di Catania il
31/08/2005, vanno rigettate tutte le domande proposte in primo grado dalla soc.
(oggi in fallimento) e, Controparte_1
per l'effetto, va dichiarata la legittimità della pretesa fiscale azionata con gli atti impositivi impugnati dalla controparte nel giudizio di primo grado.
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità bassa ed esclusa la fase di trattazione non espletata nei giudizi di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
dall' nei confronti del Parte_2
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
2981/2005 del 31/08/2005, in totale riforma della suddetta sentenza, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte in primo grado dalla
[...]
(oggi in fallimento) e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1
legittimità della pretesa fiscale azionata con gli atti impositivi impugnati dalla controparte nel giudizio di primo grado;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di tutti i gradi di giudizio liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi nella misura di € 7.616,00, quanto al primo giudizio di gravame davanti la Corte d'Appello di Catania, in complessivi € 9.991,00 (esclusa la fase di trattazione non espletata), quanto alle spese di lite relative al giudizio davanti pag. 7/8 la Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00; quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.142/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7 febbraio 2025 tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
e (cod. fisc. Parte_2
,, assistito e difeso ex lege dall'Avv. AVVOCATURA P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
1163/2021, depositata il 21/01/2021 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1418/2013 depositata il 16.7.2013.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'adita Corte d'Appello, in applicazione del principio di diritto indicato dalla Corte Suprema: accogliere l'appello proposto e conseguentemente respingere tutte le domande proposte in primo grado dalla soc.
[...]
per l'effetto, dichiarare la Controparte_1
legittimità della pretesa fiscale azionata con gli atti impositivi impugnati da controparte nel giudizio di primo grado, condannando parte convenuta al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi, compreso il presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione da conveniva Parte_3
in giudizio il , esponendo di avere ricevuto la notifica di Parte_1 sei inviti di pagamento emessi dalla Dogana di Catania, per la complessiva somma di Lire 3.085.616.490, unitamente a sei atti di accertamento e rettifica, in cui si contestava la falsità del certificato di importazione AGRIM FR A 2022201 rilasciato dall'EA (Ufficio Sviluppo dell'Economia Agricola del
Dipartimento d'Oltre mare) di Parigi, per ottenere la liquidazione dei dazi sulle banane in misura ridotta. L'attrice lamentava in particolare la mancanza di prova della falsità della menzionata documentazione, la propria buona fede nell'acquisto della merce da un soggetto terzo e che incombeva in capo alla amministrazione l'onere di fornire la prova della propria pretesa.
Con sentenza del 31.8.2005, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda proposta dalla CP_1
Avverso detta sentenza proponeva appello il , con l'intervento Parte_1 dell (quest'ultima divenuta operativa - al pari delle altre Parte_2
agenzie fiscali - a far tempo dall'1.1.2001, in forza di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.). Il ministero riproponeva la questione -disattesa in primo grado- della propria carenza di legittimazione passiva e nel merito deduceva la erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto non provata la falsità dei certificati di importazione
AGRIM.
pag. 2/8 La Corte d'Appello, con sentenza n. 1418/2013 depositata il 16.7.2013, rigettava l'appello proposto dal e dall interveniente, e Parte_1 Parte_2
condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite;
Per la cassazione di tale sentenza l' Parte_2
propone ricorso, affidato a tre motivi.
Con sentenza n. 1163/2021, depositata il 21/01/2021, la Corte di Cassazione così statuiva: Accoglie il secondo e il terzo motivo, inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 03/02/2021 il
[...]
e l hanno Parte_1 Parte_2
riassunto il giudizio formulando le sopra citate conclusioni.
Sebbene regolarmente citato, il Controparte_1 non si è costituito in giudizio con
[...]
conseguente sua contumacia.
Posta la causa in decisione, con ordinanza del14/06/2024, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo al fine di acquisire copia del provvedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c. della sentenza della Corte di Cassazione n. 1163/2021 del
21.01.2021 nella parte in cui ha disposto il rinvio “alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia in diversa composizione”, anziché alla Corte d'Appello di
Catania in diversa composizione.
Indi, acquisito il provvedimento di correzione emesso dalla Corte di Cassazione il 13/05/2021, all'udienza del 7 febbraio 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalla parte costituita, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la questione controversa attiene alla prova da parte del e dell , attori in riassunzione, circa la falsità dei Parte_1 Parte_2
pag. 3/8 del certificato di importazione AGRIM FR A 2022201 rilasciato dall'EA (Ufficio Sviluppo dell'Economia Agricola del Dipartimento
d'Oltre mare) di Parigi, certificato necessario per ottenere la liquidazione dei dazi sulle banane in misura ridotta, falsità posta a fondamento delle richieste di pagamento emesse dalla Dogana di Catania, per la complessiva somma di Lire
3.085.616.490.
Come ricostruito in fatto, la Corte d'Appello ha ritenuto difettasse tale prova essendo inammissibile la produzione in giudizio del rapporto D/0658 emessa dall'OLAF il 14/8/2006 e pervenuto il 23/8/2006 (ossia in data posteriore la pronuncia della sentenza di primo grado impugnata) perché tale documentazione andava prodotta in primo grado e non si versava nelle ipotesi di prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012. Inoltre, in riferimento alla produzione in giudizio della sentenza penale n. 318/2006 emessa dal Tribunale di Catania e confermata nei successivi gradi, la Corte di merito, pur ritenendo ammissibile la sua produzione, rilevava che la stessa non colmava la lacuna dimostrativa riscontrata dal primo giudice posto che in tale sentenza il legale rappresentante della società appellata era stato assolto dal reato ascrittogli, reato relativo proprio all'impiego di certificati AGRIM.
Orbene la Corte di Cassazione ha accolto sia il secondo motivo di ricorso – con cui era stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e ss. c.c., del Reg. CE 13 marzo
1997, n. 515, artt. 12 e 16 e del Reg. CE 25 maggio 1999, n. 1073, art. 9 (art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3.) – sia il terzo motivo – con cui era stata denunciata la
Violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).
In particolare, quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha osservato che,
“contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la Corte di
pag. 4/8 Cassazione a sezioni unite ha affermato il seguente principio, al quale, nella odierna controversia, intende il collegio attenersi: "Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado"
(sentenza n. 10790 del 4.5.2017).
In ogni caso - come rilevato dalla ricorrente - la relazione OLAF è stata redatta
a conclusione dell'istruttoria penale condotta dai magistrati francesi con riguardo alla importazione di banane accompagnata da falsi certificati AGRIM e contiene, come allegato, copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio in data
15.2.2006 (data successiva alla sentenza del tribunale di Catania che è del
31.8.2005). Si legge, tra l'altro, nella relazione in parola che ".... i certificati
AGRIM FR, già originariamente indicati come contraffatti sono stati confermati in sede giudiziaria come materialmente falsi” tra cui, in particolare, il certificato
AGRIM FR a 2022201 rilasciato con il n. 971281 dalla EA (Ufficio
Sviluppo dell'Economia Agricola del Dipartimento d'Oltre mare) e utilizzato dalla CP_1
“Detto della violazione dell'art. 345 c.p.c., in cui è incorsa la corte territoriale, si ritiene che anche la restante parte del mezzo di ricorso sia fondato.
Il Reg. CE n. 515 del 1997, art. 16, stabilisce che le informazioni fornite da uno
Stato membro ad un altro Stato membro possono essere invocate dagli organi competenti di quest'ultimo come elementi di prova;
si tratta di norma di rango comunitario, di immediata efficacia nel nostro ordinamento e prevalente su
pag. 5/8 qualsiasi altra disposizione con essa incompatibile (Cass. n. 18139 dell'1.7.2009).
Il Reg. Ce n. 1073 del 1999, art.
9 - per ultimo - ha per oggetto le indagini svolte da OLAF, i cui accertamenti hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, tanto che possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento (Cass. nn. 17034/2013; 16343/2013;
5892/2013).
Con riferimento al terzo motivo con cui è stata censurata la parte della sentenza impugnata che non ha riconosciuto rilevanza probatoria alla sentenza penale n.
318/2006 emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, la
Corte di Cassazione, precisato che parte dell'odierno giudizio è la CP_1
(società della quale il è il rappresentante legale), il collegio rileva che la Pt_4
sentenza impugnata ha, da un lato, mandato assolto il predetto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto (così escludendo che il medesimo abbia partecipato alla condotta di falso e di ricettazione di titoli falsi), mentre, dall'altro, ha riconosciuto la falsità oggettiva dei titoli (circostanza decisiva nella odierna controversia) ed ha ravvisato la responsabilità di definito il CP_2
"reale amministratore" della Conclusivamente, la sentenza impugnata ha CP_1 erroneamente applicato l'art. 652 c.p.p. che attiene all'efficacia della sentenza penale di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi per le restituzioni e il risarcimento del danno”.
Orbene questa Corte non può che attenersi a siffatte statuizioni e, accertato che l attraverso la produzione della Relazione Olaf e della Parte_2
sentenza penale, ha pienamente assolto "l'onere dimostrativo" della falsità dei certificati AGRIM e provato la legittimità della pretesa fiscale, deve affermare l'infondatezza della impugnativa promossa da parte convenuta in riassunzione sugli atti impositivi adottati illo tempore per il recupero a tassazione dei diritti doganali evasi e dell'IVA.
pag. 6/8 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
e dall' ed in Parte_1 Pt_2 Parte_2
riforma della sentenza n. 2981/2005 emessa dal Tribunale di Catania il
31/08/2005, vanno rigettate tutte le domande proposte in primo grado dalla soc.
(oggi in fallimento) e, Controparte_1
per l'effetto, va dichiarata la legittimità della pretesa fiscale azionata con gli atti impositivi impugnati dalla controparte nel giudizio di primo grado.
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità bassa ed esclusa la fase di trattazione non espletata nei giudizi di gravame).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
dall' nei confronti del Parte_2
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
2981/2005 del 31/08/2005, in totale riforma della suddetta sentenza, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte in primo grado dalla
[...]
(oggi in fallimento) e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1
legittimità della pretesa fiscale azionata con gli atti impositivi impugnati dalla controparte nel giudizio di primo grado;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di tutti i gradi di giudizio liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi nella misura di € 7.616,00, quanto al primo giudizio di gravame davanti la Corte d'Appello di Catania, in complessivi € 9.991,00 (esclusa la fase di trattazione non espletata), quanto alle spese di lite relative al giudizio davanti pag. 7/8 la Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00; quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 8/8