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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1969/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1969/2018
TRA
difeso dall'avv. BARBUTO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed Ettore CP_1
Triolo,
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 3.10.2028 il ricorrente esponendo di aver ricevuto in data 3.9.2018 l'intimazione di pagamento numero 139 2018 90012000915000 all'interno del quale vi sono le seguenti cartelle di pagamento di competenza del
Giudice del Lavoro del tribunale di Vibo Valentia: cartella numero
13920090000731436000 relativa all'anno 2008 notificata presumibilmente in data 13.10.2009), cartella di pagamento numero 13920090005118309000 relativa all'anno 2008 ( notificata presumibilmente in data 08.07.2009), cartella di pagamento numero 13920090007699257000 relativa all'anno 2008 ( presumibilmente notificata in data 22.09.2009), cartella numero
13920090010112813000 relativa all'anno 2009 8 (presumibilmente notificata in
1 data 16.11.2009), cartella di pagamento numero 13920090011623756000 relativa all'anno 2009 ( presumibilmente notificata in data 13.07.2010), cartella di pagamento numero 13920100002730818000 relativa all'anno 2009 ( presumibilmente notificata in data 08.05.2010), cartella di pagamento numero
13920100005282149000 relativa all'anno 2009 ( presumibilmente notificata in data 11.12.2010), cartella numero 13920100005856628000relativa all'anno
2010 ( presumibilmente notificata in data 05.10.2010), per un totale di €
7.886,12 di competenza del Tribunale Ordinario di Vibo valentia- sezione
Lavoro e Previdenza, ne chiedeva l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito in esse contenuto.
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda sostenendo la decadenza CP_1
dell'azione e chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare in relazione ad alcune cartelle di seguito meglio specificate era stata emanata la Sentenza ormai passata in giudicato il cui termine di prescrizione è decennale, pertanto, il credito risulta esigibile a tutti gli effetti relativamente alle seguenti cartelle:
a) Cartella n.13920090000731436: sentenza n.1179/14;
b) Cartella n. 13920090005118309: sentenza n. 1368/12;
c) Cartella n. 13920090007699257: sentenza n.1317/12;
d) Cartella n. 13920090010112813: sentenza n. 1178/14.
Per le rimanenti cartelle si chiedeva comunque la conferma del credito in esse contenuto Contr
3. Nonostante la rituale citazione in giudizio dell , oggi Controparte_2
la stessa rimaneva contumace
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'udienza del 18.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Decadenza dell'azione
1.1 L'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 che prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito: a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
2 notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
1.2 La norma riguarda le ipotesi “a regime” come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.lgs.
n. 46/99 ossia per contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dal
1/7/99 (data di vigenza del d.lgs. n. 46/99), ma questa decorrenza è stata più volte spostata.
1.3 Infatti, con successivo d.l. n. 346/2000 il legislatore (art. 1, co. 20) ha modificato l'art. 36, co. 6, prevedendo che la decorrenza dei termini di decadenza si applichi a partire dal 1° gennaio 2001 tanto per contributi e premi non versati quanto per accertamenti notificati dopo l'1 gennaio 2001. L'art. 78, co. 33, legge finanziaria n. 388/2000 ha fatto salvi gli effetti del citato d.l. n. 346/2000. In ragione della successiva l. n. 289 del 2002 (art. 38) i termini decadenziali dell'art. 25 sono stati ulteriormente spostati e ritenuti applicabili “ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003”. Infine la norma in esame è stata nuovamente modificata dalla l.
n. 350 del 2003 che prevede: “le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004”.
1.4 All'esito delle disposizioni sopra richiamate per i contributi o premi non versati prima del 1° gennaio 2004 ovvero risultanti da verbali di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2004 non c'è alcun termine di decadenza.
1.5 Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
1.6 Sul punto occorre osservare che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 3.9.2018, il ricorso è stato depositato il 3.10.2018 quindi nel termine dei 40 gg. previsto dalla legge (56 gg)
2. Giudicato sostanziale
2.1 Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia tra l'avv. Pt_1
e l' , avente la medesima causa petendi e lo stesso petitum di un
[...] CP_1
precedente procedimento tra le stesse parti, definito con sentenza n. 538/2019, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, e ormai passata in giudicato.
3 2.2 Ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, la sentenza passata in giudicato
“fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Inoltre, l'articolo
324 del Codice di procedura civile stabilisce che “si intendono coperte dal giudicato le questioni di fatto e di diritto che hanno formato oggetto della decisione”.
2.3 Il principio di cosa giudicata materiale comporta l'improponibilità di un nuovo giudizio sullo stesso oggetto tra le medesime parti, con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di eccezione di parte, è tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di una precedente pronuncia definitiva.
2.4 Nel caso di specie, risulta evidente la coincidenza soggettiva e oggettiva tra il presente procedimento e quello già definito, con conseguente preclusione alla trattazione del merito della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza della cosa giudicata, anche in assenza di un'eccezione di parte
(Cass. civ., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass. civ., Sez. III, n. 15799/2020).
2.5 Pertanto, accertata l'intervenuta formazione del giudicato, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non potendo essere nuovamente esaminata una questione già definitivamente decisa.;
2.6 Né tantomeno si può decidere in ordine alla prescrizione del credito vantato nelle Sentenze relative alle cartelle impugnate, poiché oggetto del giudizio non è
l'esecutività di detto credito
3. Prescrizione delle cartelle non soggette a giudicato sostanziale;
3.1 In relazione alla cartella di pagamento n.13920100002730818000 relativa all'anno
2009 notificata in data 08.05.2010; cartella di pagamento numero
13920100005282149000 relativa all'anno 2009 notificata in data 11.12.2010, cartella numero 13920100005856628000 relativa all'anno 2010 presumibilmente notificata in data 05.10.2010, non è stata depositata a cura dell' alcuna CP_1
documentazione probante la notifica delle stesse.
3.2 L'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione, il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
4 contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
3.3 Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati, sono soggette a una prescrizione quinquennale.
Considerata l'assenza di atti interruttivi da parte dell' tra la data di notifica della CP_1 cartella di pagamento a cura dell' e la data di notifica della comunicazione della CP_1
Contr intimazione di pagamento a cura dell' , il credito contributivo risulta estinto per prescrizione.
3.4 Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU. n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11
e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento: “L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…)con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007
e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 5 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
3.5 D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).
Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del
17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
6 irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell CP_1
che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative
e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
4 Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra la notifica delle cartelle interruttive del credito e la notifica delle intimazioni di pagamento preavviso di iscrizione ipotecaria è decorso più di un quinquennio.
7 Il Tribunale di Vibo Valentia, il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' per intervenuta cosa giudicata, relativamente: CP_1
Cartella n. 13920090000731436000 giudicata con sentenza n.1179/14;
Cartella n. 13920090005118309000 giudicata con sentenza n. 1368/12;
Cartella n. 13920090007699250000 giudicata con sentenza n.1317/12;
Cartella n. 13920090010112813000 giudicata con sentenza n. 1178/14.
- Dichiara la prescrizione del credito riportato nelle cartelle:
n. 13920100002730818000
n. 13920100005282149000
n. 13920100005856628000
- Compensa le spese del giudizio
Così deciso lì 19.2.2025
Il Giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 In ragione della reciproca soccombenza si reputa equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.